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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

PENSIONISTICA

In questa sezione della relazione vengono riportate le attività, svolte nel 2001, relative alle procedure di riconoscimento della minorazione visiva e di erogazione delle provvidenze economiche in favore dei non vedenti da parte dello Stato (prima di competenza del Ministero dell’Interno e ora dell’INPS). Tale complesso di attività, all’interno dell’Unione, viene comunemente definito con il termine "pensionistica"; la materia previdenziale viene, invece, trattata nella sezione denominata "LAVORO E PREVIDENZA".

Giova ricordare, innanzitutto, che il periodo trascorso è stato caratterizzato dall’intervento di provvedimenti legislativi diretti a modificare il precedente sistema ritenuto non più idoneo. L’orientamento prevalente si è basato sul decentramento amministrativo. Tale linea di fondo è stata completata con la tendenza a unificare le pensioni assistenziali, sia per quanto riguarda il riconoscimento delle invalidità, sia per quanto concerne l’ente cui affidare la funzione di erogatore dei benefici economici.

Significativo a tale riguardo è l’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, che ha conservato allo Stato solo le funzioni di revisione delle pensioni, degli assegni e delle indennità spettanti agli invalidi civili e le funzioni di verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefici economici di invalidità civile e che ha trovato iniziale applicazione soltanto per quanto riguarda il pagamento delle provvidenze economiche, pensioni e indennità, in quanto la competenza di tale pubblico servizio è passata dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Sul riconoscimento della invalidità non sono state apportate modificazioni al previgente sistema di accertamento medico-legale consistente nella presentazione della domanda, nella visita medica della Commissione di prima istanza o nella Commissione speciale per i ciechi, nel controllo di merito della Commissione medica periferica del cessato Ministero del Tesoro, Direzione Generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra e ora Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro, Direzione centrale degli uffici locali e dei sevizi del tesoro. La competenza sul riconoscimento formale dell’invalidità è passata dalle Prefetture alle Regioni. Fanno eccezione, ovviamente, le province autonome di Trento e Bolzano.

Al riguardo va notato, però, che, come accade spesso nel nostro Paese, le leggi indicano gli obiettivi ma non precisano nel dettaglio i tempi e le modalità per raggiungerli. Infatti, allo stato attuale non risultano chiari e univoci i procedimenti da seguire per ottenere le pensioni, gli assegni e le indennità.

In realtà, ogni Regione ha operato in modo autonomo, attribuendo le competenze per il riconoscimento degli assegni ora ai Comuni, ora solo alle città capoluogo, ora alle Asl, creando non solo incertezze ma anche un elevato carico di arretrati, senza considerare che l’articolo 80 della legge finanziaria 2001, al comma 8, ha, in seguito, precisato che le Regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui si tratta può essere esercitata dall’INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra le Regioni medesime ed il predetto Istituto.

A questo si deve anche aggiungere che la legge quadro 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali all’articolo 24 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti agli invalidi civili, ciechi e sordomuti. Inoltre, la medesima legge al successivo articolo 30 precisa che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al citato articolo 24 saranno abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici, tra le quali quelle previste dalla nota legge 382/1970, legge istitutiva del riconoscimento delle minorazioni visive, pur senza comportare una riduzione degli attuali trattamenti.

All’interno di tale complessa materia, in corso di definizione anche presso la Conferenza Stato-Regioni, sono sorti problemi riguardanti il costo di gestione che per l’INPS è stato stimato in circa 67.000 Lire pro capite, mentre lo Stato ha manifestato la propria disponibilità a trasferire risorse per l’espletamento di tale funzione delegata alle Regioni per un importo corrispondente a circa la metà di quello richiesto dall’INPS.

A titolo esemplificativo si riportano, in sintesi, le soluzioni adottate da alcune Regioni. La Regione Lombardia ha istituito lo sportello unico per le pratiche di concessione dell’assegno di invalidità, costituito in ogni Asl e presso il Comune di Milano per i cittadini di quel territorio. Il passaggio effettivo delle funzioni ha in Lombardia una durata diversa da Provincia a Provincia. La Regione Lazio ha delegato i Comuni delle città capoluogo di provincia per l’espletamento delle pratiche di concessione dei nuovi trattamenti di invalidità, in vista di una razionalizzazione dei costi di gestione. La Regione Campania ha attribuito il potere concessorio a tutti i Comuni. Nelle stesse condizioni versano Puglia e Calabria.

Inoltre, il Governo con il decreto legislativo 96/1999 ha esercitato poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni che non avevano provveduto, nei termini prescritti, a legiferare secondo quanto previsto dall’articolo 130 del citato D. Lgs 112/1998 ed ha affidato, quindi, ai Comuni la competenza relativa al potere concessorio delle provvidenze economiche in favore dei disabili, fermo restando alle Regioni il compito del coordinamento e della programmazione.

Le strutture territoriali dell’Unione sono state sollecitate a raccogliere il maggior numero di informazioni in merito al nuovo sistema di riconoscimento dell’invalidità e a procedere ad un’attenta analisi dei provvedimenti regionali in corso di formazione, tenendo presente le fonti normative di riferimento e gli obiettivi che i singoli provvedimenti intendono raggiungere e prevedendo eventuali emendamenti da proporre.

In proposito, l’Unione non avrebbe difficoltà ad accettare il tentativo da parte del Governo e del Parlamento di omogeneizzare il sistema precedente e, tuttavia, teme l’instaurarsi di nuovi procedimenti complessi che possano disorientare i ciechi. Si pensi, ad esempio, alle diverse amministrazioni che, allo stato dei fatti, hanno la legittimazione passiva in tema di ricorsi.

Più nel dettaglio si sono registrati alcuni provvedimenti di particolare interesse per la categoria dei non vedenti che di seguito si sintetizzano.

All’inizio del 2001 è stato compiuto un approfondito esame della questione inerente l’equiparazione dell’indennità di accompagnamento dei ciechi civili a quella dei ciechi di guerra, comprensiva del diritto ad un assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari di cui all’articolo 6 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riconosciuta da alcune isolate sentenze pretorili. In risposta a pressanti sollecitazioni della base associativa, sulla scorta di pareri di tecnici altamente qualificati, si è pervenuti alla conclusione, confermata anche da recenti sentenze della Cassazione, che i ricorsi volti ad ottenere tale equiparazione sono infondati, in quanto, l’istituto dell’adeguamento automatico, previsto dalla legge 31.12.1991, n. 429, concerne unicamente l’indennità di accompagnamento e non anche l’assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari. Tale esame è stato reso noto a tutte le strutture territoriali tramite apposita circolare.

Nel corso dell’anno l’Unione ha potuto registrare, con viva soddisfazione, l’approvazione, in via definitiva, di alcune leggi, promosse e sostenute lungo l’intero arco dell’iter parlamentare, relative all’indennità speciale dei ciechi ventesimisti e alla classificazione delle minorazioni visive. Come precisato nella parte della presente relazione concernente i rapporti con il Parlamento, con il primo provvedimento è stata aumentata, a partire dal 1° gennaio 2002, l’indennità speciale dei ciechi ventesimisti, da 93.000 a 215.000 lire. Il secondo provvedimento, invece, ha recato una nuova definizione di cecità, ha classificato in tre livelli le minorazioni visive diverse dalla cecità e ha introdotto il campo visivo nelle tabelle di valutazione. Si tratta ancora una volta della vittoria dell’unità dei ciechi, che hanno creduto fortemente in questo risultato e lo hanno perseguito con ostinazione e tenacia.

Come consuetudine, si è provveduto a comunicare con regolarità alle strutture periferiche dell’Unione gli importi delle provvidenze economiche erogate a favore dei ciechi e degli ipovedenti, con le relative condizioni reddituali e le modalità per effettuare i necessari calcoli, con riferimento soprattutto agli aumenti previsti dalle ultime leggi finanziarie solo per i soggetti in grave stato di bisogno. In particolare, nel 2001 sono stati comunicati anche gli specifici codici fascia con i quali il Ministero dell’Interno e l’INPS hanno rispettivamente classificato tali provvidenze. Tali codici potranno risultare utili per l’individuazione delle pratiche di pensione ed indennità.

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