Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS
ASSISTENZA
In questa parte della relazione viene raggruppata l’attività svolta dall’Unione, nel corso del 2002, diretta ad una pluralità di argomenti che non rientrano né nella "Pensionistica" né nel "Lavoro e previdenza". Pertanto, la sintesì che si espone riguarda l’assistenza in senso lato rivolta principalmente alle richieste dei non vedenti e ai quesiti formulati dai dipendenti organi periferici territoriali.
Come indicato in altra parte della presente relazione, la Presidenza del Consiglio ha accolto la proposta dell’Unione di inserire nel progetto, che prevedeva l’invio gratuito dell’euroconvertitore a sedici milioni di famiglie, la distribuzione dell’euroconvertitore "parlante" ai ciechi e agli ipovedenti.
In occasione della scadenza per la presentazione della denuncia dei redditi del Modello 730, l’Unione ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti relativi ai benefici fiscali previsti in favore dei non vedenti.
In particolare, il quadro che riguarda direttamente i minorati della vista è il quadro E "Oneri e spese". Nella sezione I sono compresi gli oneri per i quali è riconosciuta una detrazione di imposta del 19%, fra i quali:
- nel rigo E3 vanno indicate le spese sostenute per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione di tutti i soggetti portatori di handicap riconosciuti ai sensi dell’art. 4 della legge 104/1992, nonché di tutti coloro che sono stati considerati invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. In questo caso la detrazione spetta sull’intero importo delle spese sostenute;
- nel rigo E4 vanno indicate le spese sostenute per l’acquisto dell’autovettura, secondo le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate.
- nel rigo E5 vanno indicate le spese destinate all’acquisto di un cane guida.
Nella sezione II del medesimo quadro E sono compresi, invece, gli oneri deducibili dal reddito complessivo. Il punto che interessa i non vedenti è il rigo E25, nel quale vanno indicate le spese mediche e di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap, indipendentemente dalla circostanza che beneficino o meno delle indennità di accompagnamento e speciale.
Nella sezione IV, sempre dello stesso quadro E, relativa ad "Altre detrazioni", interessa il rigo E32, dove vanno riportate le spese di mantenimento dei cani guida nella misura forfetaria di lire un milione. Tale detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alla persona cui questi risulti fiscalmente a carico, senza bisogno della presentazione della documentazione delle spese effettivamente sostenute. In merito a quanto precede, si rammenta che gli assegnatari dei cani guida debbono conservare i documenti consegnati da parte della Scuola Cani Guida all’atto della sottoscrizione del contratto.
Infine, è stato fatto presente che sussiste la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all’importo massimo di euro 1549,37) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare.
In linea generale, si deve, poi, precisare che possono essere autocertificate tutte le condizioni personali di disabilità per le quali si sia in possesso di un’idonea certificazione medica pubblica che deve essere, comunque, conservata. Inoltre, per tutte le spese per le quali sono riconosciute detrazioni dall’imposta o deduzioni dal reddito, è necessario conservare ogni documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (ad es.: fatture, ricevute, quietanze, ecc.), per poterla, se del caso, esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari. In particolare, vanno conservate tutte le prescrizioni mediche relative alle spese indicate nei righi E3 ed E25.
È stato ritenuto importante diffondere l’iniziativa assunta dall’Agenzia delle Entrate diretta ad assicurare l’assistenza fiscale a domicilio delle persone con grave disabilità che non sono in grado di raggiungere gli sportelli degli uffici del fisco e che possono avere difficoltà nell’utilizzo dei supporti telefonici o telematici, messi a disposizione dei contribuenti dall’Agenzia delle Entrate.
Alle organizzazioni che operano nel campo dell’associazionismo a favore dei disabili è stato chiesto di svolgere un ruolo di collegamento tra gli uffici locali dell’Agenzia e gli utenti effettivi dei servizi di assistenza fiscale domiciliare. A tal fine gli operatori delle Associazioni potranno usufruire di appositi accreditamenti presso i Coordinatori del nuovo servizio, nominati nell’ambito di ciascuna Direzione Regionale delle Entrate.
I Consigli Regionali e Provinciali U.I.C. sono stati invitati a collaborare con gli Uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate per realizzare tale pregevole iniziativa.
Sono state rese note le disposizioni relative all’accredito figurativo per periodi di congedo straordinario fruito da familiari di soggetti portatori di handicap grave. I punti salienti al riguardo sono:
- congedi per gravi e documentati motivi familiari (art. 42, comma 5, D. Lgs. 26.3.2001, n. 151);
- determinazione del valore figurativo;
- operazioni di accredito;
- utilizzazione della contribuzione figurativa ai fini pensionistici;
- compilazione del modello di certificazione unica.
A seguito di intesa tra l’Unione e l’Agenzia delle Entrate, si è provveduto ad inviare alle Sezioni Provinciali U.I.C. un congruo numero della "Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili" in una nuova edizione aggiornata con le novit" dell’ultima legge finanziaria. Nei quattro capitoli di cui è composta la Guida sono illustrate in dettaglio le agevolazioni per il settore auto (come l’esenzione dal bollo, la riduzione dell’IVA sull’acquisto, ecc.) e le altre agevolazioni riguardanti le spese sanitarie, l’aliquota IVA ridotta per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici, l’eliminazione di barriere architettoniche e le donazioni in favore di disabili gravi.
In seguito a specifici contatti intercorsi con l’INAIL, è stato chiarito definitivamente che le norme previste dagli artt. 6 e 7 della legge n. 493/1999 si applicano anche per le persone non vedenti. Tale normativa, si rammenta, prevede che sono soggette all’obbligo di iscrizione all’assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico e, inoltre, che il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva allorché l’assicurato non svolga altra attività che comporti l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale. La tutela sarà garantita dall’INAIL purché dall’infortunio derivi una menomazione permanente di grado non inferiore al 33%, come da tabelle di valutazione allegate al D.M. 15 settembre 2000, emanato in attuazione della legge stessa.
Obiettori di coscienza e servizio civile volontario
Nei primi giorni del 2002 gli organi periferici dell’Unione sono stati informati sul contenuto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2001, n. 453, recante: "Regolamento generale di disciplina relativa agli obiettori di coscienza, a norma dell’articolo 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230" e necessario per la gestione degli obiettori di coscienza che svolgono servizio civile presso l’Unione e che mediamente ammontano a 900 unità impegnati, prevalentemente, ad assicurare il servizio di accompagnamento dei ciechi.
Nel corso dell’anno si è anche provveduto ad attivare articolate iniziative di formazione destinate agli obiettori di coscienza, sulla base delle specifiche disposizioni emanate dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Tale iniziativa ha rivestito particolare importanza, poiché l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha precisato che gli enti, che avranno proceduto alla formazione dei propri obiettori, avranno priorità nell’assegnazione. Per converso l’Ufficio si riserva di sospendere l’assegnazione stessa agli enti che non avranno dimostrato capacità di procedere alla formazione.
In sintesi, i programmi hanno riguardato le seguenti materie:
- normativa e principi costituzionali in tema di obiezione di coscienza;
- tematiche e normative concernenti la minorazione visiva comportamenti adeguati, esigenze specifiche, tiflotecnica;
- organizzazione e servizi resi dall’Unione Italiana dei Ciechi;
- materiale didattico e cartaceo illustrativo dell’attività dell’Unione
Inoltre, sia la Presidenza Nazionale che le strutture periferiche hanno partecipato alle procedure per la selezione di volontari per il Servizio Civile da impiegare in specifici progetti, presentati secondo le modalità dei bandi di concorso all’uopo emanati.
La Presidenza Nazionale ha anche provveduto a stipulare una apposita assicurazione valida per tutti gli obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile, sulla base delle disposizioni emanate dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
Si rammenta, anche, che nel corso dell’anno l’Unione, sulla base di quanto previsto dalla Legge 6 marzo 2001, n. 64 e delle relative norme regolamentari emanate dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, ha presentato alcuni specifici progetti destinati alla formazione e al successivo impiego di complessivi n. 186 volontari in servizio sia presso le strutture periferiche, sia presso i centri di distribuzione del Libro Parlato, con compiti prevalenti di assistenza e ausilio ai non vedenti.
A tale riguardo sono stati forniti opportuni chiarimenti circa gli aspetti fondamentali per la gestione di tale operazione, riguardanti in particolare: rilevazione delle presenze; articolazione dell’orario di lavoro; polizza assicurativa; attività di formazione e addestramento.
Infine, è stata attivata una ulteriore selezione riguardante l’impiego complessivo di n. 97 unità di volontari da destinare ai Centri di produzione e di distribuzione del Libro Parlato (n. 17), alle Sezioni Provinciali (n. 59) e ai Consigli Regionali (n. 21).