LEGGE REGIONALE 14
SETTEMBRE 1999, N. 70:
Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della
scuola a domicilio.
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto;
IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
Art. 1
Finalità
La Regione Abruzzo, in ottemperanza anche a quanto stabilito
dalla legge 104/92, e in considerazione che il diritto
all'educazione e all'istruzione non può venire meno per cause
dovute a difficoltà di apprendimento, né da altre difficoltà,
legate a disabilità che impediscono ai bambini della scuola
dell'obbligo di frequentare, intende realizzare la scuola a
domicilio.
Art. 2
Destinatari
La scuola a domicilio è rivolta ai bambini che frequentano la
scuola dell'obbligo, e che, a causa di malattie di particolare
gravità sono costretti ad assentarsi da scuola per periodi
superiori a trenta giorni.
Art. 3
Attivazione del servizio
Per attivare gli insegnamenti a domicilio, rivolto ai soggetti di
cui all'art. 2, i familiari fanno domanda alla scuola
frequentata, corredando la domanda da certificazione del medico
curante attestante la impossibilità a frequentare la scuola, per
periodi superiori a trenta giorni.
L'Istituto scolastico interessato trasmette al Servizio Sicurezza
Sociale della Giunta regionale dell'Abruzzo copia della domanda e
propone un piano operativo per l'attuazione del servizio di
scuola e domicilio.
Nel piano devono essere indicati:
- il metodo di insegnamento prescelto;
- il numero dei docenti previsti;
- i mezzi tecnici di videocomunicazione eventualmente necessari;
- la somma complessiva da impegnare per l'attuazione del
servizio.
Art. 4
Autorizzazione
Il Servizio Sicurezza Sociale della Giunta regionale, entro 10
giorni dalla richiesta, con atto dirigenziale decide nel merito
ed:
a - autorizza il servizio di scuola a domicilio;
b - impegna la somma necessaria nei limiti del fondo di cui al
successivo art. 6
c - autorizza la corresponsione di un'anticipazione pari al 70%
della somma impegnata.
Una decisione dirigenziale negativa o parzialmente negativa deve
essere adeguata mente motivata.
Art. 5
Rendicontazione e liquidazione
L'erogazione delle spese autorizzate è effettuata a consuntivo
con ordinanza del Dirigente del Servizio previa valutazione della
rendicontazione documentata.
Art. 6
Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
valutati per l'anno 1999 in L.200.000.000 si provvede utilizzando
quota parte dello stanziamento iscritto al Cap. 71520 dello stato
di previsione della spesa dei bilancio per l'esercizio in corso.
Art. 7
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino
Ufficiale della Regione".
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 14 Settembre 1999.
VERTICELLI
|