Comunicato Numero: 18
Oggetto: Semplificazioni in materia di invalidita’ civile, cecita’ e sordita’
Data: 03/02/2015
Ufficio: LAPR
Protocollo: 1468
Questo comunicato e’ presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp
OGGETTO: Semplificazioni in materia di invalidita’ civile, cecita’ e sordita’ – L’INPS detta le nuove regole
Si informa che l’INPS, in recepimento di quanto previsto, in termini di semplificazione e trasparenza amministrativa, dal Decreto-Legge N. 90 del 24-06-2014 in materia di invalidita’, cecita’ e sordita’, ha dato le prime istruzioni operative, di seguito riassunte:
* accertamento sanitario di revisione: la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilita’, sara’ di competenza dell’INPS, che subentra, per le relative attivita’ amministrative e sanitarie, alle Commissioni ASL.
Gli interessati conserveranno tutti i diritti acquisiti per quel che riguarda i benefici, le prestazioni e le agevolazioni di qualsiasi natura, almeno fino alle risultanze della visita di revisione.
Fonte normativa: art. 25, comma 6-bis, Decreto-Legge N. 90/2014; art. 20 commi 1 e 2 Decreto-Legge N. 78/2009, convertito con Legge N. 102/2009.
Fonte amministrativa: circolare INPS N. 10 del 23-01-2015, par. 1.
NOTA BENE: si ricorda che i cittadini ciechi assoluti, per i quali non sussistono ipotesi di miglioramento delle condizioni sanitarie, sono esonerati da eventuali visite di revisione ordinaria e straordinaria, per effetto del DM 02-08-2007 (patologia stabilizzata o ingravescente).
* minori titolari dell’indennita’ di frequenza che diventano maggiorenni – continuita’ provvisoria nella percezione dell’indennita’ di frequenza: costoro, presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore eta’, al compimento del diciottesimo anno di eta’, continueranno a percepire provvisoriamente l’indennita’ di frequenza, fino alla chiamata a visita per la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie.
La richiesta e’ facoltativa e, quindi, deve essere presentata apposita domanda.
Fattore di rischio: le eventuali mutate condizioni sanitarie, se confermate in senso migliorativo in sede di visita collegiale di verifica, esporrebbero l’interessato neomaggiorenne, che ha fatto richiesta di continuita’ dell’erogazione del beneficio economico provvisorio, alla ripetizione delle somme da parte dell’INPS.
Rimane fermo quindi, al raggiungimento della maggiore eta’, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore, tramite la visita sanitaria del soggetto ormai maggiorenne da parte della Commissione ASL e la presentazione all’INPS del Modello AP70 (la competenza e’ rimasta alle ASL, a meno che, per stipula di una Convenzione con la rispettiva Regione ex art. 18 comma 22 Legge N. 111/2011, le competenze in tale ambito non siano transitate all’INPS).
Riepilogando:
I step: i minori titolari di indennita’ di frequenza, entro sei mesi antecedenti il raggiungimento della maggiore eta’, possono presentare domanda in via amministrativa sul portale dell’INPS, l’interessato con il proprio PIN o l’operatore di Patronato scegliera’ l’opzione 2, tra:
1) accertamento sanitario “ordinario”
2) accertamento sanitario ai sensi dell’art. 25 comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014 N. 90 (minori con indennita’ di frequenza).
II step: compiuti diciotto anni, ci sara’ la chiamata a visita dell’interessato da parte della ASL o, in alternativa, dell’INPS se in regime di Convenzione (vedi sopra) per l’accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari ai fini del mantenimento del diritto all’indennita’ di frequenza.
III step: se confermati i requisiti in sede collegiale, il minore trasmettera’ all’INPS, tramite PIN o l’operatore di Patronato, il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economico e tutta la documentazione a supporto, tra cui l’attestato di frequenza.
NOTA BENE: indicazioni operative riservate a tutte le Sezioni UICI accreditate come sedi di collaborazione patronale ANMIL: da tenere a mente, per quel che riguarda l’indennita’ di mansione, le comunicazioni in mailing-list del 18-07-2014 e 08-10-2014.
Fonte normativa: art. 25 comma 5 Decreto-Legge N. 90/2014.
Fonte amministrativa: messaggio INPS N. 6512 del 08-08-2014; circolare INPS N. 10 del 23-01-2015, par. 2.
* minori titolari di indennita’ di accompagnamento o di comunicazione che diventano maggiorenni – presentazione della domanda di pensione: premesso che l’erogazione dell’indennita’ di accompagnamento non cessa al raggiungimento della maggiore eta’, i ciechi totali, in occasione del compimento del diciottesimo anno di eta’, per ottenere la pensione non reversibile e fermo restando il rispetto dei limiti reddituali previsti, dovranno presentare all’INPS direttamente il modello AP70 per la verifica dei presupposti socio-reddituali, non essendo piu’ tenuti a sostenere una preventiva visita collegiale medico-legale di revisione.
Resta fermo, quindi, e comunque solo dopo il compimento del diciottesimo anno di eta’, l’accertamento dei requisiti socio-sanitari previsti dalla normativa di settore, tramite la trasmissione diretta all’INPS del modello AP70.
NOTA BENE: le funzionalita’ INPS allo scopo implementate sono in fase di aggiornamento. Sara’ possibile a breve, tramite PIN o l’operatore di Patronato, l’invio dell’AP70 inserendo in procedura, nell’area dedicata, il codice fiscale del richiedente e delega patronale per l’inoltro di detto modello (per i nostri dipendenti UICI collaboratori di Patronato ANMIL il mandato di assistenza da loro sottoscritto). L’apposito pulsante in procedura per la fase concessoria, a cui, si ribadisce, potranno accedere solo l’interessato con PIN o l’operatore di Patronato (e non le Associazioni di categoria, ne’ i collaboratori di Patronato), sara’ attivo solo dopo che il richiedente avra’ compiuto diciotto anni.
A chi interessa tale disposizione? soggetti maggiorenni totalmente inabili, soggetti maggiorenni ciechi totali e soggetti maggiorenni sordi (ex DM 02-08-2007).
NOTA BENE: chi e’ affetto da cecita’ parziale e’ tenuto, invece, a sostenere l’accertamento sanitario di revisione presso la Commissione INPS.
Riepilogando:
I minori ciechi totali che diventano maggiorenni, dopo il compimento del diciottesimo anno di eta’, presentano il modello AP70 per richiedere la corresponsione della pensione, sulla base del limite reddituale personale lordo inferiore a quello previsto dalla Legge.
* NO alla presentazione di una qualsivoglia domanda amministrativa.
* NO alla visita sanitaria di revisione.
Fonte normativa: art. 25 comma 6 Decreto-Legge N. 90/2014.
Fonte amministrativa: Messaggio INPS N. 7382 del 01-10-2014; circolare INPS N. 10 del 23-01-2015, par. 3.
Sono giunte segnalazioni dal territorio che riferiscono di soggetti minorenni affetti da cecita’ totale, per i quali, quindi, non sussistono ipotesi di miglioramento delle condizioni sanitarie, chiamati a visita di revisione al diciottesimo anno di eta’. In questi casi, verificata la regolarita’ di tutta la documentazione agli atti, si sollecitano le Sezioni provinciali UICI ad intervenire nei confronti dei locali Centri Medico-legali dell’INPS, per richiamare l’attenzione sul dettato del DM 02-08-2007 e, a livello amministrativo, sulla circolare INPS N. 10 del 2015 (par. 3, ultimi due capoversi), al fine di evitare che si dia luogo alla visita di revisione.
Data l’importanza del presente comunicato, recante indicazioni strettamente attinenti alla Vs attivita’ di assistenza a cittadini con disabilita’ visiva, si pregano le strutture in indirizzo a darne la massima diffusione sul territorio.
Cordiali saluti.
Alessandro Locati
Segretario Generale
LAPR (EC/ec)