Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS
LAVORO E PREVIDENZA
In questa sezione vengono trattati insieme sia i problemi riguardanti la formazione professionale, sia quelli concernenti il collocamento obbligatorio sia, infine, i problemi connessi con il trattamento di pensione contributiva e, in particolare, dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità, nonché con il beneficio di 4 mesi di anzianità figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, previsto dalle leggi 113/85 (articolo 9, comma 2) e 120/91 (articolo 2).
Relativamente alla verifica del riconoscimento dell’invalidità va detto che, dopo il diffondersi dello scandalo sui falsi invalidi, il Governo ha sollecitato l’emanazione non solo delle norme di verifica da parte del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro, Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, ma anche di quelle di controllo indiretto inserite nella nuova legge 68/1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Si sottolinea che l’articolo 13 della suddetta legge 68/99 stabilisce che, attraverso le convenzioni di cui all’articolo 11 della medesima legge, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati:
- la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base a tale legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento;
- la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento per l’assunzione di ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79 per cento.
In ordine a tale disposizione, l’INPS, con circolare n. 203 del 19/11/2001, ha dettato le istruzioni operative. L’Unione ha ritenuto opportuno richiamare l’attenzione dei propri organi periferici sulle percentuali di invalidità riguardanti i lavoratori non vedenti.
Sempre in materia di collocamento obbligatorio, sono stati forniti gli opportuni chiarimenti in ordine all’applicazione dell’istituto del passaggio diretto dei lavoratori occupati da una azienda ad un’altra. In particolare, grazie ad opportuni contatti con il Ministero del Lavoro, si è appurato che la possibilità di assunzione con passaggio diretto vale anche nel caso di lavoratore disabile, per il quale occorre, in ogni caso, chiedere il nulla-osta all’ufficio competente.
Tale agevolazione, si rammenta, consiste nell’omissione della fase di iscrizione del disabile negli elenchi provinciali, oltre che nelle liste di collocamento; non consente, invece, di "saltare" la fase di autorizzazione amministrativa, che pertanto resta obbligatoria.
In tale ambito si è anche chiarito che è consentito, anche se eccezionalmente, il superamento della quota percentuale di assunzione nominativa, non conteggiando in essa il passaggio diretto, sia per esigenze di flessibilità sia per salvaguardare l’occupazione. Tuttavia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che tale deroga non deve costituire la forma abituale e prevalente delle assunzioni obbligatorie, riguardando pertanto casi isolati.
L’Unione ha ritenuto necessario fornire chiarimenti circa l’interpretazione delle norme contenute nell’articolo 80, comma 3, della legge 388/2000 (Finanziaria 2001) che prevede un bonus contributivo, per le pensioni di sordomuti o invalidi civili oltre il 74%, consistente nella concessione, su richiesta, del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto per un massimo di cinque anni. Detto bonus, infatti, non si applica ai lavoratori non vedenti, per i quali sussistono norme legislative di maggior favore che attribuiscono un’anzianità figurativa di quattro mesi per ogni anno di effettivo servizio svolto, così come dispongono le richiamate leggi 113/85 e 120/91.
Inoltre, la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 7284/2001 ha affidato, ai sensi della L.R. 15/87, alle Sezioni dell’Unione Italiana Ciechi, operanti nell’ambito della Regione Campania, la gestione di corsi di formazione professionale rivolti ai non vedenti. Tale affidamento trova origine nella legge 17 maggio 1999, n. 144 che, all’articolo 45, comma 12, dispone che il Ministro del Lavoro deve individuare mediante proprio decreto qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico, idonee al collocamento al lavoro dei lavoratori non vedenti, ai fini di dare applicazione alla legge 113/85.
A tale proposito, si rammenta che il suddetto Ministero, con decreto 10 gennaio 2000, ha disposto le seguenti qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico:
- operatore telefonico addetto alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico;
- operatore telefonico addetto alla gestione e all’utilizzazione di banche dati;
- operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e telesoccorso.
Si auspica che i suddetti provvedimenti possano contribuire a superare le difficoltà che si registrano circa l’occupazione dei centralinisti telefonici non vedenti. Difficoltà dovute soprattutto allo sviluppo degli strumenti di comunicazione, quali le linee intercomunicanti, i centralini unici per più sedi e i call center.
Di particolare importanza è stata anche la decisione dell’INPS che, in applicazione della prevalente giurisprudenza di Cassazione, ha deciso di consentire la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di anzianità e della pensione di invalidità in pensione di anzianità e di vecchiaia. In definitiva, i titolari di pensione e di assegno di invalidità sono ammessi a fruire, se più favorevole, di pensione di anzianità dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Devono, però, sussistere i requisiti di assicurazione e contribuzione, di cessazione del rapporto di lavoro dipendente e le finestre di accesso. Anche i titolari di pensioni di anzianità sono ammessi al trattamento di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza, sempre in presenza dei requisiti necessari. Tale orientamento potrà avere rilevanza per i lavoratori non vedenti titolari di pensione Io (Invalidità ordinaria).
Al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’Unione è venuta nella determinazione di istituire una banca dati per non vedenti e ipovedenti, lavoratori ed aspiranti al lavoro, provvedendo ad effettuare le relative rilevazioni con riferimento anche alle rispettive qualifiche professionali.
Sempre in materia occupazionale, va segnalata l’attivazione presso l’I.P.S.I.A. "A. Nicolodi" di Firenze, in convenzione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze, del corso per il conseguimento del Diploma Universitario di Fisioterapista aperto ai minorati della vista in possesso del Diploma di scuola secondaria superiore.
Inoltre, per quanto concerne il medesimo ambito occupazionale, si rammenta che, il Ministero della Salute ha emanato il Decreto 17 maggio 2002, nel quale viene precisato che sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona anche dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel Decreto Ministeriale 29 marzo 2001, che all’art. 3 comprende anche le prestazioni dei fisioterapisti.