LEGGE REGIONALE 21
LUGLIO 1999, n. 41:
Compiti
associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette
(controdeduzioni alle osservazioni del Governo).
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
Art. 1
La Regione Abruzzo, in applicazione del D.P.R. 21.10.1978
relativo all'Unione Mutilati per il servizio (UNMS), 31.3.1979
relativo all'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del
Lavoro (ANMIL), 23.12.1978 relativo all'Associazione Nazionale
Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), 31.03.1979 relativo all'Ente
Nazionale Sordomuti (ENS), 23.12.1978 relativo all'Unione
Italiana Ciechi (UIC), con i quali viene stabilito che le
predette associazioni sussistono come persone giuridiche di
diritto privato e precisamente come enti morali e viene ad esse
attribuito l'esercizio della rappresentanza e tutela degli
interessi morali ed economici delle rispettive categorie di
mutilati ed invalidi, con la presente legge valorizza il ruolo
delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionali e
locali, nonché presso gli organismi operanti in termini
istituzionali che hanno per scopo l'educazione, il lavoro, la
formazione professionale, i trasporti, l'assistenza sociale e
sanitaria, il turismo, lo sport e quanto possa essere ritenuto di
valenza primaria per l'integrazione sociale e l'elevazione morale
dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le
implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione.
Art. 2
Tutti gli Enti Strumentali della Regione, nei quali sono operanti
organismi consultivi, con l'entrata in vigore della presente
legge sono tenuti a richiedere agli organi regionali delle
Associazioni di cui all'art. 1 la nomina di membro
rappresentante:
- L'UNMS per le tematiche e le problematiche inerenti
l'invalidità per servizio;
- L'ANMIL per le tematiche e le problematiche inerenti
l'invalidità sul lavoro;
- L'ANMIC per le tematiche e le problematiche inerenti
l'invalidità civile;
- L'ENS per le tematiche e le problematiche inerenti il
sordomutismo;
- L'UIC per le tematiche e le problematiche inerenti la cecità.
Art. 3
Gli Enti strumentali della Regione possono stipulare apposite
convenzioni con le Associazioni di cui all'art. I per delegare ad
esse lo svolgimento di compiti e funzioni che la legge non
attribuisce in via esclusiva alla pubblica amministrazione.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino
Ufficiale della Regione».
fatto obbligo a chiunque spetti di ossservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a LAquila, addì 21 Luglio 1999.
FALCONIO
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