LEGGE REGIONALE 13 APRILE 1995, N.49
(MODIFICATA DALL’ART 45 DELLA L.R. 41/2004)
Contributo al Consiglio Regionale
dell'Unione Italiana dei Ciechi per l'acquisto di apparecchi tiflotecnici ed
elettronici in favore dei non vedenti.)
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
Art. 1
La Giunta Regionale assegna al Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei
Ciechi un contributo annuo di € 36.152,00 per l'acquisto, in favore dei non
vedenti, di apparecchi Tiflotecnici ed Elettronici, particolarmente idonei a
favorire ausilio all'istruzione, all'inserimento lavorativo ed all'autonomia.
Gli apparecchi previsti al comma precedente, non devono essere compresi nel
nomenclatore tariffario delle protesi, diretto al recupero funzionale e sociale
dei soggetti affetti da minorazioni, approvato dai Ministero della Sanità.
Art.2
Il Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi redige una graduatoria
annuale di priorità per l'acquisto di apparecchi Tiflotecnici ed Elettronici da
assegnare, in proprietà, a persone non vedenti residenti in Abruzzo che abbiano
conseguito un attestato all'uso di personal computers e similari, con precedenza
a:
1) studenti nell'esercizio dell'attività scolastica;
1/bis) soggetti con titoli di studio o qualifica professionale in
attesa di collocazione al lavoro;
2) lavoratori che esercitano la rispettiva attività in via
prioritaria;
3) coloro che ne facciano richiesta per la propria autonomia.
Le istanze dei
richiedenti vanno inoltrate al Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei
Ciechi, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, corredate da certificazioni
richieste dall'Unione.
Il Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi provvede ad acquisire i
singoli preventivi di spesa riguardanti gli ausili richiesti, nonché
all'acquisto di essi favorendo quanto più possibile la centralizzazione degli
acquisti, per motivi di ordine economico, da uno o pochi rivenditori qualificati
anche ai fini dell'assistenza.
Tutti i richiedenti concorrono alla spesa complessiva dell'ausilio per un
importo pari al 30%, ad eccezione degli studenti che concorrono per un importo
pari al 10%.
Art. 3
I non vedenti che abbiano usufruito di qualsiasi ausilio Elettronico o
Tiflotecnico, in via ordinaria non possono richiederne altri se non è trascorso
un periodo di quattro anni dalla precedente concessione, con deroga per gli
accessori degli apparecchi già concessi.
Gli studenti e i lavoratori che hanno usufruito già di apparecchi entro i sette
anni di cui al precedente comma, nell'eventuale richiesta di altri ausili,
entrano in graduatoria con il criterio di cui al punto 3 del I comma dell'art.
2.
Art. 4
Il Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi deve inoltrare, al
Settore Sanità Sicurezza Sociale ed Igiene, entro e non oltre il 30 marzo
dell'anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione del contributo di cui
all'art. 1, una dettagliata relazione con allegata la graduatoria di priontà.
La somma assegnata e non impegnata deve essere riservata alla Regione.
Art. 5
Gli ausili Elettronici e Tiflotecnici. concessi ai non vedenti a titolo di
comodato, con le leggi regionali n. 4 del 9 gennaio 1979, n. 59 del 16 settembre
1987 e n. 96 del 15 novembre 1989, si restituiscono al Consiglio Regionale
dell'Unione Italiana dei Ciechi, qualora vengano meno i requisiti richiesti o
per altro motivo che faccia cessare il rapporto di comodato.
Gli ausili di cui al precedente comma sono concessi in proprietà, con i criteri
di cui all'art. 2, nel contesto delle graduatorie annuali redatte dal Consiglio
Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi, al quale compete, la determinazione
del valore dell'ausilio revisionato in relazione allo stato di conservazione e
d'uso.
Art. 6
Sono abrogati gli artt. n. 1 e n. 2 della L.R. 9 gennaio 1979, n. 4, gli artt.
n. 1 e n. 2 della L.R. 16 settembre 1987, n. 59, nonché la L.R. 15 novembre
1989, n. 96.
Art. 7
«L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, trova copertura
finanziaria nello stanziamento iscritto al cap.: 071525 dello stato di
previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1995, che assume la nuova
seguente denominazione: «Contributo al Consiglio Regionale dell'Unione Italiana
Ciechi, per l'acquisto di apparecchi Tiflotecnici ed Elettronici in favore dei
non vedenti».
Art. 8
La presente legge entra in vigore con sua pubblicazione e produce i suoi effetti
a decorrere dal 1° gennaio 1995.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della
Regione».
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 13 aprile 1995
Del Colle
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