Logo dell'UIC Logo TUV

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

PENSIONISTICA

In questa sezione vengono riportate le attività, svolte nel quadriennio 1998-2001, relative alle procedure di riconoscimento della minorazione visiva e di erogazione delle provvidenze economiche in favore dei non vedenti da parte dello Stato (prima di competenza del Ministero dell’Interno e ora dell’I.N.P.S.).

Il periodo in esame è stato caratterizzato dall’intervento di provvedimenti legislativi diretti a modificare il precedente sistema ritenuto non più idoneo. L’orientamento prevalente si è basato sul decentramento amministrativo.

Significativi a tale riguardo sono gli articoli 129 e 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

In base a tali norme, il pagamento delle provvidenze economiche (pensioni ed indennità) in favore dei ciechi civili è passato dal Ministero dell’Interno all’I.N.P.S., mentre, per le competenze sul riconoscimento della invalidità civile, è previsto il trasferimento della gestione alle Regioni.

In realtà, ogni Regione ha operato in modo autonomo, attribuendo le competenze per il riconoscimento degli assegni ora ai Comuni, ora solo alle città capoluogo, ora alle Asl, creando non solo incertezze, ma anche un elevato carico di arretrati, senza considerare che l’articolo 80 della legge finanziaria 2001, al comma 8, ha, in seguito, precisato che le Regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui si tratta possa essere esercitata dall’I.N.P.S. a seguito della stipula di specifiche convenzioni.

A questo si deve anche aggiungere che la legge quadro 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (esaminata nel dettaglio nella sezione iniziale della relazione), all’articolo 24 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti agli invalidi civili, ciechi e sordomuti. Inoltre, la medesima legge al successivo articolo 30 precisa che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al citato articolo 24 saranno abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici, tra le quali quelle previste dalla nota legge 382/70, pur senza comportare una riduzione degli attuali trattamenti.

In questo settore si sono svolti numerosi incontri tra i funzionari dell’I.N.P.S. e i rappresentanti delle associazioni di categoria, durante i quali sono state concordate, fra l’altro, le modalità attuative delle disposizioni riguardanti gli aumenti delle pensioni in favore dei ciechi civili anziani.

In merito, va notato che uno dei problemi non ancora risolti è rappresentato dalla diversità di definizione adottata da parte delle commissioni mediche delle Asl preposte all’accertamento della cecità.

È noto, infatti, che, ai fini del diritto alla pensione e alle indennità (di accompagnamento o speciale), la legge 382/70 fornisce una precisa definizione della cecità assoluta e di quella parziale fino ad un residuo visivo di un ventesimo. Per coloro che hanno un residuo visivo in entrambi gli occhi con correzione superiore ad un ventesimo, ma non superiore a un decimo, la citata legge mantiene la corresponsione di un assegno a vita ad esaurimento. Le leggi speciali sul collocamento obbligatorio dei non vedenti, invece, definiscono lo status visivo degli aventi diritto a partire dalla cecità assoluta fino ad arrivare al residuo visivo di un decimo.

Le commissioni mediche delle Asl preposte all’accertamento dell’invalidità visiva formulano il verbale su un modello prestampato dove risultano sia la cecità assoluta, sia la cecità parziale, limitata, però, ad un ventesimo. Accade così che la mancata definizione dei c. d. "decimisti" induce alcune commissioni mediche a dichiarare il disabile visivo decimista "non cieco civile".

Conseguentemente, è accaduto che la succitata locuzione ponga in serie difficoltà alcuni non vedenti nel procedimento di iscrizione alle liste del collocamento. La costante pressione dell’associazione rivolta al Ministero della Sanità ha finalmente dato luogo alla definizione aggiornata della classificazione dei non vedenti. Infatti, il Ministero, con parere della Direzione Generale della Prevenzione del 22.6.2001, ha affermato che la definizione di non vedenti è quella contenuta nell’articolo 1, comma 2, della legge 68/99, precisando, altresì, che in tale categoria rientrano anche i soggetti indicati dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 138/2001, descritta in precedenza nella sezione dedicata ai rapporti con il Parlamento.

Nello stesso periodo, i dirigenti dell’I.N.P.S. e del Ministero dell’Interno, i Patronati e le Associazioni di categoria hanno concordato:

L’Unione Italiana dei Ciechi, insieme alle altre associazioni che storicamente curano e difendono i diritti e gli interessi dei portatori di handicap, è riuscita ad ottenere da parte dell’I.N.P.S. un formale impegno di mantenere fattivi rapporti di collaborazione con le associazioni stesse, in relazione agli adempimenti amministrativi derivanti dal trasferimento all’Istituto di previdenza delle competenze relative all’erogazione delle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti. In particolare, è stata segnalata l’opportunità che i rappresentanti periferici delle associazioni siano chiamati a partecipare alle riunioni nelle quali vengono trattati temi specifici riguardanti le categorie degli invalidi.

Nel corso del quadriennio si sono registrati anche altri provvedimenti di particolare interesse per la categoria dei non vedenti che di seguito si sintetizzano.

All’inizio del 1998 il Consiglio di Stato ha formulato un parere nel quale ha precisato che eventuali fatti sopravvenuti che abbiano modificato in meglio la situazione del dipendente possono risultare ininfluenti ai fini del mantenimento del rapporto di lavoro ottenuto per effetto delle norme sull’assunzione obbligatoria. "Ciò significa" ­ si legge nel parere del Consiglio di Stato - "che ad esempio se una persona all’epoca dell’assunzione era non vedente e ha riacquistato successivamente la vista per effetto di un trapianto, di cui si dia prova certa e documentata, è evidente che dovrà escludersi che per tale persona possa farsi luogo all’automatica risoluzione del rapporto." Il favorevole parere del Consiglio di Stato, contrariamente all’orientamento assunto in un  primo momento dalla Funzione Pubblica, ha dimostrato di aderire alle istanze formulate in merito dall’Unione che aveva formalmente sottolineato come motivo di risoluzione del rapporto di lavoro unicamente l’esistenza del dolo.

Il Ministero del Tesoro ha posto in essere un piano straordinario di verifica delle invalidità civili. L’Unione ha ritenuto di cogliere l’occasione per fornire ai soci, tramite i propri Consigli Regionali e Provinciali adeguate direttive in merito. È stato precisato che i non vedenti, chiamati a visita di controllo, debbono munirsi di una recente documentazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica attestante il possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento delle provvidenze economiche. L’obbligo sussiste anche per i ciechi assoluti, in quanto le Commissioni mediche di controllo possono risultare prive di oculisti e di idonea strumentazione. L’Unione ha precisato che, indipendentemente dal linguaggio usato dagli oculisti e dai medici legali, il referto medico deve corrispondere, anche sotto il profilo formale, a quanto enunciato dall’articolo 11 della legge 382/70.

La legge 449/97 all’articolo 52, comma 4, ha disposto che le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari di pensione vengano effettuate mediante controlli incrociati con le banche dati del Ministero delle Finanze e del casellario centrale dei pensionati. Conseguentemente, sono venute meno, a partire dal 1998, le precedenti disposizioni che obbligavano i titolari di pensione ad effettuare la denuncia dei propri redditi, fossero questi esenti da ritenute fiscali o meno, alle Prefetture. I titolari di pensioni e di indennità, tuttavia, hanno l’obbligo di presentare all’I.N.P.S. i modelli RED che contengono gli elementi riguardanti il reddito personale e familiare degli interessati.

Il Ministero del Tesoro ha precisato che per le modalità di accreditamento in conto corrente bancario trova applicazione la disciplina in atto presso l’I.N.P.S. e, pertanto, l’Unione ha reso nota tale comunicazione con la quale viene a cessare l’obbligo dell’invio della certificazione o dichiarazione di esistenza in vita.

Sulla base di segnalazioni provenienti dalle strutture periferiche, l’Unione ha interessato il Ministero del Tesoro sottolineando alcuni inconvenienti. I ciechi civili, nei confronti dei quali vengono disposte le visite tese a verificare la sussistenza dei requisiti sanitari per il mantenimento dei benefici a suo tempo concessi, vengono inviati per ulteriori accertamenti in strutture sanitarie spesso localizzate in province limitrofe, senza tener conto del palese disagio e delle evidenti difficoltà cui debbono far fronte i soggetti interessati. Qualora venga accertata l’insussistenza dei requisiti sanitari, si procede alla revoca dei benefici economici, con effetto dalla data degli accertamenti, con contestuale richiesta al soggetto interessato di restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite. Tale pretesa risarcitoria si rivela indubbiamente un paradosso, atteso che persone alle quali viene di fatto tolta l’unica fonte di sussistenza, devono altresì reperire fondi per sanare un debito il cui maturarsi è dovuto a ritardi di mera natura burocratica. Il Ministero del Tesoro si è premurato di eliminare il disagio procurato ai ciechi sottoposti a verifica. Lo stesso Ministero del Tesoro ha precisato, inoltre, che la previsione di una diversa decorrenza della ripetizione dell’indebito dovrebbe essere oggetto di un’apposita disposizione normativa, stante il disposto dell’articolo 4, comma 3-ter della legge 425/96. Peraltro, con l’applicazione dell’articolo 52, comma 1, della legge 449/97, le situazioni di disagio conseguenti alla restituzione dei ratei indebitamente percepiti non si sono più verificate; con tale norma, infatti, è stato stabilito che, qualora venga accertata l’insussistenza dei requisiti, si procede all’immediata sospensione cautelativa dei pagamenti.

Va anche segnalata l’emanazione di una sentenza da parte del Pretore di Bergamo (la n. 607 del 14-16 ottobre 1998) con la quale, nell’ambito di un giudizio instaurato da una non vedente per il riconoscimento della propria invalidità, è stata confermata la legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, motivando che le Asl "intervengono quali semplici delegate dello Stato per l’espletamento di operazioni di rango squisitamente tecnico".

Inoltre, particolare impegno è stato profuso sia dall’Unione, sia dalle altre associazioni storiche, per superare gli ostacoli frapposti dalla normativa a tutela della privacy che, secondo un’interpretazione restrittiva adottata in un primo tempo, avrebbe impedito la conoscenza dei nominativi dei non vedenti (e degli altri invalidi) sottoposti a visita di accertamento. Tale costante azione è servita ad ottenere, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, del Ministero del Tesoro e del Ministero della Sanità, un chiarimento definitivo, secondo il quale le associazioni hanno il diritto di conoscere l’elenco dei soggetti riconosciuti invalidi, con esclusione dei dati sensibili connessi, quale, ad esempio, la diagnosi medica.

All’inizio del 2001, infine, è stato compiuto un approfondito esame della questione inerente l’equiparazione dell’indennità di accompagnamento dei ciechi civili a quella dei ciechi di guerra, comprensiva del diritto ad un assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari di cui all’articolo 6 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riconosciuta da alcune isolate sentenze pretorili. In risposta a pressanti sollecitazioni della base associativa, sulla scorta di pareri di tecnici altamente qualificati, si è pervenuti alla conclusione, confermata anche da recenti sentenze della Cassazione, che i ricorsi volti ad ottenere tale equiparazione sono infondati, in quanto, l’istituto dell’adeguamento automatico, previsto dalla legge 31.12.1991, n. 429, concerne unicamente l’indennità di accompagnamento e non anche l’assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari.

Scelta Rapida