Data: 19/12/2018
PREVIDENZA E PENSIONISTICA
Verbale riunione Commissione Previdenza e Pensionistica del 19-12-2018
Data: mercoledì, 19 dicembre 2018
Orario: 15,30-17,00
Modalità di svolgimento: telefonica
Elenco Partecipanti:
Mario Girardi coordinatore
Giovanni Battista Flaccadori referente
Giulia Antonella Cannavale componente
Aldo Corsa componente
Antonio Montanaro componente
Emanuele Ceccarelli segretario
Assente Andrea Natale, per Dimissioni volontarie (Prot. Uici n. 15917 del 17/12/2018)
Ordine del giorno:
La riunione della Commissione ha previsto la discussione dei seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1. riferimenti del coordinatore di Commissione;
2. linee guida INPS: ulteriori istruzioni operative per l’accertamento della cecità civile. Breve intro, redatta dal Coordinamento generale Medico-Legale INPS, di concerto con questa Presidenza Nazionale UICI;
3. comunicazioni dei componenti: notizie dal territorio;
4. varie ed eventuali.
Riferimento protocollo lettera di convocazione 15877 del 14 dicembre 2018.
Verbale della riunione:
Il Coordinatore Mario Girardi si assicura che tutti i componenti siano in collegamento telefonico ed introduce i lavori, richiamando i punti previsti all’Ordine del Giorno.
Comunica le dimissioni di Andrea Natale (messe agli atti Prot. Uici n. 15917 del 17/12/2018), il quale ha volontariamente rimesso il proprio incarico da componente della Commissione, mosso dalla necessità di avere maggiore tempo a sua disposizione, essendo stato coinvolto, negli ultimi tempi, da “significativi cambiamenti lavorativi e anche questioni di salute che stanno prendendo il mio tempo quotidiano in misura molto elevata” (cit., lettera di dimissioni di Andrea Natale del 14 dicembre 2018).
Riferisce dell’impegno profuso dagli Uffici della Presidenza Nazionale UICI nel redigere, in stretta collaborazione con il Coordinamento Generale Medico-legale INPS di Roma, il documento “Ulteriori istruzioni operative per l’accertamento della cecità civile”, che fa da intro alle Linee Guida INPS per l’accertamento degli stati invalidanti.
Il documento, che è già stato inserito nei canali informativi medico-legali dell’INPS per la consultazione e presa visione da parte di tutti gli addetti ai lavori per il riconoscimento dell’invalidità civile e cecità civile, mira a fornire precise indicazioni pratiche, a cui tutte le Commissioni collegiali dovranno attenersi, in occasione della convocazione a visita (prima istanza e verifica ordinaria e straordinaria) di persone con difficoltà della vista.
Il documento nasce, infatti, dalla evidenza di tutta una serie di criticità, che l’Unione ha riscontrato sul territorio, con atteggiamenti, a volte anche contrapposti, da parte delle Commissioni mediche nella valutazione della documentazione sanitaria introdotta dai cittadini: difformità di giudizio nel considerare i certificati oculistici rilasciati da strutture pubbliche e/o private, gli esami clinico-diagnostici (ad esempio, rilevazione del Campo visivo), gli esami anatomo-morfologici (OCT) e gli esami elettrofunzionali (PEV).
Nel documento “Ulteriori istruzioni operative per l’accertamento della cecità civile”, che acclude integralmente i Messaggi INPS 2786 del 05/07/2017 e 4449 del 09/11/2017, si fa definitivamente chiarezza su una serie di aspetti di primaria importanza.
1) Sulla metodologia dell’accertamento e redazione del verbale di cecità civile. Il documento precisa che il verbale di accertamento medico-legale, pur privo di una specifica sezione per l’espressione delle motivazioni del giudizio, dovrà consentire di dedurre con sufficiente chiarezza il percorso logico-valutativo seguito dalla Commissione, specie allorché il giudizio conclusivo si discosti dalle risultanze tecnico-strumentali della documentazione prodotta dal cittadino. Si legge infatti che: “In via più generale e conclusiva si ribadisce che un corretto giudizio medico legale in materia di cecità deve trovare il suo fondamento essenziale non tanto nell’esito di un singolo accertamento quanto piuttosto nella complessiva coerenza e compatibilità scientifica di tutti i rilievi clinici e strumentali”.
Il documento ribadisce, altresì, la piena ed incontrovertibile validità dell’esame del Campo visivo binoculare eseguito secondo la tecnica di Zingirian-Gandolfo, ai fini degli accertamenti di cui alla legge 138/2001.
Importante è anche l’aspetto che interessa le visite di rivedibilità. Consapevoli del ricorso, spesso indiscriminato, alla chiamata a revisione da parte dell’INPS, come UICI abbiamo preteso che ci fosse una maggiore attenzione da parte dell’Istituto nell’individuare chi, con disabilità visiva, debba necessariamente tornare a visita: “Per quanto riguarda la previsione della rivedibilità, sebbene essa rientri nella facoltà discrezionale della Commissione, sarebbe opportuno che vi si faccia ricorso solo nei casi in cui nelle condizioni cliniche accertate al paziente sussistano effettive possibilità di miglioramento tali da comportare l’ipotesi di un futuro diverso giudizio medico-legale”.
In ogni caso, in più punti del documento, viene evidenziata la circostanza, per cui il verbale di riconoscimento della cecità debba essere chiaro e completo. La chiarezza e la completezza non possono rientrare nella sfera di mera facoltà delle Commissioni, ma devono essere considerate, in sede di accertamento medico-legale, un preciso obbligo da parte dei medici legali.
2) Sulla metodologia dell’accertamento e redazione del verbale di invalidità civile per i cittadini ipovedenti o ciechi. Il documento fornisce i necessari chiarimenti in merito all’applicazione di un doppio giudizio, finalizzato ad ottenere, in favore dei soggetti ciechi civili o ipovedenti gravi, accanto ad un giudizio medico legale, espresso ai fini della invalidità civile e cecità civile per la eventuale liquidazione delle relative prestazioni economiche INVCIV, un secondo giudizio medico legale complessivo riferito a tutte le minorazioni in diagnosi, per l’individuazione della sola percentuale di invalidità (utile, ad esempio, per l’iscrizione alle liste del collocamento mirato disabili). Dal Coordinamento Generale Medico-legale INPS è stato riferito che, laddove possibile (in particolare, quando l’accertamento in prima istanza sia gestito, sin dall’inizio, interamente dalla Commissione Unica INPS, senza il doppio passaggio con la Commissione ASL), i due giudizi di cecità civile e di invalidità civile verranno emessi nella medesima seduta di accertamento, evitando così che l’istante debba presentarsi a visita in due diverse occasioni (dinanzi alla Commissione Ciechi civili e, poi, dinanzi a quella dell’Invalidità Civile).
Inoltre, il documento dovrebbe definitivamente risolvere il problema che interessa i soggetti ipovedenti gravi, in possesso di verbali di invalidità civile non “parlanti” in riferimento allo status di non vedente, con tutte le complicazioni che ne derivano per gli interessati al momento della richiesta dei relativi benefici previdenziali e fiscali (si pensi alla necessità di ricorrere, su questi verbali non “parlanti”, alla certificazione storica- certificazione di stato- per veder riconosciuta, in favore dei pensionandi ipovedenti gravi- la maggiorazione figurativa convenzionale per non vedenti, laddove manchi, a verbale, la indicazione di “ipovedente grave”). I verbali di invalidità civile dei soggetti ipovedenti gravi dovranno ora riportare i seguenti correttivi, espressi:
- la dizione di “non cieco” verrà sostituita da “privo delle minorazioni visive di cui all’art 1 l. 382/70”;
- nei verbali per esteso, la Commissione dovrà selezionare la voce “è ipovedente grave (art. 4 Legge 138/2001 - art. 50 Legge 342/2000 - art. 6 Legge 488/1999)”; dizione che nei verbali omissis diventerà “ricorrono le previsioni di cui all’art. 4 della Legge 138/2001, all’art. 50 Legge 342/2000 e all’art. 6 Legge 488/1999 nel loro combinato disposto”.
3) Sulle agevolazioni fiscali per disabili e sul diritto al contrassegno. Per garantire a tutti i cittadini non vedenti l’unicità dell’accertamento, il documento raccomanda che, laddove le Commissioni di invalidità civile ASL operino fuori dalla procedura telematica INPS e quindi in assenza degli automatismi riportati dal sistema telematico INPS per le Commissioni Medico-legali, il medico INPS che integra la Commissione, dovrà intervenire per l’esatta attribuzione dei requisiti sanitari per i benefici fiscali e il contrassegno disabili, nel rispetto della normativa vigente (Decreto semplificazioni, Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5).
Il Coordinatore, dopo aver illustrato i passaggi essenziali, ha fatto presente che il documento “Ulteriori istruzioni operative per l’accertamento della cecità civile” è stato ufficialmente presentato dallo stesso Coordinamento Generale Medico-legale in occasione del Convegno di Fiuggi, organizzato dall’INPS, i giorni 27 e 28 novembre 2018, dal titolo “L’accertamento medico-legale unico in invalidità civile nella Regione Lazio. Il ruolo dell’INPS tra diritti, equità e scienza”, davanti alla platea di medici legali dell’Istituto.
L’impegno dell’UICI sarà, ora, quello di diramare il documento su tutto il territorio nazionale; le Sezioni dovranno far pervenire, secondo competenza territoriale, il documento ai Presidenti delle Commissioni ASL e INPS per l’accertamento dell’invalidità e della cecità civile, sensibilizzandoli sul contenuto, e assicurandosi che ci sia da parte di tutti gli addetti ai lavori in Commissione un consapevole recepimento delle linee operative. Per rendere più agevole il compito d’informazione, verrà predisposto dagli Uffici della Presidenza Nazionale un apposito Comunicato, che illustri i passaggi essenziali del lavoro svolto con l’INPS.
Il documento si rileverà certamente utile all’UICI anche in sede di proposizione all’INPS di istanze di rettifica di verbali, in autotutela, secondo i principi di legge n. 241/1990 ed il Regolamento INPS N. 275/2006) (si pensi alla parte, nei verbali rilasciati a soggetti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi, in cui non sia stato riconosciuto alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 D.L 9 febbraio 2012, n. 5, di cui invece tali soggetti hanno titolarità).
La Commissione concorda sulle scelte operative proposte dal Coordinatore.
Mario Girardi ricorda, poi, ai componenti della Commissione che dal 9 maggio 2018 era entrata in procedura, in via sperimentale, la domanda semplificata per la fase concessoria dell’invalidità civile, cecità civile e sordità civile (AP70), in favore di coloro in possesso di un’età anagrafica pari o superiore a 66 anni e 7 mesi (Messaggio INPS n. 1930 del 08/05/2018). Il 28 novembre 2018, con secondo Messaggio n. 4463, l’INPS ha confermato che dal 1° gennaio 2019 la procedura semplificata diventerà obbligatoria. Con Messaggi interni all’Uici del 22 maggio e 29 novembre, gli Uffici della Presidenza Nazionale hanno informato le strutture territoriali UICI delle novità intervenute per la compilazione dell’AP70, fornendo precise indicazioni operative per la corretta raccolta documentale, qualora si trovassero ad assistere soggetti ultra sessantacinquenni nella presentazione dell’AP70 per la richiesta di pensione ed indennità INVCIV.
Passando ad altro punto dell’Ordine del giorno, il Coordinatore chiede ai componenti, se nelle zone di loro competenza continuino le criticità, in materia previdenziale ed assistenziale. Giovanbattista Flaccadori, Giulia Cannavale e Antonio Montanaro confermano, purtroppo, il perdurare dell’emissione di verbali con gli errori già più volte esemplificati, sebbene sia sempre più alta l’attenzione e la consapevolezza dell’UICI nell’intercettarli, con richiesta di rettifica immediata all’INPS.
Tra le varie ed eventuali, la Commissione torna a riflettere sul problema della chiarezza e completezza dei verbali di riconoscimento medico-legale della cecità civile e dell’invalidità civile. Il Coordinatore Mario Girardi ripercorre le fonti normative di riferimento, che obbligano le Commissioni collegiali ASL e INPS a rispettare, appunto, i parametri della chiarezza e della completezza espositiva: il DM 387 del 5 agosto 1991, che all’art. 1, comma 5, prevede che “Nel verbale di visita la dizione diagnostica è espressa con chiarezza e precisione, in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermità che per la loro particolare gravità determinano la totale incapacità lavorativa o che, per la loro media o minore entità, determinano invece la riduzione di tale capacità. La commissione, in sede di redazione del verbale di visita, può indicare il termine alla scadenza del quale l'invalido interessato dovrà essere sottoposto a nuova visita”; il DM del 5 febbraio 1992, che al punto 4. riporta gli elementi che devono essere verbalizzati, specificando anche che, in ogni caso, il giudizio della Commissione collegiale deve essere motivato.
Questi sono aspetti che molto spesso sfuggono all’attenzione delle ASL e dell’INPS.
Null’altro da aggiungere, alle ore 17,00 termina la riunione, di cui si redige il presente verbale.
Emanuele CECCARELLI
LAPR (EC/ec)
S:\LAVORO E PREVIDENZA\CECCARELLI\COMMISSIONE PENSIONISTICA\19-12-2018\VERBALE.DOC