UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS
Consiglio Regionale d'Abruzzo

  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.10.1999, n 2315:
Direttive per l'attuazione della L.R. 14 settembre 1999, n. 70 "Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della scuola a domicilio" - Modalità e criteri.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 70/1999 la quale offre la possibilità ai familiari dei bambini che fre-quentano la scuola dell'obbligo, che, a causa di malattie di particolare gravità sono costretti ad assentarsi da scuola per periodi su-periori a trenta giorni, di poter inoltrare domanda all'Istituto scolastico di appartenenza alfine di poter attivare tali insegnamenti presso il proprio domicilio;

Atteso che detti Istituti scolastici devono successivamente avanzare istanza in tal senso al Servizio Sicurezza Sociale della Regione Abruzzo, proponendo un piano operativo per l'attuazione del servizio di scuola a domicilio;

Visto l'art. 4 di tale legge che prevede che il Servizio Sicurezza Sociale della Regione, entro dieci giorni da tali richieste, deve provvedere, con atto dirigenziale, ad autorizzare tale servizio secondo quanto disposto da tale articolo;

Considerato che le nuove disposizioni prevedono il rilascio di tale autorizzazione senza che siano preventivamente determinati i criteri generali per la valutazione delle ri-chieste e per l'esercizio della conseguente at-tività amministrativa;

Ritenuto di dover provvedere, nell'eserci-zio del potere di indirizzo politico-amministrativo di competenza, a predeterminare i criteri e le modalità cui il Servizio competen-te dovrà attenersi nell'attuazione di tale leg-ge;

Visti le "Modalità e criteri per l'erogazio-ne di somme ad Istituti scolastici per la realizzazione della scuola a domicilio" riportati nell'all. "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Visti l'art. 12 della L. 7.8.1990, n. 241 e l'art. 4 della L.R. 14.9.1999, n. 77;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge DELIBERA per i narrati motivi,

1) approvare le "Modalità e criteri per l'erogazione di somme ad Istituti scolastici per la realizzazione della scuola a domicilio" di cui all'all. "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, concernenti l'attuazione della L.R. 14.9.1999 n. 70;
2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Allegato A)

L.R. 14.9.1999, n.70 (pubblicata sul B.U.R.A. del.24.9.1999 n. 37).

MODALITÀ E CRITERI PER L’EROGAZIONE DI SOMME AD ISTIUTI SCOLASTICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA A DOMICILIO.

ART. 1

La L.R. 14 settembre 1999, n. 70 prevede l'attivazione della scuola a domicilio per alunni della Scuola dell'obbligo costretti ad assentarsi dalla stessa per perio di tempo superiori a trenta giorni, a causa di malattie di particolare gravità.

ART 2

Per poter usufruire di tale servizio, i familiari degli alunni che versano in tali condizioni, devono, ai sensi dell'art.3, comma I° della legge in questione, inoltrare domanda agli Istituti scolastici frequentati.

I Dirigenti scolastici degli Istituti interessati trasmettono, ai sensi dell'art.3, comma II° di tale legge, copia della domanda alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Servizio Sicurezza Sociale - Via Conte di Ruvo, n.74 - 65127 Pescara, a far data dalla pubblicazione delle presenti modalità e criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, corredata del piano operativo di tale servizio, comprensivo di quanto prescritto dal citato art.3 della citata l.r. 70/1999. Sono ritenute valide le domande pervenute al Servizio Sicurezza Sociale prima della data di inizio di detta pubblicazione, purché conformi alle presenti disposizioni e ai criteri e modalità contenute nel presente documento.

ART. 3

L'istruttoria delle domande pervenute è effettuata secondo il criterio cronologico di presentazione.

Ai sensi dell'art. 4 della l.r. 70/1999, il contributo è assegnato e liquidato nel rispetto dell'ordine di presentazione delle domande, in misura pari alle somme evidenziate nel piano operativo e ritenute ammissibili.

In caso di contemporanea presentazione di più domande, accertata attraverso la data di accettazione al protocollo del Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale, ed in carenza di fondi regionali per l'integrale copertura delle relative richieste, il contributo è determinato in misura proporzionale tra le domande medesime, in rapporto alle somme ritenute ammissibili.

il Servizio Sicurezza Sociale provvede a liquidare in favore degli Istituti Scolastici aventi titolo un acconto sul contributo assegnato pari al settanta per cento dell'importo del contributo medesimo.

ART. 4

Il Servizio Sicurezza Sociale, in caso di necessità, può richiedere integrazioni e chiarimenti agli Istituti scolastici in relazione alle domande di attivazione del servizio di scuola a domicilio presentate, assegnando il termine perentorio di giorni dieci per l'integrazione.

ART.5

I Dirigenti degli Istituti scolastici, entro sessanta giorni dalla data di ultimazione del servizio della scuola a domicilio, devono trasmettere al Servizio Sicurezza Sociale il rendiconto delle spese sostenute corredato dalla relativa documentazione giustificativa, nel rispetto di quanto disposto dalla l.r. 27.6. 1986, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Servizio Sicurezza Sociale, dopo aver riscontrato senza rilievi tali rendicontazioni liquida a detti Istituti scolastici il restante 30% degli importi ammessi al finanziamento.



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