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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Testo del Comunicato

Comunicato Numero: 54

Oggetto: Riforma della disabilità – Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato – Rilascio dei servizi telematici

Data: 03/09/2026

Ufficio: LAPR

Protocollo: 8840


Care amiche, cari amici,

vi informo che con i messaggi n. 2550 e n. 2551 del 4 agosto 2026 (in allegato) l’INPS ha rilasciato, nell’ambito del Sistema Informativo Salute, Disabilità e Anziani (SISDA), i servizi telematici per la presentazione e la consultazione delle istanze di elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato previsto dal Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (artt. 15, 23 e seguenti). Con questi due messaggi, dunque, la macchina amministrativa del progetto di vita si è concretamente messa in moto, sia pure in una fase di primo avvio nella quale gli stessi Ambiti Territoriali Sociali si stanno organizzando.
Il progetto di vita non è una prestazione economica né un nuovo sussidio: è un percorso personalizzato, costruito insieme alla persona con disabilità sulla base dei suoi bisogni, delle sue aspirazioni e dei suoi obiettivi. Partendo da una valutazione multidimensionale, il progetto riunisce in un disegno unitario i sostegni e gli interventi nelle aree dell’apprendimento, della socialità e dell’affettività, della formazione e del lavoro, della casa e dell’habitat sociale e della salute, individuando i servizi da attivare, gli operatori coinvolti, il referente per l’attuazione e il budget di progetto, ossia l’insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, destinate a realizzarlo, che su richiesta dell’interessato può essere anche autogestito in tutto o in parte.
Il progetto è elaborato dall’unità di valutazione multidimensionale (UVM) di cui all’art. 24 del D.lgs. n. 62/2024, alla quale partecipano la stessa persona con disabilità (con il genitore in caso di minore, ovvero il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno, se dotato di poteri), un eventuale soggetto di fiducia da lei indicato, un assistente sociale o altro operatore dei servizi sociali territoriali, uno o più professionisti sanitari designati dall’azienda sanitaria o dal distretto, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e, ove occorra, un rappresentante dell’istituzione scolastica o dei servizi per l’inserimento lavorativo. Su richiesta della persona con disabileità possono intervenire anche familiari, caregiver, medici specialisti e rappresentanti di associazioni ed enti del Terzo settore con competenza nella costruzione dei progetti di vita.
L’istanza può essere presentata dai residenti nelle province interessate dalla sperimentazione della riforma della disabilità, e cioè: dal 1° gennaio 2025, Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste; dal 30 settembre 2025, Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza; dal 1° marzo 2026, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Como, Cosenza, Crotone, Cuneo, La Spezia, Mantova, Massa Carrara, Messina, Milano, Pavia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Savona, Sondrio, Terni, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vibo Valentia.
Quanto ai requisiti, il Messaggio n. 2550 indica due condizioni minime alternative:
 il possesso di un certificato attestante la condizione di disabilità rilasciato ai sensi del D.lgs. n. 62/2024, nel quale sia presente almeno una delle seguenti condizioni: invalidità civile superiore al 33%; residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione, o residuo perimetrico binoculare inferiore al 10% (normativamente, la cecità civile); sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva nei termini precisati dal messaggio; necessità di sostegno almeno di livello lieve ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Legge n. 104/1992; per i minori, difficoltà persistenti a svolgere i compiti propri dell’età o ipoacusia superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore;
 ovvero il possesso di una certificazione rilasciata ai sensi della Legge n. 104/1992 prima della riforma della disabilità (art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 62/2024), anche risalente nel tempo e anche senza connotazione di gravità.
Il possesso dei requisiti minimi è condizione necessaria per la presentazione dell’istanza, ma la definizione della stessa è di competenza dell’Ambito Territoriale Sociale ed è collegata agli esiti della valutazione multidimensionale.
Precisiamo, a scanso di equivoci, che gli ipovedenti gravi non sono indicati espressamente nell’elenco stilato dal messaggio INPS n. 2550, perché non sono ciechi civili. Come è noto, sono ciechi civili – ossia percettori delle relative provvidenze INPS di pensione di cecità e dell’indennità speciale o di accompagnamento – soltanto i ciechi totali e i ciechi parziali. Gli ipovedenti gravi, a titolo di provvidenze INPS, rientrano nell’alveo degli invalidi civili, con la percezione dell’assegno di invalidità. Ciò non significa, però, che gli ipovedenti gravi siano esclusi dal progetto di vita: essi vi rientrano attraverso il requisito dell’invalidità civile superiore al 33%, posto che, secondo le tabelle del D.M. 5 febbraio 1992, all’ipovedenza grave corrisponde una percentuale di invalidità che parte dal 60%.
Sul rapporto tra progetto di vita e provvidenze economiche già in godimento (pensioni e indennità per ciechi civili, invalidi civili, sordi), l’unico riferimento a oggi disponibile resta il messaggio INPS n. 766 del 3 marzo 2025, secondo cui sono fatte salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati o dei quali sia comunque stata accertata la spettanza, in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità e sordocecità e per quanto disposto dalla legge n. 104/1992. Sulla base di tale quadro, la richiesta del progetto di vita non dovrebbe comportare alcuna rinuncia alle provvidenze economiche già riconosciute. È tuttavia doveroso l’uso del condizionale, poiché i messaggi INPS n. 2550 e n. 2551 del 2026 non hanno nuovamente affrontato queste fattispecie; la scrivente Presidenza Nazionale seguirà con attenzione i chiarimenti che l’Istituto vorrà fornire.
Allo stato attuale, la procedura non risulta attivabile per le persone anziane ultrasettantenni non autosufficienti, identificabili – in base all’Allegato 3 al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 – nei titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile o cecità assoluta. La loro posizione afferisce infatti ad altro Decreto Legislativo, il D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29, sulle politiche in favore delle persone anziane, del cui quadro normativo si attende il consolidamento (si veda, sul punto, il Comunicato UICI n. 26 del 4 maggio 2026).
La domanda si presenta personalmente in via telematica attraverso il servizio “SISDA – trasmissione istanze per il progetto di vita”, raggiungibile dal sito www.inps.it al percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità SISDA – trasmissione istanze per il progetto di vita”, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS). Può provvedervi autonomamente la persona con disabilità, il genitore in caso di minore ovvero, se presenti, il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno dotato di poteri e munito di delega dell’identità digitale dell’interessato. Al momento, i Patronati non sono autorizzati alla trasmissione della domanda del Progetto di vita tramite SISDA, tant’è che sullo stesso portale INPS si legge: “Per utilizzare il servizio è necessario accedere mediante la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3.0 o CNS).” Né parimenti, in questa fase di invio della richiesta, intervengono le associazioni ed enti del Terzo settore, che però possono entrare in gioco ad adiuvandum, con le proprie competenze e su richiesta del cittadino disabile, nella costruzione dei progetti di vita insieme alle unità di valutazione multidimensionale (UVM).
Con la presentazione dell’istanza si autorizza l’INPS a trasmettere all’Ambito Territoriale Sociale competente per il comune di residenza il certificato definitivo attestante la condizione di disabilità, il questionario “WHODAS” e i dati di contatto; sarà poi l’Ambito a contattare l’interessato per l’avvio del procedimento, che deve concludersi entro novanta giorni, salva diversa disposizione regionale (art. 23, comma 7, del D.lgs. n. 62/2024). Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di presentare la domanda in forma libera e in qualsiasi momento direttamente all’Ambito Territoriale Sociale, o ad altro ente individuato con legge regionale (art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 62/2024).
Poiché nel percorso del progetto di vita si incontrano sigle diverse, può essere utile il seguente schema.
 ATS – Ambito Territoriale Sociale: è il livello territoriale di organizzazione dei servizi sociali, gestito dai Comuni, spesso in forma associata. Riceve le istanze, partecipa alla valutazione multidimensionale e coordina l’elaborazione del progetto per la parte sociale.
 ASL – Azienda Sanitaria Locale: è l’azienda del Servizio sanitario nazionale che eroga le prestazioni sanitarie sul territorio. L’ASL gestisce la componente sanitaria, l’ATS quella sociale: sono due soggetti distinti che lavorano insieme per la presa in carico integrata.
 Distretto sanitario: è l’articolazione interna dell’ASL sul territorio, che eroga le cure primarie e coordina i servizi sanitari di prossimità; insieme all’ATS costituisce l’équipe integrata di ambito.
 PUA – Punto Unico di Accesso: è lo “sportello” unico attraverso cui il cittadino accede ai servizi sociali e sociosanitari; orienta la persona, effettua la prima valutazione del bisogno e, nei casi complessi, attiva l’unità di valutazione multidimensionale.
 UVM – Unità di Valutazione Multidimensionale: è l’équipe multiprofessionale, composta da personale dell’ATS e del distretto sanitario oltre che dalle figure sopra indicate, che effettua la valutazione approfondita dei bisogni ed elabora il progetto insieme alla persona con disabilità.
Va infine sottolineato che ci troviamo in una fase iniziale: con il Messaggio n. 2551 l’INPS ha appena dettato le indicazioni operative per la profilazione degli operatori degli Ambiti Territoriali Sociali, che si stanno quindi organizzando per la consultazione delle istanze e l’avvio dei procedimenti. È pertanto ragionevole attendersi tempi di rodaggio non brevi e ulteriori sviluppi, dei quali vi terremo puntualmente informati.
Si invitano le Sezioni territoriali a dare la massima diffusione al presente comunicato tra gli assistiti e a segnalare alla scrivente Presidenza Nazionale eventuali difficoltà operative riscontrate nella presentazione delle istanze o nella presa in carico da parte degli Ambiti Territoriali Sociali. Per necessità e/o chiarimenti, gli Uffici centrali UICI restano a Vostra disposizione.
Vive cordialità.

Documenti allegati:
INPS messaggio hermes 766 del 03/03/2025
INPS messaggio hermes 2550 del 04/08/2026
INPS messaggio hermes 2551 del 04/08/2026

Mario Barbuto – Presidente nazionale
LAPR (EC/ec)
S:\LAVORO E PREVIDENZA\CECCARELLI\LETTERE AL EC\ACCERTAMENTI SANITARI E TUTELA GIUDIZIALE\2026_RIFORMA DELLA DISABILITA (PROGETTO DI VITA)\COMUNICATO UICI PROGETTO DI VITA. MESSAGGI INPS 2550 E 2551_2026.DOCX


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