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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Testo del Verbale

Data: 24/10/2018

Comitato Tecnico-scientifico dei Fisioterapisti e Massofisioterapisti


Verbale riunione Comitato Tecnico-scientifico dei Fisioterapisti e Massofisioterapisti del 24-10-2018
Data: mercoledì, 24 ottobre 2018

Orario: 15,00-17,00

Modalità di svolgimento: telefonica

Elenco Partecipanti:
Per il Comitato Nazionale Tecnico-scientifico
Giovanni Cancelliere coordinatore
Stefano Tortini referente
Luigi Ammirata componente
Salvatore Angiari componente
Francesco Ciardone componente
Samantha De Rosa componente

Per i Comitati Regionali Tecnico-scientifici
Carmine Galano coordinatore per la Campania
Alessandra Mombelli coordinatrice per l’Emilia Romagna
Alfio Pulvirenti coordinatore per il Lazio
Iacolino Lucia coordinatrice per la Liguria
Mirella Gavioli coordinatrice per la Lombardia
Marco Piergallini coordinatore per le Marche
Giovanni Laiolo coordinatore per il Piemonte
Nagy Vasile coordinatore per la Puglia
Alessia Bazzoli coordinatrice per la Provincia di Trento
Franz Gatscher coordinatore per la Provincia di Bolzano

Emanuele Ceccarelli segretario del Comitato Nazionale Tecnico-scientifico


Ordine del giorno:
La riunione del Comitato ha previsto la discussione dei seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1. comunicazioni del Vicepresidente Nazionale, Stefano Tortini;
2. comunicazioni del Coordinatore Nazionale, Giovanni Cancelliere;
3. inaccessibilità e usabilità della piattaforma di iscrizione per professionisti dell’area sanitaria, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione;
4. massofisioterapisti post 1999 e riorganizzazione degli Ordini professionali (Legge n. 3/2018 e DM 13/03/2018);
5. riferimenti dei Coordinatori Regionali;
6. varie ed eventuali.
Riferimento protocollo lettera di convocazione 13206 del 16 ottobre 2018.

Verbale della riunione:
Il coordinatore Giovanni Cancelliere introduce i lavori richiamando i punti previsti all’Ordine del Giorno.
Si premette che i problemi tecnici di collegamento e di audio del nuovo sistema di conferenza Vodafone hanno inficiato, in maniera determinante, l’esito della riunione, che si è conclusa anticipatamente (alle ore 16.15), rispetto all’orario in convocazione.
Il coordinatore Giovanni Cancelliere affronta, da subito, il problema dei massofisioterapisti non vedenti, funzionalmente al processo di Riordino delle professioni sanitarie di cui alla legge 3 del 2018 (Decreto Lorenzin). È nota la posizione del Ministero della Salute, sul punto: “l’equipollenza di cui all’art. 4, della legge n. 42 del 1999 e del successivo decreto ministeriale 27 luglio 2000 (equipollenza dei titoli alla laurea di Fisioterapista) si riferisce ai soli titoli conseguiti alla data di entrata in vigore della predetta legge, cioè il 17 marzo 1999” (cit., Ministero della Salute, Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, Ufficio V- Disciplina delle professioni sanitarie, nota Prot. n. 18644 del 05/04/2018, rubricata “D.M./MIUR 27 luglio 2000- Equipollenza al titolo universitario di Fisioterapista”).
L’interesse del Comitato è rivolto soprattutto a coloro che si sono diplomati successivamente al 2000 presso gli Istituti per Ciechi Nicolodi e Colosimo, che il Decreto Lorenzin, con l’obbligo di iscrizione all’Albo di cui al DM 13/03/2018, esporrebbe a rischio di “esercizio abusivo della professione” per “non conformità del titolo” all’esercizio della professione sanitaria, così perseguibili ai sensi dell’art. 348 del codice penale.
Ad avviso del coordinatore, occorre riflettere, come Associazione di categoria, su quale possa essere il percorso più garantista per i massofisioterapisti post ’99 (titoli non più abilitanti dal 17 marzo 1999), tra una nuova equipollenza- o meglio, si dovrebbe parlare di equivalenza del titolo, perché non si tratta di una equipollenza automatica di titoli di rango superiore a quello di fisioterapista- rinviando, ad esempio, al D.M. 18/07/1998 che, all’art. 1, derogava la possibilità di nuovi corsi ai soli soggetti privi della vista-, ovvero una sanatoria tout court all’interno di una nuova area socio-sanitaria, prevista dal Decreto Lorenzin.
Viene ribadito, infatti, che il fisioterapista (già terapista della riabilitazione) è un professionista della sanità, in possesso di diploma di laurea triennale (o di primo livello), ai sensi del D.M. 509/1999, modificato con D.M. 270/2004; la figura del fisioterapista prevede una formazione esclusivamente universitaria.
Con riferimento alla prima possibilità, quella dell’equivalenza del titolo di massofisioterapista post’99 al fisioterapista, potrebbe venire in soccorso la sentenza del Consiglio di Stato n. 4312 del 2007, che precisa che l’elencazione dei titoli pregressi riportata nel D.M. 27/07/2000 non è esaustiva, ma ha carattere esemplificativo. Tra i titoli potenzialmente validi per l’equivalenza per D.M. potrebbero esserci, tra gli altri, gli attestati, rilasciati da scuole autorizzate dalla Regione ai sensi della legge 403/1971, per la frequenza di corsi di massofisioterapista o di massofisioterapista per soggetti “privi della vista” che rilasciano un attestato di conseguimento successivo al 17 marzo 1999 in forza della circolare ministeriale. Il problema nasce però dal fatto che non tutti i corsi di massofisioterapista o di massofisioterapista per soggetti “privi della vista” sono di durata triennale, che, invece, è uno dei criteri necessari (non opzionale) per perorare l’equivalenza del titolo al diploma universitario di Fisioterapista (la previsione del D.M. 27 luglio 2000 persegue lo specifico scopo di assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento a seguito del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, prevedendo la durata triennale della formazione per la qualifica di professione sanitaria).
Con riferimento, invece, alla seconda possibilità, quella della sanatoria, Giovanni Cancelliere precisa che il Decreto Lorenzin non contiene l’elenco dettagliato delle professioni socio-sanitarie, ma attribuisce al Ministero della Salute la competenza ai fini dell’istituzione di nuovi elenchi, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Note a margine di verbale: La manovra di Bilancio 2019, all’art. 1, commi da 537 a 542, ha previsto che chi ha svolto professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (compresi i massofisioterapisti) senza il possesso di un titolo abilitante per l’iscrizione all'albo professionale, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, potrà continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscriva, entro il 31 dicembre 2019, in appositi elenchi speciali ad esaurimento, che dovranno essere costituiti entro sessanta giorni con decreto del Ministero della Salute, e istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fermo restando che tale iscrizione non si tradurrà in un’equiparazione.
È necessario far pervenire al Ministero della Salute un promemoria dei titoli rilasciati ai soggetti privi della vista (di diversa tipologia, nel corso degli anni), chiedendo un loro specifico inserimento negli elenchi speciali ad esaurimento.
Sul punto, ci si rimette a maggiori, più approfondite, riflessioni.
Il coordinatore Giovanni Cancelliere chiede un nuovo intervento della Presidenza Nazionale dell’UICI nei confronti della Federazione Nazionale dei Collegi di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e del Coordinamento Nazionale Associazioni Professioni Sanitarie, in merito all’inaccessibilità e usabilità dei servizi erogati tramite la piattaforma di iscrizione per professionisti dell’area sanitaria, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, sul portale www.tsrm.org.
Al riguardo, ritiene auspicabile un coinvolgimento diretto dell’INVAT, il neonato Istituto Nazionale di Valutazione Ausili e Tecnologie, promosso dall’UICI.
Note a margine di verbale: il primo intervento dell’UICI è dell’8 agosto 2018, con lettera Prot. UICI PN 10500; come da richiesta del Comitato, la lettera di sollecito è stata inviata il 2 gennaio 2019, con Prot. UICI PN n. 25.
Giovanni Cancelliere coinvolge tutti i presenti in una discussione che riguarda la Deliberazione n. 917 del 02/08/2018- emessa sulla scorta della sentenza del Consiglio di Stato n. 219/2018, depositata il 16/01/2018- con cui la Giunta Regionale dell’Umbria ha autorizzato, tra gli altri, l’Istituto privato Enrico Fermi s.r.l., quale operatore economico accreditato, a svolgere corsi di formazione per massaggiatore massofisioterapista per il triennio formativo 2018/2020, nell’ambito della Pianificazione della formazione sanitaria, in nome della legge 403 del 1971. Il rischio è che tali corsi dell’Istituto Fermi potrebbero interessare persone non vedenti provenienti da altri parti d’Italia (dove le Regioni non autorizzano più corsi formativi ex legge 403/1971, ormai superata, proprio in ragione del quadro di riferimento normativo incerto), mossi dalle aspettative di un lavoro sicuro, per via di un meccanismo di collocamento mirato che però, come prima spiegato, è solo sulla carta.
Il coordinatore, a nome di tutti i presenti, chiede che la Presidenza Nazionale UICI assuma una posizione formale sulla questione, alla ricerca di un punto di incontro tra Regione Umbria, Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione, nel complesso quadro ordinamentale dei massaggiatori e massofisioterapisti, che tuteli, per quanto di nostro precipuo interesse, i soggetti privi della vista. Ciò al fine di evitare che il meccanismo di collocamento mirato, che ha ispirato il Legislatore negli anni ’70 con l’emanazione, appunto, della legge 403/1971, diventi ora semplicemente propaganda per l’indizione di corsi di formazione rivolti a persone non vedenti ed ipovedenti, che, poi, si trovano, inconsapevolmente, impossibilitate ad essere avviati al lavoro dagli Uffici del Collocamento mirato, per la mancata spendibilità della legge 403 del 1971 in ambito sanitario.
Note a margine di verbale: l’intervento dell’UICI PN è stato inviato alle autorità interessate il 20/12/2018, con Prot. UICI PN n. 16154.
Tra le varie ed eventuali, il coordinatore torna a parlare dell’indizione dell’Assemblea Generale dei Fisioterapisti e Massofisioterapisti, a Silvi Marina, il prossimo 27 ottobre 2019, a margine del ciclo di corsi di formazione, promossi dall’I.Ri.Fo.R..
Le difficoltà tecniche nel proseguire la riunione portano il coordinatore Giovanni Cancelliere, d’intesa con il referente Stefano Tortini, a concludere anticipatamente la riunione alle ore 16,15, con l’invito però, rivolto a tutti i presenti, di inviare, tramite e-mail, all’indirizzo del Comitato Nazionale e dell’Ufficio Lavoro e Previdenza dell’UICI, eventuali osservazioni e segnalazioni su quanto dibattuto.

Null’altro da aggiungere, alle ore 16,15 termina la riunione, di cui si redige il presente verbale.

Emanuele CECCARELLI


LAPR (EC/ec)
S:\LAVORO E PREVIDENZA\CECCARELLI\COMITATO FISIOTERAPISTI\24-10-2018\VERBALE.DOC

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