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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

 MOZIONE FINALE SUL "LAVORO"

 XX CONGRESSO NAZIONALE

Premessa

La Sezione Lavoro del XX Congresso Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi riunita a Roma presso Ergife Palace Hotel il giorno 23 novembre durante i lavori congressuali, propone all’approvazione del Congresso il seguente documento che trae origine dalla reale situazione occupazionale dei ciechi posta spesso in evidenza dalle categorie di lavoratori, da numerosi e concreti interventi nelle assemblee statutarie e da istanze seminariali.

PROBLEMI GENERALI

  1. Realizzare un censimento nazionale per la conoscenza di dati attendibili sui non vedenti ed ipovedenti occupati, disoccupati ed occupabili, distinti per categoria professionale e raccoglierli in una banca dati centralizzata.
  2. Stimolare l’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (IRIFOR) ad intensificare l’attività innovativa e promuovere azione di intesa con le Aziende per la specializzazione e l’occupazione dei minorati della vista in attività diverse da quelle tradizionali, come consentito dal disposto della legge 68/99.
  3. Favorire la costituzione e la sperimentazione di cooperative di lavoro integrate tra vedenti e non, e la stipula di convenzioni tra queste e le imprese, soprattutto per facilitare l'inserimento lavorativo di quanti sono divenuti ciechi in età adulta e di coloro che non risultano idonei all'esercizio delle professioni protette dalla legislazione speciale.
  4. Incoraggiare i minorati della vista dotati dei requisiti idonei alla partecipazione a concorsi pubblici e privati, anche mediante specifici corsi preparatori organizzati dall'I.RI.FO.R..
  5. Porre in essere progetti operativi per tentare il superamento di difficoltà derivanti dalla scomparsa di attività che in passato hanno favorito la massima occupazione dei non vedenti.
  6. Valutare ed utilizzare le concrete possibilità di lavoro offerte dai diplomi universitari nel nostro Paese.
  7. Incentivare l'iniziativa privata nella sperimentazione di nuovi sbocchi professionali.
  8. Realizzare sul territorio nazionale possibilità di intesa tra l'Unione Italiana dei Ciechi, l’I.RI.FO.R., le Aziende e le scuole di formazione   per la preparazione e l'occupazione dei  ciechi pluriminorati.
  9. Esperire mezzi idonei ad evitare l’abuso dei benefici di cui al comma 6 dell’art. 33 legge 104/92.
  10. Rendere accessibili anche ai non vedenti le nuove possibilità offerte dalla firma digitale e tutti i nuovi strumenti elettronici ed informatici.
  11. Promuovere l’instaurazione di un rapporto tra l’IRIFOR e le Regioni per consentire all’Istituto il rilascio dei titoli relativi alle qualifiche e all’aggiornamento professionale.

NUOVI SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Gli ambiti individuati possono essere così sintetizzati:

Allo scopo sarà necessario:

  1. Realizzare un censimento di tutte le attività non protette già svolte dai minorati della vista in Italia, per essere in grado di operare una scelta oculata di nuovi indirizzi professionali e poter rispondere in maniera adeguata ai continui cambiamenti del mercato del lavoro.
  2. Sollecitare le Regioni, cui è demandata la formazione professionale, la definizione dei nuovi profili professionali e dei relativi programmi formativi individuati con il D.M. Lavoro 10-01-2000 nell'ambito della Legge 144/99 per i non vedenti:
  3. Operatore telefonico addetto all'informazione alla clientela e all'ufficio relazioni con il pubblico;
  4. Operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di banche dati;
  5. Operatore telefonico addetto al telemarketing e telesoccorso.
  6. Individuare nuove forme lavorative per i non vedenti nel settore dell'informatica con particolare riferimento al controllo a distanza di sistemi informatici e telematici, all’assistenza hardware e software, ivi compresa l’assistenza relativa agli ausili tiflotecnici.
  7. Adoperarsi affinché ai minorati della vista non manchi il supporto di manuali anche in versione digitale e di personale specializzato  nei corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale organizzati dai datori di lavoro  come previsto dalla legge 68/99.
  8. Curare, tramite l'I.RI.FO.R. ed altri enti di formazione, la preparazione dei non vedenti a concorsi pubblici e privati, avendo in considerazione la necessità di una conoscenza degli elementi fondamentali di autonomia personale, dell'uso degli ausili e della legislazione speciale in materia di collocamento al lavoro e di assistenza.
  9. Valutare l'opportunità di favorire l’accesso alla professione di giornalista attraverso l’adeguamento di programmi e strumenti nei percorsi di formazione convenzionali.
  10. Accertare la concreta  possibilità di avviare i minorati della vista particolarmente preparati all'attività di assistente sociale, di psicologo e di addetto alla consulenza nel settore amministrativo e finanziario.
  11. Affidare all’Agenzia per la promozione del lavoro dei ciechi (ALA) il compito di favorire con ogni mezzo e nelle sedi opportune lo sviluppo della libera professione.
  12. Intraprendere iniziative idonee alla rivalutazione ed al rilancio delle attività manuali (accordatori di strumenti musicali, rilegatoria, impagliatura, intreccio, lavorazione in cartapesta, pelletteria,  assemblaggio, eccetera.), anche mediante la costituzione di cooperative di lavoro in grado di fruire dei benefici di cui alla Legge 381/90, e mediante l'apertura di laboratori protetti, avendo sempre in considerazione le esigenze di mercato.

INSEGNANTI E PRESIDI

I docenti minorati della vista che esercitano proficuamente una delle più prestigiose attività nelle scuole di ogni ordine e grado sono ancora numerosi, sebbene si debba registrare una certa propensione dei giovani ad intraprendere altre vie per la loro realizzazione professionale.

Le discipline che i non vedenti insegnano sono ormai diverse: la maggioranza si occupa di materie letterarie, umanistiche, musicali e giuridico-economiche; alcuni, ed è questa una vera rivelazione, insegnano materie scientifiche! Anche per questi ultimi, l'informatica ed i nuovi ausili tiflotecnici rendono più agevole il compito e meno difficile il rapporto con gli allievi.

La progressiva informatizzazione delle strutture scolastiche porrà certamente i docenti in condizione di dare l'addio al tanto temuto registro di classe, il quale potrà essere sostituito da un terminale che consentirà, anche al non vedente, di poter annotare, in piena autonomia, tutto il necessario tramite un software accessibile.

Nell'intento di incentivare i giovani a riaccostarsi agli studi e all'insegnamento e di motivare quelli attualmente impiegati, la nuova dirigenza nazionale dell'Unione potrà affidare all'I.RI.FO.R. e all'ALA il perseguimento dei seguenti obiettivi di settore:

  1. Favorire l'utilizzo degli strumenti tiflotecnici più avanzati da parte dei docenti e presidi minorati della vista in servizio, organizzando, con l'I.RI.FO.R. corsi di alfabetizzazione e di perfezionamento informatico finalizzati alla conoscenza e all'uso delle nuove tecnologie più idonee al superamento delle difficoltà che, con il rinnovamento tecnico-amministrativo della scuola, possono ostacolare l'attività professionale; allo stesso tempo favorire la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall’Amministrazione Centrale e periferica della scuola attraverso l’adeguamento dei programmi e degli strumenti, nonché attraverso la presenza di personale specializzato nel gruppo dei formatori.
  2. Adoperarsi affinché tutti i siti Internet ed i software scolastici siano accessibili ai non vedenti ed ipovedenti.
  3. Promuovere una verifica relativa al numero complessivo degli insegnanti ciechi attualmente in attività, distinti per disciplina di insegnamento, nonché per gli specifici ordini e gradi degli istituti presso i quali espletano la loro attività.
  4. Promuovere, a tutela degli insegnanti non vedenti, l'eliminazione di eventuali contrasti interpretativi nella vigente normativa.
  5. Favorire l'organizzazione di incontri di studio fra i docenti minorati della vista, al fine di esaminare ed avviare a soluzione i problemi connessi con le diverse fasi dell'attività docente; sviluppare un confronto sulle esperienze acquisite con particolare riferimento alle specifiche discipline d'insegnamento.
  6. Incoraggiare e sostenere la ripresa degli studi musicali, anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, al fine di riattivare per i non vedenti, una fonte di lavoro che in passato ha dato ai ciechi tanto prestigio.
  7. Intervenire presso il competente Ministero della Pubblica Istruzione, per ottenere sul territorio nazionale la riattivazione di almeno due sezioni distaccate di Conservatorio musicale specializzate per l’insegnamento ai non vedenti sul territorio nazionale, per incentivare lo studio della musica; ottenere che gli stessi Conservatori, in presenza di alunni minorati della vista, possano avvalersi di esperti in musicografia braille con le funzioni di insegnanti di sostegno.

FISIOTERAPISTI

Con il disposto del D.M. Sanità 741/94 sui nuovi profili professionali sanitari e con l'imperiosa esigenza di un più elevato livello di professionalità del personale paramedico imposta dai Decreti Legislativi 502/92 e 517/92 sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 421/92", la professione di massofisiterapista e terapista della riabilitazione si presta a diverse interpretazioni.

Infatti, mentre si ribadisce la validità dell'operato dei non vedenti (D.M. Sanità 10-07-1998), mentre ci si chiede ancora se "il massaggio è riabilitazione", il pregiudizio sembra essere debellato dalla professionalità.

Fra i minorati della vista massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione sono sempre più coloro i quali, incoraggiati anche dall'aiuto dell'Unione, intraprendono la via della libera professione attivando studi fisioterapici.

Del resto, oggi, la  riabilitazione nelle sue varie espressioni  costituisce un campo d'applicazione sempre più vasto: gli infortunati e i bisognevoli di cure sono purtroppo in continuo aumento, come sono in forte crescita le disabilità che richiedono interventi riabilitativi.

Il riordino e l'evolversi delle professioni sanitarie e l'equipollenza dei titoli, prevista dalla Legge 42/99, non ancora regolamentata, impegnano la nuova dirigenza nazionale a realizzare  la soluzione dei seguenti problemi:

  1. Sostenere, d'intesa con gli enti professionali di categoria, lo sviluppo della professionalità dei massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione non vedenti.
  2. Promuovere lo sviluppo delle prospettive di lavoro degli operatori della riabilitazione minorati della vista nelle strutture sanitarie nazionali e regionali.
  3. Sostenere, attraverso l'attività dell'I.RI.FO.R., la riqualificazione professionale della categoria, affinché gli interessati siano in grado di rispondere in maniera adeguata alle esigenze degli ordinamenti sanitari nazionale e regionali.
  4. Adoperarsi affinché, anche mediante un provvedimento legislativo, sia resa possibile la produzione di strumenti professionali idonei all'utilizzo da parte di riabilitatori vedenti e non.
  5. Promuovere la realizzazione sul territorio nazionale di almeno due scuole idonee alla preparazione teorica e pratica degli aspiranti fisioterapisti non vedenti, al fine di consentire loro il superamento delle difficoltà derivanti dalla frequenza dei corsi universitari per il conseguimento del titolo.
  6. Sollecitare le Asl affinchè nei vari corsi di aggiornamento professionale adeguino programmi e strumenti alle necessità dei partecipanti non vedenti, ricomprendendo tra i formatori anche personale specializzato.
  7. Promuovere la stipula di convenzioni tra le Università degli studi, gli Istituti professionali per ciechi e l’IRIFOR sulla base dell'esperienza realizzata a Firenze, per favorire l'accesso dei non vedenti alle scuole universitarie per fisioterapisti.
  8. Verificare la possibilità, qualora il Ministero della Salute preveda una figura professionale intermedia, dell’ipotesi della trasformazione delle Scuole di Firenze e Napoli in centri di formazione continua post-qualifica. Si raccomanda alla nuova dirigenza nazionale, per il tramite dell’IRIFOR, di individuare, in accordo con una facoltà universitaria di scienza dell’educazione e della formazione, un percorso per la formazione di tutor non vedenti da affiancare ai docenti sia nei corsi universitari che negli eventuali corsi di livello intermedio degli Istituti professionali.
  9. Ottenere una riserva di posti nei corsi di Diploma Universitario per fisioterapisti.
  10. dei corsi professionali anche mediante l'ausilio della Legge 17/99.

CENTRALINISTI TELEFONICI

Circa i centralinisti telefonici, la cui mansione subisce una continua trasformazione imposta dall'organizzazione del lavoro, sarà necessario conseguire i seguenti obiettivi:

  1. Intraprendere iniziative idonee ad ottenere dal Parlamento le seguenti modifiche alla legge 113/85:
    1. Art. 1, comma 4 (Albo professionale). Il disposto intende tutelare le persone che perdono la vista durante il rapporto di lavoro. Poiché è stata rilevata la tendenza ad utilizzare tale norma per evitare i corsi di formazione di cui all’art. 2 della medesima legge, si impegna la nuova dirigenza ad ottenere un provvedimento con il quale sia possibile l’applicazione di tale norma solo nei confronti dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
    2. Art. 3, comma 1 (Obblighi dei datori di lavoro). In relazione all’uso esteso degli intercomunicanti e della selezione passante, è sorto il dubbio circa l’obbligo dell’assunzione del centralinista non vedente. A tale inconveniente si ritiene si possa rimediare con una circolare (se necessario di intesa con il Ministero delle Comunicazioni) che chiarisca che le unità periferiche di un centralino non possano esonerare il datore di lavoro dall’obbligo dell’assunzione di un centralinista non vedente. Valga, come esempio, la circostanza che quando la telefonata in arrivo con selezione passante non trova l’interlocutore, la telefonata stessa torna al centralino. Se ne deduce che la selezione passante non soddisfa a pieno le esigenze di servizio telefonico di una azienda od ufficio.
    3. Art. 5 (Denuncie). Si rende necessario l’intervento del Ministero del Lavoro affinché la verifica o la denuncia dell’avvenuta installazione di nuovi impianti telefonici sia effettuata dal gestore di telefonia, dalla Ditta installatrice, dal datore di lavoro o, previa verifica, dall’UIC od altro organismo deputato. Inoltre sarà opportuno che lo stesso Dicastero integri i modelli predisposti per la denuncia annuale da parte dei datori di lavoro di cui all’art. 9, comma 6, della legge 68/99 i requisiti richiesti per l’assunzione dei non vedenti di cui alle leggi speciali richiamate all’art. 1, comma 3, della menzionata legge 68/99.
    4. Sarà altresì necessario che il diploma di scuola dell’obbligo diventi requisito minimo per l’ammissione ai corsi di formazione.
  2. Realizzare la riqualificazione professionale degli operatori telefonici non vedenti, per porli in condizione di rispondere con professionalità alle esigenze aziendali derivanti dalla nuova organizzazione del lavoro e dalle costanti innovazioni tecnologiche.
  3. Promuovere opportune iniziative, affinché le scuole di istruzione professionale dirette od autorizzate dalle Regioni, siano dotate delle apparecchiature più moderne e di personale specializzato, per favorire la più accurata preparazione tecnica degli allievi.
  4. Organizzare, con l'I.RI.FO.R., seminari di aggiornamento per gli istruttori dei corsi di qualificazione per operatori telefonici, non trascurando le esercitazioni pratiche per l'utilizzo dei più idonei strumenti informatici.
  5. Sollecitare alle Regioni, responsabili della formazione professionale, l'emanazione di programmi omogenei ed aggiornati, in sostituzione di quelli esistenti, ormai obsoleti.
  6. Vigilare, affinché i minorati della vista aspiranti alla frequenza di scuole e corsi per operatori telefonici siano realmente in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 113/85.
  7. Promuovere iniziative tese a programmare con i datori di lavoro incontri con gli operatori, al fine di fornire loro la più ampia informazione sulla specificità dell'azienda od ufficio, nonché sulle più avanzate tecnologie e sul loro utilizzo per un proficuo lavoro.
  8. Sensibilizzare la nuova dirigenza ad intraprendere, in caso di necessità, azione giudiziaria contro la mancata assunzione di centralinisti telefonici ciechi, avvalendosi del disposto dell’art. 3 della legge n. 778/60 che attribuisce  all’UIC la legittimazione attiva.
  9. Impegnare la nuova dirigenza ad evitare da parte dei datori di lavoro il ricorso all’appalto a cooperative di servizi per quanto concerne le mansioni relative alla gestione del centralino.
  10. Concordare con il competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i parametri e le modalità di erogazione dell’indennità di mansione prevista dall’art. 9, comma 1, della legge 113/85. 
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