DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE 27.10.1999, n 2315:
Direttive per l'attuazione della L.R. 14 settembre 1999, n. 70
"Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della
scuola a domicilio" - Modalità e criteri.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 70/1999 la quale offre la possibilità ai familiari
dei bambini che fre-quentano la scuola dell'obbligo, che, a causa
di malattie di particolare gravità sono costretti ad assentarsi
da scuola per periodi su-periori a trenta giorni, di poter
inoltrare domanda all'Istituto scolastico di appartenenza alfine
di poter attivare tali insegnamenti presso il proprio domicilio;
Atteso che detti Istituti scolastici devono successivamente
avanzare istanza in tal senso al Servizio Sicurezza Sociale della
Regione Abruzzo, proponendo un piano operativo per l'attuazione
del servizio di scuola a domicilio;
Visto l'art. 4 di tale legge che prevede che il Servizio
Sicurezza Sociale della Regione, entro dieci giorni da tali
richieste, deve provvedere, con atto dirigenziale, ad autorizzare
tale servizio secondo quanto disposto da tale articolo;
Considerato che le nuove disposizioni prevedono il rilascio di
tale autorizzazione senza che siano preventivamente determinati i
criteri generali per la valutazione delle ri-chieste e per
l'esercizio della conseguente at-tività amministrativa;
Ritenuto di dover provvedere, nell'eserci-zio del potere di
indirizzo politico-amministrativo di competenza, a predeterminare
i criteri e le modalità cui il Servizio competen-te dovrà
attenersi nell'attuazione di tale leg-ge;
Visti le "Modalità e criteri per l'erogazio-ne di somme ad
Istituti scolastici per la realizzazione della scuola a
domicilio" riportati nell'all. "A" al presente
atto, quale parte integrante e sostanziale;
Visti l'art. 12 della L. 7.8.1990, n. 241 e l'art. 4 della L.R.
14.9.1999, n. 77;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge DELIBERA
per i narrati motivi,
1) approvare le "Modalità e criteri per l'erogazione di
somme ad Istituti scolastici per la realizzazione della scuola a
domicilio" di cui all'all. "A" al presente atto,
quale parte integrante e sostanziale, concernenti l'attuazione
della L.R. 14.9.1999 n. 70;
2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Allegato A)
L.R. 14.9.1999, n.70 (pubblicata sul B.U.R.A. del.24.9.1999 n.
37).
MODALITÀ E CRITERI PER LEROGAZIONE DI SOMME AD
ISTIUTI SCOLASTICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA A DOMICILIO.
ART. 1
La L.R. 14 settembre 1999, n. 70 prevede l'attivazione della
scuola a domicilio per alunni della Scuola dell'obbligo costretti
ad assentarsi dalla stessa per perio di tempo superiori a trenta
giorni, a causa di malattie di particolare gravità.
ART 2
Per poter usufruire di tale servizio, i familiari degli alunni
che versano in tali condizioni, devono, ai sensi dell'art.3,
comma I° della legge in questione, inoltrare domanda agli
Istituti scolastici frequentati.
I Dirigenti scolastici degli Istituti interessati trasmettono, ai
sensi dell'art.3, comma II° di tale legge, copia della domanda
alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Servizio Sicurezza Sociale -
Via Conte di Ruvo, n.74 - 65127 Pescara, a far data dalla
pubblicazione delle presenti modalità e criteri sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo, corredata del piano operativo di
tale servizio, comprensivo di quanto prescritto dal citato art.3
della citata l.r. 70/1999. Sono ritenute valide le domande
pervenute al Servizio Sicurezza Sociale prima della data di
inizio di detta pubblicazione, purché conformi alle presenti
disposizioni e ai criteri e modalità contenute nel presente
documento.
ART. 3
L'istruttoria delle domande pervenute è effettuata secondo il
criterio cronologico di presentazione.
Ai sensi dell'art. 4 della l.r. 70/1999, il contributo è
assegnato e liquidato nel rispetto dell'ordine di presentazione
delle domande, in misura pari alle somme evidenziate nel piano
operativo e ritenute ammissibili.
In caso di contemporanea presentazione di più domande, accertata
attraverso la data di accettazione al protocollo del Settore
Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale, ed in carenza di fondi
regionali per l'integrale copertura delle relative richieste, il
contributo è determinato in misura proporzionale tra le domande
medesime, in rapporto alle somme ritenute ammissibili.
il Servizio Sicurezza Sociale provvede a liquidare in favore
degli Istituti Scolastici aventi titolo un acconto sul contributo
assegnato pari al settanta per cento dell'importo del contributo
medesimo.
ART. 4
Il Servizio Sicurezza Sociale, in caso di necessità, può
richiedere integrazioni e chiarimenti agli Istituti scolastici in
relazione alle domande di attivazione del servizio di scuola a
domicilio presentate, assegnando il termine perentorio di giorni
dieci per l'integrazione.
ART.5
I Dirigenti degli Istituti scolastici, entro sessanta giorni
dalla data di ultimazione del servizio della scuola a domicilio,
devono trasmettere al Servizio Sicurezza Sociale il rendiconto
delle spese sostenute corredato dalla relativa documentazione
giustificativa, nel rispetto di quanto disposto dalla l.r. 27.6.
1986, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Servizio Sicurezza Sociale, dopo aver riscontrato senza
rilievi tali rendicontazioni liquida a detti Istituti scolastici
il restante 30% degli importi ammessi al finanziamento.
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