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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Testo del Comunicato

Comunicato Numero: 86

Oggetto: Bonus 200 euro (indennità una tantum). Chiarimenti

Data: 28/06/2022

Ufficio: LAPR

Protocollo: 7173


Care amiche, cari amici,

con circolare n. 73 e messaggio n. 2559, entrambi del 24 giugno 2022, l’INPS ha diramato le prime, essenziali, precisazioni e istruzioni operative sul cosiddetto bonus di 200,00 euro previsto dal c.d. “Decreto aiuti” (decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022), in favore di pensionati e lavoratori dipendenti, ivi comprese le categorie degli autonomi, dei domestici e degli stagionali.
Con il precedente messaggio n. 2397 del 13 giugno scorso, l’Istituto previdenziale si era limitato a tracciare il quadro normativo della materia, senza però addentrarsi nell’ambito operativo.
Molti lavoratori non vedenti, già nelle settimane scorse, hanno ricevuto dai datori di lavoro un facsimile di autocertificazione da compilare e firmare; ragione per la quale hanno ritenuto necessario investire le nostre sedi e strutture di numerose richieste di chiarimenti.
Considerati i quesiti ricevuti, possiamo ora affermare quanto segue.
- Lavoratori dipendenti non vedenti (art. 31). Il bonus viene erogato direttamente dai datori di lavoro e dalle Amministrazioni Pubbliche. La parte datoriale deve acquisire dal lavoratore una dichiarazione in cui l’interessato fa presente di non avere una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali superiore a 2.692 euro al mese e di non essere percettore, al contempo, di pensioni, assegni assistenziali per minorazioni civili (pensione di cecità cat. INVCIV, ad esempio), o altre misure assistenziali quali l’assegno ordinario di invalidità (cat. IO).
Per alcune amministrazioni pubbliche il meccanismo di pagamento dovrebbe essere automatico (senza la necessità di presentare alcuna domanda), ma questo vale solo laddove l’Amministrazione abbia una apposita convenzione con il MEF. Nel dubbio, si consiglia ai lavoratori pubblici di rivolgersi al proprio Ufficio del Personale per accertarsi della necessità o meno, di presentare un’apposita istanza/richiesta.
I lavoratori che compilano la dichiarazione per il datore di lavoro, se percepiscono unicamente l’indennità speciale o di accompagnamento, senza pensione cat. INVCIV o anche senza assegno ordinario di invalidità (cat. IO), non devono indicare di essere beneficiari di prestazioni previste dall’art. 32. A ogni buon conto, sperando di rendere meglio l’idea, vi condividiamo un facsimile esemplificativo.
- Pensionati non vedenti (art. 32). Sia i titolari di prestazioni previdenziali (pensioni di anzianità e vecchiaia, o di reversibilità), sia quelli di prestazioni assistenziali (pensione sociale, assegni e pensioni per minorazioni civili, come appunto la pensione di cecità, assegno ordinario di invalidità), riceveranno il bonus direttamente dall’INPS (fermo restando il rispetto del limite massimo personale – per l’anno 2021 - di 35.000,00 euro lordi annuali). Non sarà, quindi, necessario presentare nessuna domanda.
Come anticipato, dalla platea dei “pensionati” sono esclusi i titolari di sola indennità speciale o di accompagnamento. Costoro, infatti, se non percepiscono contestualmente trattamenti previdenziali e assistenziali, come la pensione di cecità o l’assegno ordinario di invalidità (cat. IO), usufruiranno del bonus nell’altra veste, ossia quella di “lavoratore dipendente”.
Invece, nelle ipotesi di soggetto avente diritto, sia come titolare di trattamento pensionistico e assistenziale, sia come lavoratore attivo, il beneficio sarà corrisposto direttamente dall’INPS e una sola volta, in qualità di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.
Nota bene: si chiarisce che per “trattamenti di accompagnamento alla pensione” devono intendersi l’APE sociale, l’APE volontario, l’indennizzo ai commercianti, gli assegni a carico dei Fondi di solidarietà, etc. Si tratta, quindi, di trattamenti che nulla hanno a che vedere con l’indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti o invalidi civili.
Altro requisito essenziale è la residenza in Italia alla data del 1º luglio 2022.
Va chiarito, infine, che l’indennità di 200,00 euro non costituisce reddito ai fini fiscali. Detto importo, pertanto, viene “neutralizzato” nel calcolo del limite annuale fissato per la percezione delle pensioni e degli assegni cat. INVCIV.
La norma, di per sé, è più complessa e interessa anche altre categorie di lavoratori; ragione per la quale taluni casi specifici dovranno essere affrontati in maniera circostanziata.

Vive cordialità a tutte e tutti.
Mario Barbuto- Presidente Nazionale

Si allegano:
INPS, messaggio n. 2397 del 13/06/2022
INPS, messaggio n. 2559 del 24/06/2022
INPS, circolare n. 73 del 24/06/2022
Fac simile domanda datore di lavoro






LAPR (EC/ec)
S:\LAVORO E PREVIDENZA\CECCARELLI\LETTERE AL EC\LAVORO\BONUS 200 EURO\COMUNICATO UICI BONUS 200.DOC


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