Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS
RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
Anche nel corso del passato quadriennio l’Unione ha tenuto costanti contatti con il Senato e la Camera dei Deputati, nello sforzo di sostenere in maniera continuativa ogni iniziativa legislativa riguardante i bisogni e le necessità di integrazione dei non vedenti in generale, nonché l’attività associativa in particolare, soprattutto in un periodo di vaste e penetranti riforme, in atto o in fieri, nell’ordinamento sociale ed amministrativo.
Di seguito vengono riportati i più importanti traguardi raggiunti dall’azione dell’Unione, con particolare riferimento anche alle nuove leggi di finanziamento, in aggiunta o in sostituzione dei provvedimenti scaduti durante il periodo in esame.
Successivamente vengono riportati i disegni e le proposte di legge che, nello stesso periodo, l’Unione ha ritenuto di sostenere lungo tutto il loro iter parlamentare.
- Legge 13 novembre 2002, n. 260
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza
Questo importante provvedimento, strenuamente perseguito dall’Unione lungo tutto l’arco dell’anno, ha integrato il contributo dello Stato previsto in favore della Biblioteca italiana per ciechi di Monza, portandolo a 4 milioni di euro annui.
Tale finanziamento consentirà a tale istituzione di svolgere con tranquillità le proprie insostituibili funzioni a favore dei ciechi e degli ipovedenti italiani, prime fra tutte la trascrizione di libri (scolastici e non) sia in Braille, sia a caratteri ingranditi.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
L’iter di approvazione della legge finanziaria 2003 ha visto direttamente protagonista l’Unione che, con il proprio intervento, che ha coinvolto tutti i livelli dell’associazione, ha contribuito ad evitare che venissero approvati alcuni provvedimenti che avrebbero potuto penalizzare pesantemente l’attività di sostegno a favore dei non vedenti per la loro integrazione sociale.
In primo luogo, va citata l’approvazione del comma 6 dell’articolo 39 che prevede l’innalzamento di 41 euro mensili dell’indennità speciale riconosciuta ai ciechi parziali, vale a dire coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Tale norma è il risultato di una straordinaria attività di pressione da parte dell’Unione, culminata in una manifestazione pubblica svoltasi a Roma, di fronte al Palazzo del Senato, dopo che, in un primo tempo, tale aumento era stato riservato unicamente all’indennità di comunicazione di cui beneficiano i sordomuti.
Nello stesso articolo, al comma 5, è anche contenuta una interpretazione autentica che conferma quanto sostenuto dall’Unione nel corso dell’ultimo anno, vale a dire che l’aumento delle pensioni sociali fino a 516,46 euro, stabilito dalla precedente legge finanziaria, spetta anche ai ciechi civili titolari della relativa pensione.
Il successivo articolo 40 introduce un ulteriore provvedimento che si potrà rivelare di grande utilità sociale, sia per i ciechi assoluti che per i ciechi parziali. In tale norma viene, infatti, previsto che gli obiettori di coscienza e i volontari del servizio civile nazionale possono essere impiegati per l’accompagnamento dei ciechi civili (con residuo visivo massimo di 1/20 in entrambi gli occhi) che svolgono una attività lavorativa o sociale, oppure che abbiano delle necessità di tipo medico-sanitario.
In tali casi la richiesta dell’interessato, corredata dalle opportune certificazioni del datore di lavoro o del medico di famiglia, comporterà una riduzione delle rispettive indennità di 93 euro al mese per il periodo in cui si usufruisce di tale servizio di accompagnamento.
- Legge 5 febbraio 2003, n. 17
Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità
La legge in questione, approvata nel corso della stesura della presente relazione, mira ad eliminare le anomalie presenti nell’attuale disciplina delle operazioni di voto che prevede che gli elettori ciechi, o amputati delle mani o affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitino il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza. Tale normativa, in effetti, costringe l’interessato a seguire un procedimento che appare anacronistico, complicato e tale da limitare gravemente la scelta – da parte dell’elettore invalido – del soggetto che deve sostituirlo nella manifestazione del voto. Anche la disciplina della certificazione medica si risolve in una inutile e spesso defatigante acquisizione di attestati sanitari da parte dell’elettore, laddove, trattandosi di infermità fisiche e menomazioni irreversibili, sarebbe sufficiente una semplice annotazione sulla carta di identità.
L’azione legislativa, sostenuta dall’Unione, è riuscita ad ovviare a tali difficoltà, restituendo libertà di scelta all’elettore invalido in ordine alle persone che lo aiutano ad esercitare il diritto elettorale, prevedendo che l’accompagnatore possa essere un altro elettore iscritto in un qualunque Comune della Repubblica e stabilendo, allo stesso tempo, che, a richiesta dell’interessato, l’infermità fisica sia annotata sulla tessera elettorale con apposita indicazione, eliminandosi così il ricorso, di volta in volta, a certificazioni mediche.
- Proposte e disegni di legge
- d.d.l Giacco ed altri su "Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico" (atto Camera n. 294)
Il disegno di legge in esame si propone di integrare la legge 14 febbraio 1974, n. 37, già modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 376, che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un importante principio di civiltà, consentendo ai ciechi il diritto di accedere sia ai mezzi di trasporto che ai locali aperti al pubblico accompagnati dal proprio cane guida che, come è noto, è uno strumento di fondamentale importanza per l’autonomia e la mobilità di molti minorati della vista.
Infatti, la citata legge vede gravemente ridotta la propria efficacia dal comportamento dei responsabili della gestione dei trasporti e degli esercizi pubblici che, direttamente o indirettamente, dal momento che la legge è sprovvista di un adeguato apparato sanzionatorio, pongono ostacoli o ricercano espedienti per impedire l’ingresso dei cani guida che accompagnano i ciechi.
Da qui è nata la necessità di intervenire, attraverso l’introduzione di adeguate sanzioni pecuniarie a carico dei responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla legge, che non solo serva da deterrente, ma che serva anche a colpire chi non ottempera al dettato legislativo.
Nel contempo, il disegno di legge propone di consentire l’accesso dei cani guida ai medesimi ambienti anche se non muniti di museruola, in quanto si tratta di animali specificamente addestrati ed abituati a convivere con gli esseri umani, selezionati tra esemplari particolarmente mansueti e del tutto innocui.
- d.d.l Semeraro su "Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (atto Senato n. 1073)"
Questa iniziativa legislativa, già presentata durante la scorsa legislatura, prevede il riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale (attualmente riunite nella FAND, come già detto nel corso della relazione) quali enti di interesse nazionale ed è volta a stabilire la determinazione di criteri oggettivi per individuare le associazioni operanti nel mondo dell’handicap in possesso di una idonea esponenzialità a livello nazionale e con compiti di interesse pubblico.
Iniziative di tale genere hanno visto l’Unione in primo piano nello sforzo di contenere il recente fenomeno di superfetazione di associazioni di varia natura e di scarsa o nessuna esponenzialità, operanti nel campo della solidarietà, che rende problematica una corretta individuazione da parte delle istituzioni degli interlocutori con i quali confrontare le iniziative da adottare e sostenere a livello nazionale, problema di particolare significato quando le normative nazionali e dell’Unione Europea chiamano tali rappresentanze associative a svolgere un ruolo significativo.
Le associazioni menzionate nel disegno di legge, infatti, sono enti morali aventi personalità giuridica di diritto privato ai quali specifici provvedimenti di legge hanno espressamente riconosciuto la tutela e la rappresentanza delle rispettive categorie di disabili. Inoltre, il numero dei loro iscritti ammonta complessivamente a circa cinque milioni ed esse collaborano quotidianamente con gli organi della pubblica amministrazione, partecipando attivamente alle loro funzioni, visto che sono inserite con propri rappresentanti nelle commissioni mediche costituite presso le Asl, nelle commissioni mediche periferiche dipendenti dal Ministero dell’economia e delle finanze, nella Commissione medica superiore costituita presso il medesimo Ministero e nella Commissione tripartita di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
La pluriennale esperienza di queste organizzazioni, che rappresentano circa il 95 per cento dei disabili italiani e che vantano un inestimabile patrimonio di conoscenza ed esperienza, induce a riconoscere loro un peculiare ruolo di rappresentanza delle istanze di integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, attribuendo loro il ruolo di associazioni di interesse pubblico nazionale e, di conseguenza, prevedendo in loro favore la possibilità di destinare una parte della quota dell’otto per mille dell’IRPEF, di cui già beneficiano lo Stato, la Chiesa Cattolica ed altri soggetti operanti nel campo socio-assistenziale, che vada a prendere il posto delle numerose leggi succedutesi nel corso del tempo che hanno dovuto, volta a volta, essere riproposte ed approvate.
La proposta prevede anche il riconoscimento alle associazioni in parola del medesimo ruolo di informazione, assistenza e tutela dei soggetti da esse rappresentati, con le medesime attribuzioni e modalità garantite a favore degli istituti di patronato e assistenza sociale dei quali condividono la natura di pubblica utilità delle funzioni svolte e degli interessi tutelati.