UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS
Consiglio Regionale d'Abruzzo

  

  

LEGGE REGIONALE 13 APRILE 1995, N.49 (MODIFICATA DALL’ART 45 DELLA L.R. 41/2004)

Contributo al Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi per l'acquisto di apparecchi tiflotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti.)

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:

Art. 1

La Giunta Regionale assegna al Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi un contributo annuo di € 36.152,00 per l'acquisto, in favore dei non vedenti, di apparecchi Tiflotecnici ed Elettronici, particolarmente idonei a favorire ausilio all'istruzione, all'inserimento lavorativo ed all'autonomia. Gli apparecchi previsti al comma precedente, non devono essere compresi nel nomenclatore tariffario delle protesi, diretto al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni, approvato dai Ministero della Sanità.

Art.2

Il Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi redige una graduatoria annuale di priorità per l'acquisto di apparecchi Tiflotecnici ed Elettronici da assegnare, in proprietà, a persone non vedenti residenti in Abruzzo che abbiano conseguito un attestato all'uso di personal computers e similari, con precedenza a:

1) studenti nell'esercizio dell'attività scolastica;

1/bis) soggetti con titoli di studio o qualifica professionale in attesa di collocazione al lavoro;

2) lavoratori che esercitano la rispettiva attività in via prioritaria;
3) coloro che ne facciano richiesta per la propria autonomia.

Le istanze dei richiedenti vanno inoltrate al Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, corredate da certificazioni richieste dall'Unione.
Il Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi provvede ad acquisire i singoli preventivi di spesa riguardanti gli ausili richiesti, nonché all'acquisto di essi favorendo quanto più possibile la centralizzazione degli acquisti, per motivi di ordine economico, da uno o pochi rivenditori qualificati anche ai fini dell'assistenza.
Tutti i richiedenti concorrono alla spesa complessiva dell'ausilio per un importo pari al 30%, ad eccezione degli studenti che concorrono per un importo pari al 10%.

Art. 3

I non vedenti che abbiano usufruito di qualsiasi ausilio Elettronico o Tiflotecnico, in via ordinaria non possono richiederne altri se non è trascorso un periodo di quattro anni dalla precedente concessione, con deroga per gli accessori degli apparecchi già concessi.
Gli studenti e i lavoratori che hanno usufruito già di apparecchi entro i sette anni di cui al precedente comma, nell'eventuale richiesta di altri ausili, entrano in graduatoria con il criterio di cui al punto 3 del I comma dell'art. 2.

Art. 4

Il Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi deve inoltrare, al Settore Sanità Sicurezza Sociale ed Igiene, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione del contributo di cui all'art. 1, una dettagliata relazione con allegata la graduatoria di priontà.
La somma assegnata e non impegnata deve essere riservata alla Regione.

Art. 5

Gli ausili Elettronici e Tiflotecnici. concessi ai non vedenti a titolo di comodato, con le leggi regionali n. 4 del 9 gennaio 1979, n. 59 del 16 settembre 1987 e n. 96 del 15 novembre 1989, si restituiscono al Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi, qualora vengano meno i requisiti richiesti o per altro motivo che faccia cessare il rapporto di comodato.
Gli ausili di cui al precedente comma sono concessi in proprietà, con i criteri di cui all'art. 2, nel contesto delle graduatorie annuali redatte dal Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi, al quale compete, la determinazione del valore dell'ausilio revisionato in relazione allo stato di conservazione e d'uso.

Art. 6

Sono abrogati gli artt. n. 1 e n. 2 della L.R. 9 gennaio 1979, n. 4, gli artt. n. 1 e n. 2 della L.R. 16 settembre 1987, n. 59, nonché la L.R. 15 novembre 1989, n. 96.

Art. 7

«L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, trova copertura finanziaria nello stanziamento iscritto al cap.: 071525 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1995, che assume la nuova seguente denominazione: «Contributo al Consiglio Regionale dell'Unione Italiana Ciechi, per l'acquisto di apparecchi Tiflotecnici ed Elettronici in favore dei non vedenti».

Art. 8

La presente legge entra in vigore con sua pubblicazione e produce i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 1995.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 13 aprile 1995

Del Colle



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