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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Testo del Comunicato

Comunicato Numero: 67

Oggetto: Permessi mensili di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992. Assistenza alla medesima persona con disabilità

Data: 02/11/2026

Ufficio: LAPR

Protocollo: 11368


Care amiche, cari amici,

con la circolare n. 100 del 18 settembre 2026 l’INPS ha chiarito cosa accade quando più familiari, tutti autorizzati a fruire dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per assistere la stessa persona con disabilità grave, superano nel complesso il limite dei tre giorni mensili, oppure si assentano dal lavoro nello stesso giorno o nelle stesse ore. In entrambi i casi l’Istituto qualifica la fruizione come violazione di legge e procede al recupero delle somme corrisposte a titolo di permesso nei confronti del lavoratore interessato. Si tratta, dunque, di indicazioni di immediato rilievo pratico per tutte le famiglie in cui l’assistenza è condivisa tra più persone.
Giova ricordare che, a seguito del Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, è venuto meno il principio del cosiddetto “referente unico dell’assistenza”, ragione per la quale il diritto ai permessi può essere riconosciuto, a domanda, a più familiari della stessa persona con disabilità (circolare INPS n. 39 del 4 aprile 2023). Restano però fermi due vincoli, richiamati anche nel provvedimento di autorizzazione dell’INPS: i tre giorni al mese costituiscono un limite complessivo, da ripartire tra tutti i familiari autorizzati, anche quando il permesso è fruito a ore; i giorni vanno fruiti in via alternativa, cioè mai contemporaneamente. In altri termini, i tre giorni sono riferiti alla persona assistita e non al singolo familiare: l’autorizzazione rilasciata a più familiari non moltiplica i giorni disponibili, ma consente soltanto di suddividerli.
Nel caso di superamento del limite mensile, l’INPS applica il criterio della priorità temporale: chi fruisce per primo del permesso consuma il diritto anche per gli altri familiari, sicché, raggiunto il terzo giorno nel mese, ogni ulteriore giornata o ora di permesso è indebita ed è recuperata a carico del familiare che ne ha fruito oltre il limite. Nell’esempio riportato dalla circolare, se nel mese di marzo il familiare A fruisce del permesso il giorno 5 e il giorno 18 e il familiare B il giorno 25 e il giorno 30, il limite risulta raggiunto il 25 marzo e la giornata del 30 marzo è recuperata soltanto nei confronti di B.
Nel caso di fruizione contestuale, cioè quando due o più familiari fruiscono del permesso per la stessa persona nel medesimo giorno o nelle medesime ore, manca un ordine temporale e l’indebito è ripartito in parti uguali tra tutti; la giornata fruita contemporaneamente da A e da B è quindi indebita al 50% per ciascuno, in proporzione al rispettivo orario di lavoro. Va sottolineato che la violazione sussiste anche quando le giornate di calendario interessate nel mese non superano le tre: ciò che rileva, in questa ipotesi, è la sovrapposizione.
Poiché ciascun datore di lavoro conosce soltanto le assenze del proprio dipendente, il rispetto di tali limiti grava interamente sui familiari, ai quali l’INPS richiede una “pianificazione congiunta” dell’assistenza. Raccomandiamo pertanto di concordare in anticipo, mese per mese, chi fruirà del permesso e in quali giorni od ore, conservandone una traccia scritta, anche con un semplice calendario condiviso, così da prevenire recuperi che, ripetendosi nel tempo, possono raggiungere importi tutt’altro che trascurabili.
A ulteriore chiarimento, è opportuno non confondere l’ipotesi appena illustrata, in cui più familiari assistono la stessa persona, con quella inversa, in cui è un solo lavoratore ad assistere più familiari con disabilità grave. In quest’ultimo caso la legge consente il cumulo dei permessi, cioè tre giorni mensili per ciascuna persona assistita, ma soltanto se il lavoratore è coniuge, parente o affine entro il primo grado della persona da assistere (ad esempio genitori, figli, suoceri), oppure parente o affine entro il secondo grado (ad esempio fratelli, sorelle, nonni, cognati) qualora i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti (art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, come illustrato al punto 4 della circolare INPS n. 32 del 6 marzo 2012). È, infatti, la stessa circolare a chiarire il senso operativo della norma: “La norma va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”
Al di fuori di tali rapporti di parentela o affinità, il medesimo lavoratore non può cumulare i permessi per assistere più persone.
Data l’importanza del presente comunicato, si invitano le Sezioni UICI a darne la massima diffusione.


Vive cordialità.

Mario Barbuto- Presidente Nazionale

Si allegano:
1. Circolare INPS n. 100 del 18/09/2026
2. Circolare INPS n. 39 del 4/4/2023
3. Circolare INPS n. 32 del 06/03/2012


LAPR (EC/ec)
S:\LAVORO E PREVIDENZA\CECCARELLI\LETTERE AL EC\PERMESSI\104 E + FAMILIARI PER LO STESSO DISABILE. ALTERNANZA OBBLIGATORIA E NO A REFERENTE UNICO\COMUNICATO UICI PERMESSI LEGGE 104 PIU FAMILIARI. CHIARIMENTI.DOCX



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