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Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus
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STATUTO SOCIALE
E
REGOLAMENTO
GENERALE
DELL’UNIONE
ITALIANA DEI CIECHI
E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
2016
STATUTO SOCIALE DELL’UNIONE ITALIANA DEI
CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI-ONLUS
LO STATUTO DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI
E DEGLI IPOVEDENTI-ONLUS E’ STATO DELIBERATO DAL XXIII CONGRESSO NAZIONALE IN
DATA 7/11/2015. LE MODIFICHE SONO STATE ISCRITTE DALLA PREFETTURA DI ROMA -
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO NEL
REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE AI SENSI DELL’ART. 2 DEL DPR 10/02/00 N. 361
(COMUNICAZIONE 18/05/2016 - PROT. N.
0162902/2016 - AREA IV - URPG)
REGOLAMENTO GENERALE
IL REGOLAMENTO GENERALE DELL’UNIONE
ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI-ONLUS E’ STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO
NAZIONALE CON DELIBERA N. 13 IN DATA 27/11/2016.
AVVERTENZE
IL PRESENTE OPUSCOLO CONTIENE
ALTERNATIVAMENTE GLI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE (N. 29) E DEL REGOLAMENTO
GENERALE.
TALE ALTERNANZA VIENE MENO QUANDO GLI
ARTICOLI DELLO STATUTO NON SONO REGOLAMENTATI, NEL QUALE CASO UN ARTICOLO DELLO
STATUTO SUCCEDE AD UN ALTRO ARTICOLO DELLO STATUTO.
GLI ARTICOLI DELLO STATUTO SONO
CONTRADDISTINTI DALLA SIGLA (S), MENTRE QUELLI DEL REGOLAMENTO DALLA SIGLA (R)
E SONO DIVERSIFICATI ANCHE NEI CARATTERI DI SCRITTURA.
INDICE
Art.
1 (S) Costituzione,
Sede, Rappresentanza,
Rapporto
associativo Pag.
8
Art.
1 (R) Natura Giuridica " 9
Art.
2 (S) Scopi
" 9
Art.
3 (S) Categorie,
Diritti e Doveri dei Soci " 10
Art.
3 (R) Ammissione a
socio, diritti e doveri
dei
Soci, cause di ineleggibilità,
verifica
dei poteri
" 11
Art.
4 (S) Organizzazione " 16
Art.
4 (R) Spese di
funzionamento degli organi
associativi
" 17
Art.
5 (S) Competenze,
convocazione e
organizzazione
del Congresso Nazionale
" 20
Art.
5 (R) Composizione del
Congresso, invio
nominativi
dei delegati, organizzazione
del
Congresso, votazioni e verbale " 21
Art.
6 (S) Competenze del
Presidente Nazionale e
rappresentanza legale dell’Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus " 22
Art.
6 (R) Il Presidente
Nazionale " 23
Art.
7 (S) Composizione,
convocazione e
competenze
del Consiglio Nazionale " 23
Art.
7 (R) Composizione e
convocazione del
Consiglio
Nazionale, votazioni e opzioni " 25
Art.
8 (S) Composizione,
convocazione e
competenze
della Direzione Nazionale " 27
Art.
8 (R) Direzione
Nazionale: integrazione
componenti,
rinnovo, convocazione e
competenze " 29
Art.
9 (S) Composizione,
competenze del Collegio
dei
Probiviri e sanzioni disciplinari " 31
Art.
9 (R) Collegio dei
Probiviri " 31
Art.
10 (S) Patrimonio sociale e risorse finanziarie " 32
Art.
10 (R) Il Patrimonio, Entrate " 33
Art.
11 (S) Composizione e competenze
dei Collegi dei Sindaci " 35
Art.
11 (R) Composizione dei Collegi dei Sindaci " 36
Art.
12 (S) L’istituto Cassiere " 36
Art.
13 (S) Nomina e compiti del Segretario Generale " 36
Art.
13 (R) Nomina, compiti del Segretario Generale
e
sue mansioni " 37
Art. 14
(S) Organizzazione
su base regionale " 37
Art.
14 (R) Organizzazione regionale: spese
per la sede regionale " 38
Art.
15 (S) Il Presidente Regionale " 38
Art.
15 (R) Il Presidente Regionale " 39
Art.
16 (S) Il Consiglio Regionale " 41
Art.
16 (R) Competenze del Consiglio Regionale,
Assemblea
regionale dei Quadri Dirigenti " 42
Art.
17 (S) La Direzione Regionale " 44
Art.
17 (R) Competenze della Direzione Regionale " 46
Art.
18 (S) Organizzazione della Sezione Territoriale " 47
Art.
19 (S) L’Assemblea della Sezione Territoriale " 47
Art.
19 (R) Assemblea della Sezione Territoriale: avviso
di
convocazione, diritto di partecipazione,
competenze,
compiti del Presidente,
sospensione " 49
Art.
20 (S) Il Presidente della Sezione Territoriale " 51
Art.
20 (R) Il Presidente della Sezione Territoriale " 52
Art.
21 (S) Il Consiglio della Sezione Territoriale " 54
Art.
21 (R) Il Consiglio della Sezione Territoriale:
convocazione,
competenze, insediamento,
elezione
dell’Ufficio di Presidenza,
controllo
politico-amministrativo, entrate,
spese,
bilanci, cassiere e
documenti
obbligatori " 56
Art.
22 (S) Commissioni e Gruppi di lavoro " 57
Art.
22 (R) Commissioni e Gruppi di lavoro
- Norme comuni " 57
Art.
23 (S) Durata degli Organi associativi " 59
Art.
23 (R) Durata degli Organi associativi,
proroghe,
sostituzioni temporanee,
ratifiche " 59
Art.
24 (S) Ineleggibilità e incompatibilità -
cumulo
di cariche - doveri dei titolari
di
carica - segreto di ufficio " 60
Art.
24 (R) Ineleggibilità, incompatibilità
e
cumulo di cariche " 61
Art.
25 (S) Votazioni ed elezioni " 61
Art.
25 (R) Votazioni ed elezioni, presentazione
delle
liste e attribuzione dei seggi " 62
Art.
26 (S) Ricorsi gerarchici " 70
Art.
26 (R) Ricorsi gerarchici " 70
Art.
27 (S) Modifiche dello Statuto " 71
Art.
27 (R) Modifiche dello Statuto " 71
Art.
28 (S) Scioglimento e devoluzione dei beni " 72
Art.
29 (S) Vigenza dello Statuto " 73
TESTO
COORDINATO STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE
ART. 1 (S)
COSTITUZIONE, SEDE, RAPPRESENTANZA,
RAPPORTO ASSOCIATIVO
1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti-ONLUS, fondata a Genova il 26 ottobre 1920, eretta in ente morale
con R.D. 29 luglio 1923, n. 1789, organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (ONLUS) ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del
D.P.R. 23 dicembre 1978, ha la propria sede nazionale e legale in Roma, Via
Borgognona, 38, cap 00187 e assume la denominazione di “Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS” (acronimo UICI).
2. Nella propria denominazione ed in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l’UICI
utilizza la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero
l’acronimo “ONLUS”.
3. L’UICI è posta sotto la vigilanza del
Ministero dell’Interno, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela
degli interessi morali e materiali delle persone cieche e ipovedenti a essa
riconosciute con D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047 e confermate con D.P.R.
23 dicembre 1978.
4. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti-ONLUS può aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali per
il conseguimento degli scopi associativi. Esplica la propria opera con
apartiticità e aconfessionalità, ispirandosi ai principi della democrazia e
della Costituzione della Repubblica Italiana, dell’Unione Europea e della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
5. L’UICI attua per i soci effettivi una
disciplina uniforme del rapporto associativo e modalità associative volte a
garantire l’effettività del rapporto, con esclusione della temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori
d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e
dei regolamenti e per l’elezione degli organi sociali. Garantisce la libera
eleggibilità dei propri organi, osservando il principio del voto singolo e
adotta il principio della sovranità della Assemblea dei soci.
ART. 1 (R)
NATURA GIURIDICA
1.
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS è iscritta nel Registro
delle persone giuridiche, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e ss. mm. ii. e al Registro nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e
ss. mm. ii.
ART. 2 (S)
SCOPI
1. Scopo dell’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti-ONLUS, che opera senza fini di lucro per l’esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l’inclusione delle persone
cieche e ipovedenti nella società.
2. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti-ONLUS promuove e attua, anche mediante la creazione di apposite
strutture operative e l’edizione di periodici informativi, ogni iniziativa a
favore delle persone cieche e ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con
le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie
d’interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime.
3. In particolare:
a) favorisce la piena attuazione dei diritti
umani, civili e sociali delle persone cieche e ipovedenti, la loro
equiparazione sociale e l’inclusione in ogni ambito della vita civile,
promuovendo allo scopo specifici interventi a tutela della non discriminazione
sulla base delle disabilità;
b)
promuove ed attua, anche in
collaborazione con enti esterni, iniziative e azioni per la prevenzione della
cecità, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale
delle persone cieche e ipovedenti, nonché per la ricerca medico-scientifica e
tecnologica finalizzata, in particolare, al settore oftalmologico e
neuro-oftalmologico;
c)
promuove e attua iniziative per
l’educazione e l’istruzione delle persone cieche e ipovedenti e per la loro
formazione culturale e professionale;
d) promuove la piena attuazione del diritto
al lavoro per le persone cieche e ipovedenti, favorendone il collocamento
lavorativo e l’attività professionale in forme individuali e cooperative,
nonché fornendo assistenza ai lavoratori ciechi e ipovedenti nell’ambito del
rapporto di lavoro;
e) attua iniziative assistenziali
rispondenti alle necessità delle persone cieche e ipovedenti, con particolare
attenzione alle persone con disabilità aggiuntive e alle persone anziane;
f) opera nel campo
tiflologico e tiflotecnico per garantire la disponibilità di strumenti avanzati
e di soluzioni d’avanguardia, favorendo anche la ricerca scientifica e
tecnologica di settore;
g) promuove, favorisce e organizza le
attività sportive volte allo sviluppo psicofisico delle persone cieche e
ipovedenti, anche in collaborazione con altri organismi;
h) favorisce la costituzione e lo sviluppo
di cooperative sociali, aderendovi in qualità di socio con propri
finanziamenti.
4. È fatto divieto, secondo quanto
previsto dall’art. 10, comma 5, del D. Lgs 4.12.1997, n. 460, di svolgere
attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, a eccezione di quelle ad
esse direttamente connesse.
ART. 3 (S)
CATEGORIE, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti - ONLUS comprende quattro categorie di soci: effettivi, tutori,
sostenitori e onorari:
a) soci effettivi sono i cittadini ciechi
totali, ciechi parziali e ipovedenti, così come individuati dalla normativa
vigente, secondo quanto specificato nel Regolamento Generale;
b) soci tutori sono sia i legali
rappresentanti dei minori e degli interdetti giudiziali, sia i curatori dei
minori emancipati e degli inabilitati;
c) soci sostenitori sono tutti i cittadini
che contribuiscono economicamente all’attività dell’Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti - ONLUS o che prestano la loro opera gratuita, a vario
titolo, in favore della stessa;
d) soci onorari sono coloro che rendono
particolari servigi all’organizzazione e alle persone cieche e ipovedenti o che
illustrano la categoria con la loro attività nel campo sociale culturale e
scientifico.
2. Possono essere soci dell’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS anche i ciechi e gli ipovedenti
stranieri residenti sul territorio nazionale. I soci di nazionalità italiana
residenti all’estero hanno gli stessi diritti e doveri dei soci residenti in
Italia.
3. Tutti i soci hanno diritto di
partecipare alla vita associativa, nel rispetto delle norme statutarie, delle
norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.
4. I soci effettivi e i soci tutori hanno
il dovere di pagare la quota associativa, con le modalità previste dal
Regolamento Generale.
5. Hanno diritto di elettorato attivo e
passivo i soci effettivi maggiorenni e i soci tutori, purché in regola con il
pagamento della quota associativa al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
svolgimento delle elezioni, se già iscritti, e comunque in regola con il
pagamento della quota dell’anno in corso, in tutti i casi.
6. Possono essere eletti alle cariche di
Presidente e di Vice Presidente a tutti i livelli i soci effettivi maggiorenni che
abbiano maturato almeno due anni continuativi di anzianità associativa al 31
dicembre dell’anno precedente l’elezione. Possono, altresì, essere eletti alla
carica di Consigliere a tutti i livelli i soci che abbiano maturato almeno un
anno di anzianità associativa al 31 dicembre dell’anno precedente l’elezione.
7. I soci tutori non possono ricoprire le
cariche di Presidente e di Vice Presidente.
8. Le persone vedenti maggiorenni possono
essere elette nei Consigli delle Sezioni territoriali fino a un terzo dei
componenti e nei Collegi dei Sindaci senza limitazioni di numero. Vanno esclusi
dal computo di 1/3 dei componenti i soci tutori.
9. Non è eleggibile chi non è in godimento
dei diritti civili e politici.
ART. 3 (R)
AMMISSIONE A
SOCIO, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI,
CAUSE DI
INELEGGIBILITÀ, VERIFICA DEI POTERI
1.
Si acquista la qualità di socio effettivo, socio tutore e socio sostenitore con
l’ammissione deliberata dal Consiglio della Sezione territorialmente
competente.
2.
Per l’iscrizione a socio effettivo e socio tutore occorre presentare domanda in
carta libera nella quale vanno dichiarati sotto la propria responsabilità: le
generalità, la cittadinanza, la residenza, lo stato civile e di famiglia. Alla
domanda vanno allegate due fotografie, nonché copia del referto della
Commissione medico-legale di prima istanza per gli accertamenti oculistici o di
verifica, ovvero certificato rilasciato da un oculista del Servizio Sanitario
Nazionale, o di altro Servizio convenzionato, o comunque accreditato secondo la
normativa vigente, oppure copia del libretto di pensione di cieco civile
autenticata da persona a ciò designata dal Presidente della Sezione.
3.
Per l’iscrizione a socio tutore la domanda va corredata, oltre che dai
documenti di cui al comma 2, relativi ad uno dei soggetti di cui all’art. 3
comma 1 lett. b) dello Statuto, anche da copia della certificazione relativa
alla titolarità della legale rappresentanza.
4.
Chiunque per qualsiasi ragione desideri iscriversi in Sezione diversa da quella
della propria residenza deve farne motivata domanda alla Sezione prescelta.
5.
Il Consiglio Sezionale delibera in merito alla richiesta di cui al comma 4
nella seduta successiva alla data di ricezione della domanda di iscrizione e
con effetto dalla data risultante dal protocollo in arrivo. Qualora il
Consiglio Sezionale nella prima seduta utile dalla data di presentazione della
domanda non adotti il provvedimento, l’iscrizione opera di diritto in
applicazione del meccanismo del silenzio-assenso. I nuovi iscritti ammessi tra
ottobre e dicembre pagano la quota associativa a partire dall’anno successivo a
quello di iscrizione e, fino ad allora, ricevono la tessera priva del bollino
di pagamento.
6.
Salvo i casi di cui al comma 4, il cambiamento di residenza dei soci comporta
il trasferimento alla Sezione di nuova residenza. Il trasferimento va
comunicato dal socio alla Sezione presso la quale lo stesso si trasferisce, che
provvede a notificarlo alla Sezione di provenienza e alla Sede Nazionale. La
Sezione di provenienza, entro trenta giorni, provvede alla spedizione del
fascicolo personale del socio e abilita l’accesso ai relativi dati personali
contenuti nell’anagrafe unica nazionale. Trascorso tale termine, la Sede
Nazionale provvederà d’ufficio ai predetti adempimenti.
7.
Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo delle cariche associative i
trasferimenti sono ammessi solo per cambio di residenza o documentati motivi di
studio e di lavoro. In tutti gli altri casi, essi avranno efficacia solo dal
giorno successivo alla proclamazione dei nuovi eletti.
8.
In caso di trasferimento temporaneo di domicilio il socio comunica
tempestivamente il nuovo recapito alla Sezione territorialmente competente, che
provvederà a fornire tutti i servizi associativi, ferma restando l’iscrizione
nella Sezione di provenienza.
9.
Nella prima seduta di ogni anno il Consiglio Sezionale procede a una verifica
della situazione dei soci e provvede, mediante l’adozione di formale e
documentata deliberazione, agli adempimenti previsti dalle norme statutarie e
regolamentari in caso di morosità, decadenza, decessi, nuove iscrizioni e
trasferimenti. Nella stessa sede potrà essere decisa ogni altra opportuna
azione di sollecito nei confronti degli associati morosi, come previsto anche
dal successivo comma 19.
10.
I soci residenti all’estero indicano la Sezione presso la quale intendono
essere iscritti. In mancanza di tale indicazione l’iscrizione avviene presso la
Sezione di Roma.
11.
Ai soci effettivi e tutori viene rilasciata tessera sociale con fotografia. La
tessera deve essere convalidata annualmente, salvo il caso di cui al comma 5.
Ai soci sostenitori viene rilasciata apposita tessera dalla Sezione di
appartenenza.
12.
Tutti i dati personali dei soci dell’Unione sono contenuti in una banca dati denominata
“Anagrafe Unica Nazionale” dotata di software operativo che consente la
visualizzazione e la modifica dei dati stessi a ciascuno dei soggetti
individuati come responsabili ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii.
e alle persone da essi autorizzate, a seconda della relativa competenza
territoriale.
13.
Entro dieci giorni la Sezione territoriale provvede ad apportare ogni
variazione relativa ai soci di propria competenza nell’anagrafe unica
nazionale.
14.
L’anzianità associativa si calcola dalla data di iscrizione, considerando solo
gli anni per i quali è stata pagata la quota associativa, ancorché in ritardo.
15.
La qualità di socio onorario è attribuita con delibera del Consiglio Nazionale,
su proposta motivata dei Consigli Sezionali, Regionali o della Direzione
Nazionale.
16.
I soci effettivi e tutori hanno il dovere di pagare annualmente la quota
associativa alla Sezione di appartenenza. Essa decorre dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno e non è assolutamente frazionabile. Per i sottoscrittori
di delega di pagamento della quota associativa sulle provvidenze erogate
dall’INPS valgono le modalità previste dalla normativa vigente e dalla apposita
convenzione eventualmente in essere con l’Istituto.
17.
In caso di morosità, determinata dal mancato pagamento della quota associativa
nell’anno in corso, il socio è sospeso dall’attività associativa secondo quanto
previsto dai commi seguenti. Al socio effettivo o tutore moroso sospeso
dall’attività associativa è comunque inviato l’avviso di convocazione alle
Assemblee e alle riunioni degli organi di appartenenza, ma lo stesso potrà
esercitare i diritti di socio solo se in regola con il pagamento della quota
associativa dell’anno in corso e di eventuali altre annualità pregresse non
pagate.
18. Il
mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce
tacita richiesta di cancellazione da parte del socio. Qualora il socio intenda
recedere dal rapporto associativo con l’Unione, egli/ella dovrà presentare
apposita domanda di cancellazione indirizzata al Presidente della Sezione
territorialmente competente. La cancellazione decorrerà dalla data della
deliberazione del Consiglio Sezionale.
19.
La qualità di socio si perde per persistente morosità deliberata dal Consiglio
della Sezione territorialmente competente. La persistente morosità consiste nel
mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, escluso
l’anno in corso. La Segreteria Sezionale redige l’elenco completo degli
iscritti morosi e lo rende disponibile per il Consiglio Sezionale in tempo
utile per la prima seduta di ogni anno, al fine di procedere alle opportune
azioni di sollecito o cancellazione ai sensi del precedente comma 9.
20.
In caso di morosità il Consiglio Sezionale, nella medesima seduta di cui al
comma 9, dovrà dare inizio automaticamente al procedimento di sospensione,
informandone il socio e prevedendo una sua eventuale audizione, oltre a ogni
altra iniziativa ritenuta opportuna per valutare la situazione. Il procedimento
di sospensione dovrà concludersi entro tre mesi e, comunque, non prima del 30
aprile dell’anno in corso.
21.
Per evitare o interrompere il procedimento di sospensione, il socio interessato
dovrà farne esplicita richiesta al Consiglio con nota protocollata in
Segreteria, alla quale dovrà essere allegata ricevuta di versamento della quota
associativa.
22.
La reintegrazione del socio sospeso, in applicazione delle norme precedenti,
avverrà dopo esplicita richiesta dello stesso al Consiglio con nota
protocollata in Segreteria e dovrà essere espressamente indicata nel verbale di
seduta, al quale dovrà essere allegata la prova dell’avvenuto versamento della
quota.
23.
In deroga a quanto prescritto nel presente Regolamento, il Consiglio, con
motivata deliberazione, potrà non dar corso all’applicazione del procedimento
di sospensione, per gravi e giustificate ragioni provate dall’iscritto.
24.
Ogni organo collegiale, salvo quanto diversamente disciplinato, nella sua prima
riunione procede alla verifica delle condizioni di eleggibilità dei suoi
componenti. Qualora una causa di ineleggibilità sopravvenga nel corso del
mandato, l’organo competente ai sensi dell’art. 24 dello Statuto delibera la
decadenza del componente.
25.
Coloro che risultano eletti, entro otto giorni dalla proclamazione, salvo i
termini diversamente stabiliti dal presente Regolamento, devono dichiarare per
iscritto, pena la decadenza, la loro accettazione dell’elezione e il possesso
dei diritti civili e politici, utilizzando l’apposito modello reso disponibile
dalla Sede Nazionale. L’assunzione delle funzioni nel termine di cui sopra
equivale ad accettazione tacita della carica.
26.
Le dimissioni da una delle cariche di cui all’art. 4 dello Statuto, indirizzate
al rispettivo organo di appartenenza, devono essere presentate personalmente e
assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente
efficaci al momento della protocollazione. Il Presidente Nazionale presenta le
proprie dimissioni al Consiglio Nazionale. Le dimissioni non presentate
personalmente devono essere autenticate ai sensi di legge e inoltrate al
protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non
anteriore a cinque giorni.
27.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione delle dimissioni
si procede alla surroga dei componenti dimissionari, seguendo l’ordine di
graduatoria dei non eletti.
28.
In caso si debba procedere a elezioni sostitutive, esse avranno luogo nella prima
seduta utile dell’organo. Non si dà luogo alla surroga qualora, ricorrendone i
presupposti, si debba procedere allo scioglimento dell’organo a norma dell’art.
25 del presente Regolamento.
ART. 4 (S)
ORGANIZZAZIONE
1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti - ONLUS è una organizzazione associativa a carattere unitario
costituita da una struttura nazionale, da strutture regionali e da strutture
territoriali sezionali dotate di specifiche forme di autonomia definite dal
presente Statuto e dal Regolamento Generale, anche in conformità con
l’ordinamento amministrativo vigente.
2. Sono Organi della struttura nazionale:
a) il
Congresso Nazionale;
b) il
Presidente Nazionale;
c) il
Consiglio Nazionale;
d) la
Direzione Nazionale;
e) il
Collegio dei Probiviri;
f) l’Assemblea nazionale dei quadri
dirigenti;
g) il
Collegio Centrale dei Sindaci.
3. Sono organi delle strutture regionali:
a) il
Presidente Regionale;
b) il
Consiglio Regionale;
c) la
Direzione Regionale;
d) l’Assemblea
regionale dei quadri dirigenti;
e) il
Collegio Regionale dei Sindaci.
4. Sono organi delle strutture
territoriali sezionali:
a) l’Assemblea
della Sezione territoriale;
b) il
Presidente della Sezione territoriale;
c) il
Consiglio della Sezione territoriale;
d) l’Ufficio
di Presidenza della Sezione territoriale, quando previsto;
e) il
Collegio dei Sindaci della Sezione territoriale, quando previsto.
5. La struttura organizzativa dell’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS terrà conto di eventuali
modifiche all’articolazione e organizzazione territoriale delle pubbliche
amministrazioni e, a tale fine, i conseguenti adattamenti dell’organizzazione
amministrativa dell’UICI potranno essere definiti dal Consiglio Nazionale, su
proposta dei Consigli Regionali territorialmente competenti, in base al
principio dell’unitarietà associativa e secondo le prescrizioni del presente
Statuto, con particolare riguardo a istituzioni quali le Regioni a Statuto
Speciale, le Province Autonome, le città metropolitane, i raggruppamenti di
area vasta, le Province, i Comuni in forma singola o associata, avendo cura, in
ogni caso, di garantire il principio del presidio del territorio.
6. Le riunioni degli organi collegiali
sono valide anche se tenute in teleconferenza con le modalità stabilite nel
Regolamento Generale.
7. Per i titolari degli Organi monocratici
e per i componenti degli Organi collegiali può essere prevista una indennità di
carica stabilita dalle strutture di appartenenza nei modi ed entro i limiti di
legge e del Regolamento Generale. In ogni caso non potrà essere erogata più di
una indennità per ciascun titolare di carica e di ogni emolumento erogato dovrà
essere data adeguata evidenza pubblica nelle forme stabilite dal Regolamento
Generale. In presenza di incarichi continuativi, che comportano l’assunzione di
particolari responsabilità connesse all’attività associativa, la Direzione
Nazionale ha facoltà di fissare un compenso per i soci che ne sono titolari,
alle condizioni già indicate al comma precedente e nel rispetto di quanto
previsto all’art. 24, comma 6, del presente Statuto.
8. Con esclusione della Direzione
Nazionale e della Direzione Regionale, tutte le riunioni degli organi
associativi sono, di norma, aperte alla partecipazione dei soci, che dovrà
essere favorita con ogni mezzo, nelle forme stabilite dal Regolamento Generale.
ART. 4 (R)
SPESE DI
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
1.
Le sedi di Bolzano e di Trento sono denominate anche “Sezione Alto Adige” e
“Sezione Trentino”.
2.
Entro i limiti della normativa vigente e delle deliberazioni del Consiglio
Nazionale e della Direzione Nazionale, l’indennità per i componenti della
struttura nazionale è stabilita dalla Direzione Nazionale, quella per i
componenti delle strutture regionali dai Consigli Regionali, quella per i
componenti delle strutture sezionali dai Consigli Sezionali. Le indennità non
sono cumulabili tra di loro.
3.
Le spese del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale sono a carico del
bilancio della Sede Nazionale. Le spese relative al funzionamento degli organi
dell’Unione sono a carico del bilancio delle strutture presso le quali essi
operano.
4.
Le indennità per missioni e trasferte a tutti i livelli associativi sono
determinate dalla Direzione Nazionale.
5.
Tutte le indennità erogate per le cariche associative nazionali, così come i
compensi erogati ai sensi dell’art. 4, comma 7, dello Statuto, devono essere
pubblicati sul sito internet dell’Unione, anche in ottemperanza a quanto
previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. e ii.
6.
La partecipazione alle riunioni di qualunque organo dell’Unione, fatta
eccezione per il Congresso Nazionale e per l’Assemblea Sezionale, è valida
anche se effettuata tramite teleconferenza o sistemi analoghi che consentano
l’identificazione dei partecipanti e il rispetto delle condizioni di
riservatezza previste dallo Statuto. Il Presidente dell’organo provvede, sotto
la propria responsabilità, a identificare i partecipanti e a garantire la
regolarità della riunione, anche tenendo conto dei mezzi tecnici a disposizione.
7.
In caso si debba procedere a votazioni che prevedano la segretezza del voto la
riunione non potrà essere tenuta secondo quanto previsto dal comma precedente,
a meno che vengano individuati appositi sistemi di votazione che garantiscano
la segretezza del voto di tutti partecipanti
8.
Presso le Sezioni sono resi disponibili, nelle forme ritenute più idonee e
almeno tre giorni prima della data fissata, gli ordini del giorno delle sedute
degli organi aperte alla partecipazione dei soci secondo le norme dello
Statuto. Le convocazioni vanno trasmesse anche ai coordinatori dei Comitati
consultivi, ai rappresentanti di zona e ai referenti comunali.
9.
Ogni Sezione è tenuta a pubblicizzare, nelle forme e nei tempi di cui al comma
precedente:
a) le
sedute del Consiglio Nazionale;
b) le
sedute del Consiglio Regionale di appartenenza;
c) le
sedute del proprio Consiglio Sezionale;
10.
I Presidenti degli organi interessati sono tenuti a fornire in tempo utile il
materiale informativo necessario agli adempimenti di cui ai precedenti commi.
11.
La partecipazione di soci alle sedute è a loro totale carico e non comporta
diritto di parola e di voto.
12.
Gli organi hanno facoltà di decidere lo svolgimento parziale o totale della
seduta a porte chiuse, per motivi di opportunità, quando trattasi di questioni
che riguardano persone o, comunque, per le quali si rende opportuna una
trattazione in sede riservata.
13.
Ove persistano o vengano costituiti presidi territoriali ai sensi dell’art. 4
comma 5 dello Statuto, essi saranno disciplinati, per quanto concerne
l’attività, l’iscrizione e cancellazione dei soci e le relative entrate e
spese, come previsto dai commi seguenti.
14.
Tutti i dati concernenti nuove proposte di iscrizione o di cancellazione dei
soci presso i presidi territoriali, nonché variazioni di domicilio o eventuali
decessi, saranno tempestivamente comunicati all’organo superiore che provvederà
agli adempimenti di cui ai precedenti commi. Il rappresentante del presidio
deve, comunque, comunicare alla Sezione competente la situazione complessiva
degli iscritti del proprio territorio in tempo utile per la riunione di cui
all’art. 3, comma 9, del presente Regolamento.
15.
A titolo di anticipazione per le spese di ordinario funzionamento, ai presidi
territoriali può essere attribuito annualmente dalla Sezione territorialmente
competente un limitato fondo di cassa da determinarsi caso per caso. Ogni anno
i presidi versano alla Sezione le somme avanzate, accompagnandole con un
prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese.
16.
L’affidamento di incarichi a soci ai sensi dell’art. 5, comma 7, dello Statuto
dovrà essere effettuato dopo una selezione dei curricula degli interessati, da
pubblicarsi in apposita area del sito istituzionale, sulla base di oggettivi criteri
di scelta connessi al possesso di specifiche professionalità non disponibili da
parte di soggetti esterni all’ente, o non disponibili nel particolare
territorio di riferimento.
ART. 5 (S)
COMPETENZE, CONVOCAZIONE E ORGANIZZAZIONE
DEL CONGRESSO NAZIONALE
1. Il Congresso è l’organo supremo
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS e determina
l’indirizzo della politica associativa ad ogni livello.
2. Sono
di sua competenza:
a) la discussione e l’approvazione della
relazione consuntiva del Consiglio Nazionale e delle risoluzioni di indirizzo
sulla politica associativa;
b)
le modifiche dello Statuto Sociale;
c)
l’elezione del Presidente Nazionale;
d) l’elezione
di 24 Consiglieri Nazionali.
3. Il Congresso Nazionale è convocato in
via ordinaria ogni cinque anni, e, in via straordinaria, ogniqualvolta il
Consiglio Nazionale lo ritenga necessario o lo richiedano almeno i 2/3 dei
Consigli Regionali.
4. Il Congresso Nazionale è costituito dai
delegati eletti nelle Assemblee Sezionali, nella misura e con le modalità
definite dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.
5. Sono componenti di diritto del
Congresso Nazionale il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali e i
Presidenti Sezionali.
6. Le deliberazioni del Congresso Nazionale
sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti l’organo.
7. Il Congresso Nazionale elegge con voto
palese il proprio Presidente, due Vice Presidenti, un minimo di sette
scrutinatori, di cui almeno due non vedenti, o ipovedenti purché a conoscenza
del sistema Braille, e cinque questori, tutti vedenti.
8. Il Presidente del Congresso nomina il
Segretario del Congresso.
9. Il Congresso Nazionale costituisce le
seguenti Commissioni:
a) Commissione per la verifica dei poteri;
b) Commissione per le modifiche dello
Statuto Sociale;
c) Commissione elettorale.
10. Il Congresso Nazionale può, inoltre,
articolarsi in Sezioni di lavoro.
Art. 5 (R)
COMPOSIZIONE DEL
CONGRESSO, INVIO NOMINATIVI DEI
DELEGATI,
ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO, VOTAZIONI E VERBALE
1.
Per la definizione del numero dei delegati ai fini di quanto previsto dall’art.
5, comma 4, dello Statuto, si considerano le iscrizioni dei soci in regola con
il pagamento della quota associativa dell’anno precedente a quello
congressuale.
2. I
nominativi dei delegati al Congresso eletti dalle Assemblee e i relativi
recapiti completi, nonché quelli degli altri soci che abbiano riportato voti
nelle elezioni per i delegati, sono comunicati dai Presidenti Sezionali, sotto
la propria personale responsabilità, ai Presidenti Regionali e alla Presidenza
Nazionale, entro dieci giorni dallo svolgimento dell’Assemblea, unitamente
all’indicazione numerica dei soci in regola con il tesseramento sociale al 31
dicembre dell’anno precedente.
3.
Novanta giorni prima della data di svolgimento del Congresso il Presidente
Nazionale invia a tutti i congressisti, alle Sezioni territoriali e alle Sedi
Regionali l’avviso di convocazione con l’indicazione dell’ordine del giorno,
della sede e della data, in conformità con le deliberazioni del Consiglio
Nazionale e della Direzione Nazionale, dando così avvio anche alla campagna
elettorale per l’elezione delle cariche sociali nazionali.
4. I
componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio Centrale dei Sindaci hanno
facoltà di presenziare ai lavori congressuali.
5.
La Direzione Nazionale e il Presidente Nazionale hanno facoltà di invitare al
Congresso persone la cui presenza risulti significativa per l’Unione o per lo
svolgimento dei lavori congressuali.
6.
Il Presidente Nazionale apre i lavori congressuali e presiede la sessione fino
ad avvenuta elezione del Presidente del Congresso.
7.
Le votazioni avvengono tramite sistema di voto elettronico, che sostituisce
anche la modalità per appello nominale, purché sia sempre garantita la verifica
del numero legale. In caso di mancato funzionamento o di indisponibilità del
sistema elettronico, le votazioni avverranno per alzata di mano e la conta dei
voti sarà effettuata da tre scrutinatori. Nel caso si dovesse procedere per alzata
di mano prima della elezione degli scrutinatori, la conta sarà effettuata da
tre persone designate dal Presidente.
8.
Il Congresso, dopo l’insediamento della Presidenza e l’elezione degli
scrutinatori, procede alla costituzione delle Commissioni di cui all’art. 9,
comma 9, dello Statuto.
9.
La Commissione elettorale è costituita al massimo da un rappresentante per ogni
regione. La Commissione per la verifica dei poteri è composta da un numero
massimo di sette membri. La Commissione per le modifiche allo Statuto è
costituita almeno da un rappresentante per ogni regione.
10.
Al Presidente del Congresso è riservato ogni potere di organizzazione e
svolgimento dei lavori. Egli ha facoltà, ove lo reputi necessario, di
allontanare dall’aula qualunque estraneo al Congresso, compresi gli
accompagnatori dei delegati. Il Presidente del Congresso ha facoltà di
concedere la parola ai Probiviri, ai Sindaci e agli invitati.
11.
Il verbale dei lavori congressuali viene redatto dal Segretario del Congresso
ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 6 (S)
COMPETENZE DEL PRESIDENTE NAZIONALE E
RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI
E DEGLI IPOVEDENTI-ONLUS
1. Il Presidente Nazionale ha la legale
rappresentanza dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS.
2. Il Presidente Nazionale inoltre:
a) convoca
e presiede la Direzione Nazionale e il Consiglio Nazionale;
b) promuove giudizi civili, penali e
amministrativi, previa delibera della Direzione Nazionale. Provvede
autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere procedimenti conservativi,
cautelari e possessori, informandone la Direzione Nazionale nella prima seduta
utile;
c) dà
esecuzione alle deliberazioni della Direzione e del Consiglio Nazionale;
d) adotta deliberazioni d’urgenza soggette a
ratifica della Direzione Nazionale nella prima riunione utile.
3. Il Presidente Nazionale, in caso di
assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Nazionale. Ove tale
assenza o impedimento si protraggano ininterrottamente per un periodo superiore
a centocinquanta giorni, il Vice Presidente provvede a indire una nuova
elezione, con le modalità e nei tempi previsti dal presente Statuto e dal
Regolamento Generale.
ART. 6 (R)
IL PRESIDENTE
NAZIONALE
1.
Il Presidente Nazionale ha facoltà di partecipare alle riunioni di tutti gli
organi associativi, di persona o tramite proprio delegato.
2.
L’incapacità o vacanza del Presidente Nazionale, prevista dall’art. 7, comma 3,
lett. d), dello Statuto, deve essere tale da impedirgli l’esercizio delle
funzioni in modo grave e permanente. Lo stato di incapacità è dichiarato dal
Consiglio Nazionale con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti,
su proposta della Direzione Nazionale formulata sulla base di documentati
riscontri obiettivi.
3. In
caso di vacanza della carica di Presidente Nazionale oltre il termine previsto
dall’art. 6, comma 3, dello Statuto, il Vice Presidente Nazionale convoca il
Consiglio Nazionale con la massima urgenza per provvedere alla elezione. Fino
alla elezione del nuovo Presidente Nazionale il Vice-Presidente ne esercita
tutte le funzioni. Il Presidente Nazionale eletto dal Consiglio Nazionale resta
in carica fino al Congresso Nazionale.
ART. 7 (S)
COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E COMPETENZE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
1. Il Consiglio Nazionale è costituito:
a) dal
Presidente Nazionale;
b) da
ventiquattro Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso;
c) dai Presidenti Regionali e dai Presidenti
delle Sezioni delle Province Autonome di Bolzano e di Trento.
2. Il Consiglio Nazionale si riunisce in
via ordinaria due volte l’anno e, in via straordinaria, su proposta del
Presidente Nazionale, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei
Consiglieri Nazionali.
3. Il Consiglio Nazionale:
a) delibera
la convocazione del Congresso Nazionale;
b) elegge la Direzione Nazionale tra i
ventiquattro Consiglieri eletti dal Congresso;
c) vota la sfiducia alla Direzione Nazionale
su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla maggioranza dei
componenti il Consiglio. L’approvazione della mozione comporta la decadenza
della Direzione Nazionale che dovrà essere ricostituita.
d) elegge il Presidente Nazionale in caso di
sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinatasi;
e) vota la sfiducia al Presidente Nazionale
su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei
componenti il Consiglio. L’approvazione della mozione comporta la decadenza del
Presidente Nazionale dalla carica;
f) elegge
il Collegio Nazionale dei Probiviri;
g) nomina due Sindaci effettivi e due
supplenti su proposta del Presidente Nazionale;
h) nomina
il Segretario Generale, su proposta della Direzione Nazionale;
i) nomina
i soci onorari;
j) approva entro il 30 aprile di ciascun
anno la relazione sull’attività dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti - ONLUS e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed entro
il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica e il bilancio
preventivo dell’esercizio dell’anno seguente;
k) approva il Regolamento Generale e gli
altri Regolamenti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS,
su proposta della Direzione Nazionale;
l) fissa l’importo della quota sociale e ne
stabilisce la ripartizione tra Presidenza Nazionale, Consiglio Regionale e
Sezione Territoriale;
m) nomina commissioni per la verifica
amministrativa, su proposta della Direzione Nazionale;
n) costituisce, su proposta del Presidente
Nazionale, commissioni nazionali di lavoro, i cui coordinatori partecipano, con
voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Nazionale;
o) delibera la costituzione e la
soppressione di strutture territoriali, su proposta del Consiglio Regionale
competente per territorio, a norma dell’art. 4, comma 5, del presente Statuto;
p) ratifica
le deliberazioni d’urgenza adottate dalla Direzione Nazionale;
q) convoca, quando lo ritiene opportuno,
l’Assemblea nazionale dei quadri dirigenti costituita dai Consiglieri Nazionali
e dai Presidenti Sezionali, per esprimere pareri in ordine agli indirizzi
generali della politica associativa a livello nazionale.
ART. 7 (R)
COMPOSIZIONE E
CONVOCAZIONE
DEL CONSIGLIO
NAZIONALE,
VOTAZIONI E
OPZIONI
1.
Le votazioni palesi del Consiglio Nazionale avvengono per alzata di mano, per
appello nominale o mediante sistema elettronico. Le votazioni per alzata di
mano richiedono la presenza di almeno tre scrutatori vedenti indicati dal
Presidente. Per le votazioni a scrutinio segreto, il Consiglio nomina una
Commissione costituita da cinque componenti di cui almeno due in possesso di
provata conoscenza del sistema Braille.
2. I
Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso, che si trovino in situazione di
incompatibilità ai sensi delle norme statutarie e regolamentari, debbono
comunicare per iscritto al Presidente Nazionale la loro opzione con mezzi che
consentano di dimostrare la certezza della spedizione, entro il termine di otto
giorni dalla comunicazione della elezione, pena la decadenza dalla carica di
Consigliere Nazionale.
3.
In caso di rinuncia, decadenza o vacanza comunque determinata di un Consigliere
Nazionale eletto dal Congresso, il Presidente Nazionale ne dà comunicazione al
primo dei non eletti avente diritto al subentro, il quale deve dichiarare
l’accettazione della carica ai sensi dell’art. 3, comma 25, del presente
Regolamento, entro quindici giorni dalla comunicazione stessa.
4.
Il Presidente Nazionale, espletati gli adempimenti di propria competenza,
convoca il Consiglio Nazionale in seduta di insediamento entro quaranta giorni
dalla conclusione del Congresso.
5.
Il Presidente Nazionale invia l’avviso di convocazione con lettera
raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo indicato dai
componenti il Consiglio Nazionale, almeno dieci giorni prima di ciascuna
riunione. Oltre all’avviso di convocazione vengono resi disponibili, anche con
atti separati, il verbale della seduta precedente, nonché i principali
documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno.
6.
In caso di urgenza, la convocazione è effettuata almeno 48 ore prima della
riunione.
7.
Almeno sette Consiglieri possono richiedere, entro cinque giorni dalla data
della riunione, che siano iscritti all’ordine del giorno particolari argomenti
che dovranno essere comunicati a tutti i Consiglieri mediante ordine del giorno
aggiuntivo.
8.
Il Presidente ha facoltà di invitare persone esterne al Consiglio quando lo
ritenga utile e opportuno.
9.
Il Consiglio Nazionale indica i coordinatori delle Commissioni nazionali di
lavoro costituite ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. n) dello Statuto e ne
verifica periodicamente il lavoro svolto.
10.
Il Consiglio Nazionale ha facoltà di nominare il Presidente Nazionale Onorario
e un Presidente Onorario per ogni struttura a livello territoriale,
rispettivamente su proposta motivata del Presidente Nazionale, di ciascun
Consiglio Regionale e della Assemblea di ciascuna Sezione territoriale.
11.
Il Presidente Onorario, a qualunque livello, deve aver ricoperto la carica
effettiva per la quale assume il titolo onorifico e aver acquisito, in quel
ruolo, particolari meriti nei confronti dell’Unione e dei suoi associati e
rappresentati.
12.
La carica di Presidente Onorario è eventuale, a tempo indeterminato, fatto
salvo il diritto al recesso, e la funzione è onorifica. Essa è incompatibile
con altri ruoli di qualunque natura all’interno dell’Unione e non prevede
alcuna forma di retribuzione o indennità.
13.
Il Presidente Onorario non è gravato da alcun onere istituzionale inerente alla
funzione. Egli è invitato a partecipare alle riunioni dell’organo di
riferimento, dove ha facoltà di esprimere pareri e suggerimenti. Egli inoltre
può essere incaricato a rappresentare l’Unione in occasione di eventi e
contesti istituzionali particolarmente significativi quali, ad esempio,
inaugurazione di mostre, presentazione di volumi, partecipazione a pubbliche
manifestazioni, ecc.
14.
L’Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti è composta dai Consiglieri Nazionali
e dai Presidenti Sezionali. In caso di assenza o impedimento, i Presidenti
Sezionali e Regionali sono sostituiti dai rispettivi Vice Presidenti.
15.
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente Nazionale, anche
in modalità on line, per esprimere pareri e orientamenti in ordine agli
indirizzi generali della politica associativa.
ART. 8 (S)
COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E COMPETENZE
DELLA DIREZIONE NAZIONALE
1. La Direzione Nazionale è costituita dal
Presidente Nazionale e da otto componenti eletti dal Consiglio Nazionale, su
proposta del Presidente Nazionale, tra i ventiquattro Consiglieri Nazionali
eletti dal Congresso.
2. In caso di sopravvenuta incapacità, o
di vacanza, comunque determinata, i componenti della Direzione Nazionale sono
sostituiti con le medesime modalità previste per la prima elezione.
3. Le dimissioni contemporanee di almeno
la metà più uno dei componenti di cui al comma 1 determinano la decadenza
dell’intera Direzione, che dovrà essere ricostituita.
4. La Direzione Nazionale è convocata dal
Presidente Nazionale almeno sei volte all’anno e ogniqualvolta egli lo ritenga
necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi componenti.
5. La Direzione Nazionale:
a) elegge tra i suoi componenti, su proposta
del Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale;
b) attua
le deliberazioni del Consiglio Nazionale;
c) propone
al Consiglio Nazionale la nomina del Segretario Generale;
d) delibera in materia di rapporti di lavoro
del personale dipendente dalla struttura nazionale in modo da comprenderne ogni
fase, dall’assunzione alla cessazione del rapporto stesso per qualunque causa,
e adotta il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il
personale dipendente dell’UICI;
e) nomina
un Istituto Cassiere;
f) designa, nomina e revoca i rappresentanti
dell’UICI nelle commissioni ministeriali, negli organismi e nei consigli di
amministrazione degli enti nazionali o interregionali, nonché nelle
organizzazioni internazionali;
g) predispone per ciascun esercizio il
Bilancio Preventivo, le sue eventuali variazioni, e il Bilancio Consuntivo;
h) propone al Consiglio Nazionale il
Regolamento Generale e gli altri Regolamenti dell’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti-ONLUS;
i) nomina il Commissario Straordinario in
sostituzione del Consiglio Regionale, quando se ne determini la necessità;
j) nomina
i Commissari ad acta presso i Consigli Regionali;
k) esercita il controllo amministrativo su
tutte le strutture territoriali nelle forme e nelle modalità previste dal
Regolamento per la gestione finanziaria e, in particolare, dispone controlli di
natura amministrativa sulla gestione del patrimonio immobiliare a livello
territoriale, potendo assumere ogni necessario provvedimento in merito;
l) autorizza le iniziative proposte dai
Consigli Regionali quando esorbitano dall’ambito regionale;
m) autorizza l’acquisto e l’alienazione dei
beni immobili dell’UICI, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21, comma 2,
lett. o), dà parere vincolante sull’accettazione di lasciti mortis causa,
donazioni e altri atti di liberalità in favore delle strutture territoriali, se
non di modica entità, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale;
n) autorizza preventivamente i Presidenti
Regionali e Sezionali a promuovere o a resistere in giudizi civili, penali e
amministrativi;
o) in caso di urgenza adotta deliberazioni
di competenza del Consiglio Nazionale, da sottoporre alla ratifica del
Consiglio medesimo nella prima riunione utile;
p) delibera sugli argomenti che non sono
espressamente riservati alla competenza del Consiglio Nazionale;
q) nomina i direttori dei periodici editi
dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS, che costituiscono il
Comitato Stampa;
r) può costituire Consigli di
Amministrazione e comitati per la gestione di specifiche attività proprie
dell’UICI;
s) convoca, quando lo ritiene opportuno,
l’Assemblea nazionale dei quadri dirigenti costituita dai Consiglieri Nazionali
e dai Presidenti Sezionali, per esprimere pareri in ordine agli indirizzi
generali della politica associativa a livello nazionale.
ART. 8 (R)
DIREZIONE
NAZIONALE: INTEGRAZIONE COMPONENTI,
RINNOVO,
CONVOCAZIONE E COMPETENZE
1.
L’elezione integrativa di cui all’art. 8, comma 2, dello Statuto per incapacità
di uno o più componenti dichiarata dal Consiglio Nazionale, o per vacanza
comunque determinata, viene effettuata dal Consiglio Nazionale.
2.
Nel caso di decadenza della Direzione Nazionale ai sensi dell’art. 8, comma 3,
dello Statuto il Presidente Nazionale convoca tempestivamente il Consiglio
Nazionale in seduta straordinaria per provvedere alla rielezione.
3.
L’avviso di convocazione delle riunioni, contenente la data, il luogo e
l’ordine del giorno, è inviato dal Presidente Nazionale almeno cinque giorni
prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata
almeno 48 ore prima. Oltre all’avviso di convocazione vengono resi disponibili,
di norma, anche con atti separati, il verbale della seduta precedente, nonché i
principali documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno.
4.
La Direzione designa, nomina o elegge i rappresentanti dell’Unione presso
istituzioni e organismi esterni, tenendo conto, quando ne ricorra la circostanza,
delle indicazioni formulate dalla Direzione Regionale, ove la terna prevista
dall’art. 17, comma 5, lett. f) dello Statuto sia ritenuta idonea. Tali
rappresentanti riferiscono al Presidente Nazionale, almeno due volte l’anno,
mediante relazioni scritte, sull’esecuzione del mandato e sulle questioni di
particolare interesse sia per l’Unione sia per l’istituzione presso la quale
esercitano la rappresentanza. I rappresentanti sono revocabili in qualunque
momento, con effetto immediato.
5.
La Direzione Nazionale scioglie i Consigli Regionali quando sussistono gravi
irregolarità di natura amministrativa e politico-amministrativa, accertate
anche ai sensi dell’art. 8, comma 5, lett. k) dello Statuto.
6.
In caso di scioglimento o di vacanza del Consiglio Regionale la Direzione
Nazionale nomina un Commissario Straordinario che resta in carica per il tempo
necessario al ripristino dell’organo disciolto e in ogni caso non più di un
anno, prorogabile fino a un massimo di diciotto mesi. Decorso tale termine, il
Commissario Straordinario decade automaticamente e viene sostituito. La
Direzione Nazionale può comunque revocare la nomina, con effetto immediato,
anche prima della scadenza, con motivata deliberazione.
7.
Il Commissario Straordinario ha i pieni poteri del Presidente Regionale, del
Consiglio Regionale e della Direzione Regionale e ha facoltà di nominare uno o
due vice-commissari, nonché, sentiti gli eventuali vice-commissari, nominare un
comitato consultivo per la gestione degli affari del Consiglio Regionale.
8.
Compete alla Direzione Nazionale approvare il bilancio preventivo e consuntivo
e le relative relazioni predisposte dal Commissario Straordinario.
9.
La Direzione Nazionale ha facoltà di nominare Commissari ad acta presso il
Consiglio Regionale, presso la Direzione Regionale o presso il Commissario
Straordinario Regionale per l’adozione di atti obbligatori previsti dallo
Statuto e dal Regolamento che non siano stati tempestivamente adottati, previo
invito formale ad adempiere che contenga l’indicazione del termine massimo per
compiere l’atto obbligatorio.
10.
Il Commissario ad acta cessa una volta adottati gli atti nel termine stabilito
nell’atto di incarico. Il Consiglio Regionale presso cui il Commissario ad acta
opera resta in carica per ogni altro adempimento. Le spese relative ai
Commissari sono a carico dell’organo sostituito.
11.
La Direzione Nazionale attribuisce ai propri componenti uno o più settori di
attività inerenti le finalità associative. Essi operano in stretto collegamento
con il Presidente Nazionale e riferiscono periodicamente alla Direzione
Nazionale circa il lavoro svolto.
12.
La Direzione Nazionale nomina i componenti delle Commissioni nazionali di
lavoro costituite dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett.
n) dello Statuto, il quale ne indica anche i rispettivi coordinatori.
Costituisce, altresì, i Comitati tecnici, coordinati anche da Consiglieri
Nazionali, i cui componenti possono essere designati da assemblee di base.
13.
Le spese per il funzionamento delle Commissioni nazionali e dei Comitati
tecnici sono a carico del bilancio della Sede Nazionale.
ART. 9 (S)
COMPOSIZIONE, COMPETENZE DEL COLLEGIO
DEI PROBIVIRI E SANZIONI DISCIPLINARI
1. Il Collegio dei Probiviri è costituito
da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Nazionale tra
soci effettivi di chiara condotta morale, civile, e associativa.
2. Il Collegio dei Probiviri elegge fra i
suoi componenti effettivi il proprio Presidente, che lo convoca ogni qualvolta
ve ne sia la necessità.
3. Al Collegio dei Probiviri competono le
decisioni in materia di sanzioni disciplinari, nelle forme e con le modalità
previste dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.
4. Le sanzioni disciplinari che possono
essere irrogate ai soci sono: la censura, la sospensione fino a tre anni e, in
caso di recidiva, la sospensione fino a cinque anni.
5. La censura viene adottata quando
vengano commesse mancanze lesive dell’UICI, dei suoi Organi o di soci. La
censura viene anche adottata nei confronti di soci che abbiano violato i doveri
indicati dall’art. 3 del presente Statuto.
6. La sospensione viene irrogata a coloro
che siano stati soggetti più volte a censura, o che con i loro atti o
comportamenti abbiano commesso in misura grave le mancanze previste dal comma
precedente.
7. Gli atti e i comportamenti passibili di
sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei confronti dei
dirigenti.
8. Ai vedenti componenti degli organi
collegiali si applicano le stesse sanzioni previste per i soci.
ART. 9 (R)
COLLEGIO DEI
PROBIVIRI
1.
Per l’assolvimento dei propri compiti il Collegio dei Probiviri si avvale della
collaborazione del personale della Sede Nazionale.
2.
Le riunioni del Collegio sono convocate dal Presidente dell’organo con
comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima della riunione.
3. I
componenti supplenti vengono convocati e hanno facoltà di partecipare a tutte
le sedute del Collegio. Votano solo in assenza dei componenti effettivi.
Qualora manchi solo un componente effettivo, questo viene sostituito dal
supplente più anziano di iscrizione o, in caso di uguale anzianità di
iscrizione, dal più anziano di età.
4.
In assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal membro effettivo più
anziano di iscrizione all’Unione, o, in caso di uguale anzianità di iscrizione,
dal più anziano di età.
5.
La richiesta di provvedimento disciplinare può essere avanzata dal Consiglio
Nazionale, dalla Direzione Nazionale, dalle Direzioni Regionali, dai Consigli
Regionali e dai Consigli delle Sezioni territoriali, nonché da singoli soci.
Essa dovrà contenere in forma articolata le contestazioni di addebito, e dovrà
pervenire al Collegio entro sessanta giorni dal fatto o dalla sua piena
conoscenza.
6.
Entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, il Collegio
comunica agli interessati le contestazioni di addebito, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
7.
Gli organi e i soci interessati hanno facoltà di presentare entro trenta giorni
dalla comunicazione deduzioni, controdeduzioni e documenti che il Collegio avrà
cura di inviare a tutte le parti interessate.
8.
Il Collegio, qualora lo ritenga utile, ha facoltà di procedere all’audizione
delle parti. Completata la fase di indagine, dichiara conclusa l’istruttoria e
adotta la decisione entro i sessanta giorni successivi.
9.
Le decisioni sono comunicate alle parti entro trenta giorni dalla adozione,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica
certificata.
ART. 10 (S)
PATRIMONIO SOCIALE E RISORSE FINANZIARIE
1. Il patrimonio sociale dell’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS è unico ed è costituito da tutti i
beni mobili e immobili di cui l’UICI abbia la proprietà a qualsiasi titolo.
Esso è amministrato dalla Direzione Nazionale, dai Consigli Regionali e dai
Consigli delle Sezioni territoriali secondo quanto stabilito dal presente
Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento per la gestione
finanziaria.
2. Le risorse finanziarie dell’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS sono costituite:
a) dalle
quote sociali;
b) dalle
rendite patrimoniali;
c) dagli eventuali contributi ordinari e
straordinari dello Stato, degli Enti Locali e di altri Enti pubblici e privati;
d) da
donazioni, lasciti e oblazioni;
e) dai
proventi di iniziative di carattere economico e da ogni altra entrata.
3. Gli eventuali utili e avanzi di
gestione delle attività di carattere economico vengono impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente
connesse.
4. Le risorse finanziarie regionali, sono
costituite:
a) dai contributi delle Sezioni territoriali
secondo le modalità deliberate dal Consiglio Regionale;
b) dalla
quota sociale nella parte di competenza;
c) dai
contributi disposti dagli Organi centrali dell’UICI;
d) dai
contributi dell’ente Regione o di altri enti;
e) da
oblazioni e contributi di privati;
f) dai
proventi di iniziative concordate con i Consigli delle Sezioni;
g) da
ogni altra entrata.
5. Le risorse finanziarie delle Sezioni
territoriali sono costituite:
a) dalle
quote sociali per la parte di competenza e da altri contributi di soci;
b) da
contributi di Enti Locali e di altri Enti Pubblici e Privati;
c) da
proventi di iniziative organizzate dal Consiglio della Sezione;
d) da
donazioni e contributi di privati;
e) da
contributi degli Organi centrali e regionali dell’UICI;
f) da
ogni altra entrata.
6. È istituito il principio di
sussidiarietà verticale e orizzontale per situazioni di documentato disagio,
allo scopo di garantire sostegno e tutela alle strutture territoriali secondo
criteri e modalità stabiliti nel Regolamento Generale.
ART. 10 (R)
IL PATRIMONIO,
ENTRATE
1.
Tutti i beni immobili che costituiscono il patrimonio sociale unitario
dell’Unione devono essere intestati a “Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti - Onlus”, che ne assicurerà una gestione omogenea, unitaria ed
efficace a tutto vantaggio delle strutture territoriali dove insistono i beni,
anche in base a princìpi di reciproca solidarietà tra le Sezioni.
2.
L’amministrazione dei beni immobili è attribuita alla struttura che li utilizza
o ne ha la disponibilità.
3. I
dati completi dei beni di cui al comma 1 sono contenuti in un apposito
repertorio tenuto dagli uffici della Sede Nazionale da allegare allo stato
patrimoniale secondo quanto disposto dal Regolamento amministrativo-contabile e
finanziario. L’elenco è aggiornato periodicamente e, a tale fine, in relazione
a ciascun immobile, la struttura territoriale che ne abbia la gestione è tenuta
a comunicare alla Sede Nazionale ogni informazione rilevante in relazione alla
gestione, custodia, identificazione catastale e manutenzione a qualsiasi
titolo, entro il termine di quindici giorni da avvenute modificazioni e
variazioni.
4.
Le spese che afferiscono direttamente alla proprietà dei beni immobili
dell’ente, ivi compresi i tributi statali, sono a carico del bilancio della
Sede Nazionale.
5.
Le spese che afferiscono alla gestione ordinaria degli immobili, ivi compresi i
tributi locali, sono a carico della struttura che ne esercita
l’amministrazione.
6.
Per le spese di gestione straordinaria la struttura che ne esercita
l’amministrazione inoltrerà specifica richiesta motivata alla Direzione
Nazionale che provvederà ad autorizzarle e ripartirne il carico.
7.
Per una gestione efficiente del patrimonio immobiliare la Direzione Nazionale
istituisce un apposito fondo unico nazionale.
8.
Le Sezioni territoriali in linea con le direttive del modello organizzativo e
che si trovano in situazioni di particolari e documentate difficoltà possono
chiedere alle altre strutture l’aiuto e i mezzi necessari per adempiere alla
loro funzioni. È consentito attivare il principio di solidarietà: a) per la
gestione di servizi, come ad esempio la contabilità, l’assistenza scolastica,
ecc.; b) per questioni economiche per far fronte a spese impreviste. La
richiesta documentata e motivata va presentata al Consiglio Regionale che, dopo
aver effettuato le opportune valutazioni e verifiche, la trasmette alla
Presidenza Nazionale.
9.
Ogni iniziativa di carattere economico e di raccolta fondi deve essere svolta
in modo da non ledere l’immagine del cieco e la dignità e il prestigio
dell’Unione. Essa inoltre non deve esorbitare dall’ambito territoriale di
competenza, salvo autorizzazione, rispettivamente, della Direzione Regionale o
della Direzione Nazionale ai sensi delle norme statutarie e regolamentari.
ART. 11 (S)
COMPOSIZIONE E COMPETENZE
DEI COLLEGI DEI SINDACI
1. I Collegi dei Sindaci sono: il Collegio
Centrale, i Collegi Regionali e i Collegi Sezionali, quando previsti.
2. Le Sezioni territoriali in possesso dei
requisiti per l’adozione della contabilità semplificata, ai sensi di quanto
previsto nel Regolamento per la gestione finanziaria, hanno facoltà di non
procedere alla nomina del Collegio dei Sindaci.
3. I componenti del Collegio Centrale sono
nominati in numero di:
- due effettivi e due supplenti dal
Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale;
- uno dal Ministero dell’Interno;
- uno dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
- uno dal Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo.
4. I componenti dei Collegi Regionali e
dei Collegi Sezionali, in numero di tre effettivi e due supplenti, sono
nominati rispettivamente, dalla Direzione Regionale e dal Consiglio della
Sezione territoriale.
5. Ciascun Collegio elegge il proprio
Presidente tra i membri effettivi.
6. Il Collegio Centrale dei Sindaci
verifica la gestione economica e finanziaria degli organi centrali, ispeziona
almeno ogni tre mesi i libri e i documenti contabili e lo stato di cassa,
redigendone verbale. Al termine di ogni esercizio presenta al Consiglio
Nazionale la relazione sul Bilancio Consuntivo ed esprime parere sul Bilancio
Preventivo.
7. I Collegi Regionali e i Collegi
Sezionali dei Sindaci:
a) verificano la gestione economica e
finanziaria dei Consigli Regionali e delle Sezioni territoriali;
b) verificano con cadenza quadrimestrale i
documenti contabili e lo stato di cassa redigendone il verbale;
c)
redigono la relazione sul Bilancio Consuntivo e sul Bilancio Preventivo.
ART. 11 (R)
COMPOSIZIONE DEI
COLLEGI DEI SINDACI
1. I
componenti dei Collegi dei Sindaci sono nominati tra persone in possesso di
documentate competenze amministrativo-contabili, di cui almeno un componente effettivo
deve essere iscritto al Collegio nazionale dei revisori o all’Ordine dei
dottori commercialisti.
2.
In caso di vacanza di un solo sindaco effettivo subentra il supplente più
anziano di età.
3. I
componenti supplenti vengono convocati e possono partecipare a tutte le sedute
del Collegio. Essi votano solo in assenza dei componenti effettivi.
ART. 12 (S)
L’ISTITUTO CASSIERE
1. L’Istituto Cassiere della Sede
Centrale, dei Consigli Regionali e delle Sezioni territoriali è scelto tra
Istituti di Credito di provata solidità.
2. I rapporti con l’Istituto cassiere sono
regolati secondo quanto previsto dal Regolamento per la gestione finanziaria.
ART. 13 (S)
NOMINA E COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE
1. Il Segretario Generale dell’UICI è
nominato dal Consiglio Nazionale su proposta della Direzione Nazionale.
2. Profilo professionale, funzioni e
compiti del Segretario Generale sono definiti nel Regolamento Generale e nel
Regolamento per la gestione finanziaria.
3. Le medesime funzioni del Segretario
Generale vengono svolte, nell’ambito di rispettiva competenza, dai Segretari
Regionali e Sezionali compatibilmente con l’organizzazione delle strutture
territoriali.
4. In caso di impedimento temporaneo, il
Segretario Generale viene sostituito da altra persona di nomina della Direzione
Nazionale.
ART. 13 (R)
NOMINA, COMPITI
DEL SEGRETARIO GENERALE
E SUE MANSIONI
1.
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Nazionale nella sua prima
riunione dopo ogni Congresso Nazionale e può essere revocato dal Consiglio
Nazionale in qualunque momento, con effetto immediato.
2.
Il Segretario Generale:
a) partecipa
alle riunioni del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale e
dell’Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti, redigendone i verbali;
b) controfirma gli ordini di pagamento e di
incasso;
c) assiste
il Presidente Nazionale e gli altri Organi nazionali nell’espletamento delle
loro funzioni;
d) sovrintende
al funzionamento degli uffici della Sede Nazionale ed è responsabile
dell’efficacia dell’azione amministrativa;
e) esercita
le funzioni disciplinari nei confronti del personale della Sede Nazionale, in
conformità ai procedimenti stabiliti dalle leggi e dal contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento. In proposito egli provvede direttamente a irrogare la sanzione
del biasimo; propone al Presidente le sanzioni della multa e della sospensione;
propone alla Direzione Nazionale la sanzione del licenziamento.
3.
La Direzione Nazionale ha facoltà di incaricare un Direttore Generale il quale
coadiuva il Segretario Generale nello svolgimento dei propri compiti, con
particolare riferimento alla gestione e organizzazione degli uffici, del
personale dipendente e dei collaboratori della Sede Nazionale. Il Direttore
Generale riferisce direttamente al Segretario Generale e coordina con lo stesso
gli adempimenti necessari e conseguenti alle deliberazioni degli organi
nazionali.
ART. 14 (S)
ORGANIZZAZIONE SU BASE REGIONALE
1. Le strutture regionali dell’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS corrispondono al territorio delle
Regioni a statuto ordinario e speciale. Gli Organi regionali hanno sede nel
capoluogo di regione, salvo diversa disposizione.
ART. 14 (R)
ORGANIZZAZIONE
REGIONALE:
SPESE PER LA SEDE
REGIONALE
1.
Il Consiglio Regionale partecipa alle spese per la gestione dei locali della
Sezione presso la quale abbia la propria sede, secondo modalità concordate con
la Sezione medesima.
2.
La Direzione Nazionale ha facoltà di autorizzare il Consiglio Regionale a
stabilire la propria sede in città e luogo diversi da quello della Sezione del
capoluogo di Regione, quando se ne ravvisi una motivata necessità.
ART. 15 (S)
IL PRESIDENTE REGIONALE
1. Il Presidente Regionale è il
rappresentante dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS nel
territorio regionale ed ha la direzione dell’attività associativa svolta in
tale ambito. Nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza il Presidente
Regionale agisce in base ai poteri che gli saranno espressamente conferiti,
all’atto dell’assunzione della carica, dal Presidente Nazionale in qualità di
rappresentante legale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti -
ONLUS nelle forme e con le modalità stabilite nel Regolamento Generale.
2. Il Presidente Regionale inoltre:
a) convoca e presiede il Consiglio e la
Direzione Regionale, dando esecuzione ai relativi deliberati;
b) firma corrispondenza, atti, contratti e
convenzioni inerenti il Consiglio Regionale, esclusi gli atti di cui all’art.
8, comma 5, lett. m);
c) promuove autonomamente procedimenti conservativi,
cautelari e possessori, informandone la Direzione Nazionale e il Consiglio
Regionale nella prima riunione utile;
d) promuove e resiste in giudizi civili,
penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio Regionale e su specifica
preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale ai sensi dell’art. 8, comma
5, lett. n);
e) adotta, in caso di urgenza, deliberazioni
di competenza della Direzione Regionale da sottoporre alla ratifica della
Direzione nella prima riunione utile.
3. Il Vice Presidente Regionale
sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Ove tale assenza o
impedimento si protraggano ininterrottamente per un periodo superiore a
centocinquanta giorni, il Vice Presidente provvede a indire una nuova elezione
nelle modalità e nei tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento
Generale.
ART. 15 (R)
IL PRESIDENTE
REGIONALE
1.
Il Presidente Nazionale conferisce al Presidente e al Vice Presidente Regionale
i poteri di cui all’art. 15, comma 1, dello Statuto, mediante procura nella
quale venga esplicitata una delega in relazione alle seguenti tipologie di
compiti e/o attività:
- rappresentare
l’Unione avanti a qualsiasi istituzione, Associazione, Consorzio, etc. avente
corrispondente carattere territoriale;
- adottare
provvedimenti di carattere organizzativo, individuando funzioni, attribuendo
responsabilità, conferendo e/o revocando i conseguenti poteri, nominando i
relativi procuratori speciali;
- sottoscrivere
mezzi di pagamento o incasso di somme relative all’attività istituzionale di
ogni specie, fino a un milione di Euro per ogni operazione, anche se
frazionata, anche per l’utilizzo di crediti bancari; le operazioni eccedenti
tale importo dovranno essere realizzate previa approvazione della Direzione
Nazionale;
- intimare
atti di costituzione in mora e far elevare atti di protesto cambiario, nonché
dar corso a procedure coattive verso i debitori dell’Unione, conferendo i
necessari e opportuni mandati;
- richiedere,
fino all’importo di Euro 100.000,00 per ogni operazione anche se frazionata,
nell’interesse dell’Unione, fideiussioni e controgaranzie a Istituti
finanziari, di credito e assicurativi; le operazioni eccedenti tale importo
dovranno essere realizzate previa approvazione della Direzione Nazionale;
- assumere,
in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione, impegni commerciali di
acquisto e vendita di prodotti e servizi, anche mediante la partecipazione a
bandi, gare e/o appalti e, di conseguenza, compiere e stipulare atti e
contratti di ogni tipologia, con tutte le clausole ritenute opportune, compresa
la clausola compromissoria; la stipula di eventuali contratti di consulenza di
valore imponibile superiore a 20.000,00 Euro dovrà comunque essere
preventivamente autorizzata con delibera della Direzione Regionale;
- a
eccezione dei mutui bancari a medio e lungo termine per i quali è sempre
necessaria autorizzazione della Direzione Nazionale, stipulare, modificare e
risolvere con istituti finanziari e di credito contratti di qualsiasi specie
nelle varie forme ricorrenti sul mercato monetario e finanziario fino
all’importo di Euro 200.000,00 per ogni operazione anche se frazionata, ivi
compresi quelli bancari e, in particolare, quelli di conto corrente, potendo
operare sui conti correnti bancari dell’Unione, con facoltà di depositare e
prelevare somme sugli stessi, sia a valere su effettive disponibilità, sia a
valere su concessioni di credito;
- compiere
presso le pubbliche amministrazioni, gli enti e gli uffici pubblici tutti gli
atti e le operazioni necessarie per ottenere concessioni, licenze e
autorizzazioni in genere, stipulando i relativi atti definitivi;
- eseguire
pagamenti di imposte, di tasse e di contributi previdenziali e assistenziali
scaturenti dalle dichiarazioni fiscali e previdenziali dell’Unione dovute sia
direttamente che quale sostituto d’imposta;
- iscrivere
e rinnovare ipoteche e privilegi a carico di terzi e a beneficio dell’Unione;
acconsentire a cancellazioni e restrizioni di ipoteca a carico di terzi e a
beneficio dell’Unione per estinzione e riduzione dell’obbligazione; rinunciare
a ipoteche e a surroghe ipotecarie, anche legali, e compiere qualsiasi altra
operazione ipotecaria, sempre a carico di terzi e a beneficio dell’Unione,
manlevando i Conservatori dei registri immobiliari da ogni e qualsiasi
responsabilità;
- provvedere,
in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione, alla riscossione, allo
svincolo e al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che, per qualsiasi
causale o titolo, siano ad essa dovuti da qualsiasi ente pubblico o privato;
- provvedere
all’emissione dei mandati che siano già stati emessi o che saranno da
emettersi, senza limitazione di tempo, a favore dell’Unione per qualsiasi somma
di capitale o per interessi ad essa dovuti, sia in liquidazione dei depositi
fatti, che per ogni altra causale o titolo;
- sottoscrivere,
in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione, le condizioni di polizza, le
liquidazioni di danni e indennità, senza limiti di importo, nonché le relative
quietanze;
- sottoscrivere i documenti relativi alle
cc.dd. conformità aziendali secondo le normative
di riferimento.
2.
Il Presidente Regionale firma, nelle forme previste dal Regolamento
amministrativo-contabile e finanziario, i documenti contabili insieme al
Consigliere Delegato.
ART. 16 (S)
IL CONSIGLIO REGIONALE
1. Il Consiglio Regionale è composto dai
Presidenti delle Sezioni territoriali, che sono componenti di diritto, e dai
componenti eletti dalle Assemblee delle Sezioni, in numero di uno per ogni
Sezione fino a mille soci; due per ogni Sezione fino a duemila soci; tre per
ogni sezione oltre i duemila soci.
2. Il Consiglio delle Regioni in cui
sussistano solo due Sezioni territoriali è composto dai Presidenti delle
Sezioni territoriali, che sono componenti di diritto, e dai componenti eletti
dalle Assemblee delle Sezioni, in numero di due per ogni Sezione; la Sezione
con il maggior numero di soci elegge un Consigliere Regionale aggiuntivo.
3. Nella Regione Valle D’Aosta e nelle
Province Autonome di Bolzano e Trento, gli Organi Sezionali svolgono anche la
funzione di organi regionali e i Presidenti Sezionali sono componenti di
diritto del Consiglio Nazionale.
4. Il Consiglio Regionale rappresenta e
tutela gli interessi delle persone cieche e ipovedenti nell’ambito del
territorio regionale e a tale scopo coordina le attività delle Sezioni
territoriali sulla base delle risoluzioni di indirizzo di politica associativa
approvate dal Congresso e dagli altri organi associativi competenti.
5. Il Consiglio Regionale inoltre:
a) elegge
il Presidente fra i propri componenti di provenienza elettiva;
b) elegge, tra i propri componenti di
provenienza elettiva, i componenti della Direzione Regionale nella misura
stabilita dall’art. 17;
c) elegge,
su proposta del Presidente, il Collegio Regionale dei Sindaci;
d) vota la sfiducia alla Direzione Regionale
su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla maggioranza dei
componenti il Consiglio. L’approvazione della mozione comporta la decadenza
della Direzione Regionale che dovrà essere ricostituita;
e) vota la sfiducia al Presidente Regionale
su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei
componenti il Consiglio. L’approvazione della mozione comporta la decadenza del
Presidente Regionale dalla carica;
f) vigila sull’applicazione nell’ambito
della Regione dei deliberati del Consiglio Nazionale e della Direzione
Nazionale;
g) è responsabile dell’attività associativa
nel territorio regionale; ogni iniziativa esorbitante dal territorio regionale
deve essere autorizzata preventivamente dalla Direzione Nazionale;
h) approva entro il 30 aprile di ciascun
anno la relazione sull’attività svolta ed il bilancio consuntivo dell’esercizio
precedente, ed entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica
ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo;
i) propone al Consiglio Nazionale la
costituzione e la soppressione delle Sezioni territoriali nell’ambito del
territorio di propria competenza, così come ogni altra modifica all’assetto
organizzativo o alle funzioni amministrative e contabili del proprio
territorio, in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 5, del presente
Statuto;
j) costituisce, su proposta del Presidente
Regionale, commissioni o gruppi di lavoro a livello regionale, i cui
coordinatori partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio
Regionale;
k) ratifica
le deliberazioni d’urgenza adottate dalla Direzione Regionale;
l) convoca, almeno una volta l’anno,
l’Assemblea regionale dei quadri dirigenti, costituita dai Consiglieri
Regionali e dai Consiglieri delle Sezioni presenti sul territorio regionale,
per esprimere pareri in ordine agli indirizzi generali della politica
associativa in ambito regionale.
ART. 16 (R)
COMPETENZE DEL
CONSIGLIO REGIONALE,
ASSEMBLEA
REGIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI
1.
La riunione di insediamento del Consiglio Regionale avviene entro venti giorni
dal completamento della sua composizione. Tale riunione, e le eventuali
successive fino all’avvenuta elezione del Presidente, sono convocate dal
Presidente uscente e presiedute dal Consigliere Regionale più anziano di
iscrizione all’Unione, o, a parità di anzianità di iscrizione, dal più anziano
di età. Nell’avviso di convocazione vanno indicate al primo punto dell’ordine
del giorno la verifica dei poteri, al secondo punto l’elezione del Presidente
Regionale e al terzo l’elezione della Direzione Regionale.
2.
Le elezioni di cui al comma precedente sono effettuate separatamente a
scrutinio segreto, secondo l’ordine seguente: Presidente Regionale, Direzione
Regionale.
3.
Il Consiglio Regionale si riunisce, in via ordinaria, quattro volte l’anno ed è
convocato dal Presidente Regionale con avviso scritto almeno cinque giorni
prima. In caso d’urgenza la convocazione può essere effettuata almeno
quarantotto ore prima.
4.
Il Consiglio è convocato in via straordinaria:
a) ogniqualvolta lo ritenga opportuno il
Presidente Regionale;
b) su richiesta della maggioranza della
Direzione Regionale;
c) su richiesta di almeno un terzo dei
Consiglieri;
d) su richiesta del Presidente Nazionale;
e) in
caso si debba procedere alla elezione integrativa dei componenti la Direzione
Regionale ai sensi dell’art. 17, comma 2, del presente Regolamento, ovvero per
sostituire l’organo in caso di decadenza prevista dal successivo art. 17, comma
3.
5.
Nei casi indicati alle lettere b), c) e d) i richiedenti devono comunicare in
tempo utile l’ordine del giorno al Presidente Regionale, in modo da
consentirgli di convocare il Consiglio con le modalità e nei termini previsti
nel presente articolo.
6.
Oltre all’avviso di convocazione vengono resi disponibili, anche con atti
separati, il verbale della seduta precedente, nonché i principali documenti
relativi agli argomenti all’ordine del giorno.
7.
Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni i soci sostenitori e rappresentanti
di Enti o Organismi, nonché i coordinatori dei gruppi di lavoro operanti a
livello regionale.
8.
Ferma restando la competenza del Consiglio Regionale, gli organi sezionali
possono stabilire rapporti con gli organi dell’Ente Regione per la trattazione
di questioni concernenti esclusivamente il proprio ambito territoriale: in tal
caso, il Presidente Sezionale è tenuto a informare preventivamente il
Presidente Regionale.
9.
Alle sedute del Consiglio Regionale sono invitati i Consiglieri Nazionali eletti
dal Congresso che risultino iscritti in una delle Sezioni comprese nel
territorio di competenza del Consiglio Regionale. Le relative spese sono a
carico del Consiglio Regionale.
10.
Al fine di consentire al Presidente Nazionale, o a un suo delegato, di
partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale, secondo quanto stabilito
dall’art. 6, comma 1, del presente Regolamento, l’avviso di convocazione
contenente l’ordine del giorno è inviato contestualmente anche al Presidente
Nazionale.
11.
Più Consigli Regionali possono realizzare progetti interregionali, previa
autorizzazione della Direzione Nazionale.
12.
L’Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti è composta dai componenti il
Consiglio Regionale e dai componenti i Consigli delle Sezioni territoriali presenti
sul territorio regionale e si riunisce almeno una volta l’anno. Alle riunioni
sono invitati i Consiglieri Nazionali eletti del territorio, i Coordinatori dei
gruppi di lavoro e dei Comitati. L’Assemblea esprime pareri in ordine agli
indirizzi generali della politica associativa in ambito regionale.
ART. 17 (S)
LA DIREZIONE REGIONALE
1. La Direzione Regionale è costituita dal
Presidente Regionale e da un numero di componenti eletti dal Consiglio
Regionale tra i propri membri elettivi nella seguente misura:
-
2 componenti nelle Regioni che contano fino a quattro Sezioni;
-
4 componenti nelle Regioni che contano più di quattro Sezioni.
2. In caso di sopravvenuta incapacità o di
vacanza comunque determinata i componenti della Direzione Regionale vengono
sostituiti con le modalità previste dall’art. 16, comma 5, lett. b) del
presente Statuto e dal Regolamento Generale.
3. Le dimissioni contemporanee di almeno
la metà più uno dei componenti determinano la decadenza dell’intera Direzione
Regionale, che dovrà essere ricostituita, secondo quanto previsto dall’art. 16,
comma 5, lett. b) del presente Statuto.
4. La Direzione Regionale è convocata dal
Presidente Regionale almeno sei volte all’anno e ogniqualvolta il Presidente
Regionale lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei
componenti la Direzione.
5. La Direzione Regionale:
a) elegge fra i suoi componenti il Vice
Presidente Regionale e il Consigliere Delegato Regionale, su proposta del
Presidente;
b) attua
le deliberazioni del Consiglio Regionale;
c) propone
al Consiglio Regionale la nomina del Segretario Regionale;
d) delibera in materia di rapporti di lavoro
del personale dipendente dalla struttura regionale in modo da comprenderne ogni
fase, dall’assunzione alla cessazione del rapporto stesso per qualunque causa;
e) nomina
l’Istituto Cassiere regionale;
f) designa, nomina e revoca i rappresentanti
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS in seno a tutti gli
organismi e commissioni di competenza degli Organi regionali e indica alla
Direzione Nazionale una terna di nomi per la designazione di rappresentanti
dell’UICI in organismi che operano nella regione, la cui nomina è di competenza
degli Organi nazionali;
g) predispone per ciascun esercizio il
Bilancio Preventivo, le sue eventuali variazioni, e il Bilancio Consuntivo;
h) nomina il Commissario Straordinario in
sostituzione del Consiglio della Sezione territoriale, quando se ne determini
la necessità;
i) nomina
i Commissari ad acta presso le Sezioni territoriali;
j) esercita il controllo amministrativo
sulle Sezioni territoriali nelle forme e nelle modalità previste dal
Regolamento Generale e dal Regolamento per la gestione finanziaria;
k) può costituire Consigli di
Amministrazione o comitati e gestioni speciali per la gestione di specifiche
attività dell’UICI a livello regionale, stabilendone le norme di funzionamento;
l) autorizza l’accettazione con beneficio
d’inventario di lasciti mortis causa, donazioni ed altri atti di liberalità
destinati al Consiglio Regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della
Direzione Nazionale, salvo per quelli di modica entità, secondo quanto previsto
dal Regolamento Generale;
m) delibera sugli argomenti che non sono
espressamente riservati alla competenza del Consiglio Regionale;
n) in caso di urgenza adotta deliberazioni
di competenza del Consiglio Regionale, da sottoporre alla ratifica del
Consiglio stesso nella prima riunione utile.
ART. 17 (R)
COMPETENZE DELLA
DIREZIONE REGIONALE
1.
L’elezione integrativa di cui all’art. 17, comma 2, dello Statuto è compiuta,
su proposta del Presidente Regionale, dal Consiglio Regionale in seduta
appositamente convocata.
2.
Nel caso di decadenza della Direzione Regionale, ai sensi dell’art. 17, comma
3, dello Statuto, il Presidente Regionale convoca tempestivamente il Consiglio
Regionale in seduta straordinaria per il rinnovo dell’organo decaduto.
3.
Per le modalità di convocazione e di funzionamento della Direzione Regionale si
applicano le disposizioni previste per la Direzione Nazionale all’art. 8 del
presente Regolamento, in quanto compatibili.
4.
Il controllo di cui alla lett. j) dell’art. 17 dello Statuto è effettuato,
previa motivata deliberazione della Direzione, dal Presidente Regionale o da un
suo delegato. Il Presidente Sezionale interessato è tenuto a collaborare alla
verifica.
5.
Il Presidente Regionale, o il suo delegato, riferisce le risultanze della
verifica alla Direzione Regionale per l’adozione degli eventuali provvedimenti.
6.
La Direzione Regionale ha facoltà di chiedere al Presidente Sezionale di
convocare il Consiglio della Sezione in seduta straordinaria. Nella richiesta
vengono indicati gli argomenti da porre all’ordine del giorno e il termine
entro il quale il Consiglio Sezionale dovrà essere convocato.
7.
La Direzione Regionale ha facoltà di chiedere ai Presidenti Sezionali che siano
iscritti argomenti specifici all’ordine del giorno delle Assemblee e dei
Consigli Sezionali.
8. I
rappresentanti designati dalla Direzione Regionale riferiscono al Presidente
Regionale sullo svolgimento del proprio mandato, di norma due volte ogni anno
e, comunque, tutte le volte che, nell’ambito dell’amministrazione di cui fanno
parte, insorgano questioni di particolare interesse per l’Unione, o quando il
Consiglio Regionale o la Direzione Regionale ne facciano richiesta.
9.
La Direzione Regionale scioglie i Consigli delle Sezioni territoriali quando
sussistono gravi irregolarità di natura amministrativa e
politico-amministrativa.
10.
Nel caso previsto dal comma precedente la Direzione Regionale nomina un
Commissario Straordinario, al quale si applicano le norme previste per il
Commissario Regionale di cui all’art. 8 del presente Regolamento. Per le
Sezioni di nuova istituzione è nominato un Commissario Straordinario ad hoc.
11.
La Direzione Regionale ha facoltà di nominare Commissari ad acta presso le
Sezioni territoriali nei casi e con le modalità previsti dal medesimo art. 8
del presente Regolamento.
12.
La Direzione Regionale può costituire Commissioni di lavoro inerenti le diverse
finalità associative; nominare Comitati tecnici i cui componenti possono essere
designati da Assemblee di base; istituire strutture operative regionali per il
conseguimento di particolari obiettivi statutari; organizzare convegni
nell’ambito regionale.
13.
La Direzione Regionale nomina rappresentanti regionali nei Comitati Nazionali,
su designazione delle Assemblee di base.
ART. 18 (S)
ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE TERRITORIALE
1. La Sezione territoriale è il nucleo
organizzativo territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti -
ONLUS. Essa ha autonomia di iniziativa, nel proprio ambito territoriale, per
l’attuazione delle finalità associative.
2. La sede e la estensione territoriale
sono definite dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Regionale
competente per territorio, a eccezione delle città metropolitane e di Roma
Capitale, le quali hanno la propria sede nella città stessa.
ART. 19 (S)
L’ASSEMBLEA DELLA SEZIONE TERRITORIALE
1. L’Assemblea dei soci della Sezione
territoriale si riunisce in via ordinaria una volta l’anno entro il 30 aprile e
in via straordinaria:
a) per eleggere, in caso di vacanza, il
Consiglio della Sezione e/o i Consiglieri Regionali di pertinenza;
b) per
eleggere i delegati al Congresso Nazionale straordinario;
c) quando
il Consiglio della Sezione territoriale lo ritenga necessario;
d) quando 1/10 dei soci effettivi
regolarmente iscritti alla Sezione territoriale ne faccia richiesta scritta.
2. Le modalità di partecipazione e lo
svolgimento dei lavori dell’Assemblea dei soci della Sezione territoriale sono
disciplinati dal Regolamento Generale.
3. L’Assemblea dei soci:
a) elegge a scrutinio palese il Presidente e
il Vice Presidente dell’Assemblea, tre questori vedenti e non meno di cinque
scrutinatori di cui due non vedenti, o ipovedenti purché a conoscenza del
sistema Braille;
b) elegge i componenti del Consiglio della
Sezione territoriale nella seguente misura:
5 componenti nelle
Sezioni fino a 250 soci;
7 componenti nelle
Sezioni fino a 500 soci;
9 componenti nelle
Sezioni fino a 1.500 soci;
11 componenti
nelle Sezioni con oltre 1.500 soci;
c) approva entro il 30 aprile di ciascun
anno la relazione sull’attività svolta e il bilancio consuntivo dell’esercizio
precedente ed entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica e
il bilancio preventivo dell’esercizio successivo;
d) elegge
i delegati al Congresso Nazionale nella seguente misura:
un delegato per le
sezioni fino a 400 soci;
un delegato ogni
400 soci o frazioni superiori a 200, per la quota di soci
da 401 a 1.200;
un delegato ogni
600 soci o frazione superiore a 300, per la quota eccedente
i 1.200 soci, fino
a 3.000 soci;
un delegato ogni
800 soci o frazione superiore a 400, per la quota eccedente
3.000 soci;
e) vota la sfiducia al Consiglio della Sezione
territoriale su mozione proposta da almeno un decimo dei soci aventi titolo a
partecipare all’Assemblea. L’approvazione della mozione da parte della
maggioranza dei presenti comporta la decadenza automatica del Consiglio della
Sezione territoriale.
ART. 19 (R)
ASSEMBLEA DELLA
SEZIONE TERRITORIALE:
AVVISO DI
CONVOCAZIONE, DIRITTO DI PARTECIPAZIONE, COMPETENZE, COMPITI DEL PRESIDENTE,
SOSPENSIONE
1.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea con tutte le prerogative e i diritti
di elettorato attivo e passivo soltanto i soci iscritti e in regola con il
pagamento della quota associativa alla data di svolgimento della stessa.
2.
L’Assemblea è convocata dal Presidente della Sezione territoriale ed è valida
in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci effettivi,
in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
3.
L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente l’indicazione del
luogo, del giorno e dell’ora della prima e della seconda convocazione, nonché
l’ordine del giorno da inviare a tutti i soci, anche se non in regola con
l’iscrizione, almeno venti giorni prima della data di svolgimento. La seconda
convocazione può avere luogo dopo un’ora dalla prima.
4.
Le date di svolgimento delle Assemblee sezionali dovranno essere coordinate con
il Presidente Regionale competente per territorio. Nel caso in cui l’Assemblea
debba procedere a elezioni di cariche associative, dovrà esserne diramata
comunicazione con mezzi idonei, almeno quaranta giorni prima della data di
svolgimento, salva successiva convocazione formale nei tempi previsti dal comma
precedente.
5.
Con atti separati saranno resi disponibili prima dell’Assemblea la relazione
sull’attività svolta e una descrizione sintetica delle entrate e delle uscite
relative al Bilancio consuntivo, nonché la relazione programmatica e una
descrizione sintetica delle entrate e delle uscite relative al bilancio
preventivo.
6.
Tutta la documentazione inerente l’ordine del giorno dell’Assemblea, ivi
compresa quella di natura amministrativo-contabile e la relazione sull’attività
svolta o in programma, sarà pubblicata sul sito web sezionale in formato
accessibile e sarà resa disponibile a tutti i soci presso la Sezione con
modalità e in orari stabiliti dalla Presidenza Sezionale.
7.
La data dell’Assemblea Sezionale ordinaria è stabilita dal Consiglio Sezionale
o dall’Ufficio di Presidenza, su delega del Consiglio stesso.
8.
Partecipano all’Assemblea, con i diritti di cui all’art. 3 dello Statuto, i
soci effettivi e tutori che siano in regola con il tesseramento in ottemperanza
a quanto previsto nell’art. 3 del presente Regolamento, nonché i nuovi soci che
risultino regolarmente iscritti alla data di svolgimento dell’Assemblea stessa.
Possono, altresì, presenziare ai lavori assembleari i soci sostenitori e
onorari, ai quali viene esteso l’avviso di convocazione dell’Assemblea. Hanno
facoltà di presenziare, senza diritto di voto e di parola, anche i soci non in
regola con il pagamento della quota associativa.
9.
Il Presidente Nazionale, o un suo delegato, il Presidente Regionale, o un suo
delegato, hanno facoltà di intervenire all’Assemblea e di prendere la parola.
10.
La Sezione, nei limiti del proprio bilancio, facilita la partecipazione dei
soci all’Assemblea.
11.
Qualora non sia possibile procedere all’approvazione della relazione
programmatica e del bilancio preventivo per l’esercizio successivo entro il 30
aprile, l’Assemblea potrà essere convocata, ai sensi dell’art. 19, comma 3,
lett. c) dello Statuto, entro il 30 novembre.
12.
Il Presidente Sezionale apre i lavori assembleari, certificando, sotto la
propria responsabilità, l’elenco degli aventi diritto al voto in base alla
documentazione agli atti della Sezione. La conta dei voti per l’elezione del
Presidente dell’Assemblea viene eseguita da tre persone vedenti designate dal
Presidente Sezionale.
13.
Il Presidente dell’Assemblea:
- nomina il Segretario dell’Assemblea;
- dirige i lavori assembleari;
- dirime eventuali controversie
assembleari;
- vigila sul buon andamento delle
operazioni elettorali;
- proclama gli eletti;
- fa
redigere in triplice copia, sotto la sua responsabilità e sulla base di fac
simile unico prodotto e reso disponibile dalla Sede Nazionale, il verbale dei
lavori assembleari che sottoscrive in ogni copia. Delle tre copie del verbale
la prima resterà agli atti della Sezione, la seconda dovrà essere rimessa alla
Presidenza Nazionale e la terza al Presidente Regionale competente per
territorio. Analogo fac simile unico sarà prodotto dalla Sede Nazionale per la
redazione di eventuali ordini del giorno.
14.
Qualora l’Assemblea debba essere sospesa per gravi motivi, i lavori saranno
rinviati a data da stabilirsi da parte del Presidente dell’Assemblea, o, se
questi non è ancora stato eletto, dal Presidente Sezionale. La nuova data dovrà
essere fissata d’intesa con il Presidente Regionale.
ART. 20 (S)
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE TERRITORIALE
1. Il Presidente Sezionale è il
rappresentante dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS
nell’ambito di competenza della Sezione territoriale e ha la direzione
dell’attività associativa svolta in tale ambito. Nell’esercizio delle funzioni
di rappresentanza, il Presidente Sezionale agisce in base ai poteri che gli
saranno espressamente conferiti, all’atto dell’assunzione della carica, dal
Presidente Nazionale in qualità di rappresentante legale dell’Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS nelle forme e con le modalità stabilite
nel Regolamento Generale.
2. Il Presidente della Sezione
territoriale inoltre:
a) convoca
e presiede il Consiglio della Sezione territoriale;
b) dà
esecuzione ai deliberati del Consiglio della Sezione territoriale;
c) firma corrispondenza, atti, contratti e
convenzioni inerenti il Consiglio della Sezione territoriale, esclusi gli atti
di cui all’art. 8, comma 5, lett. m);
d) promuove autonomamente procedimenti
conservativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Nazionale, il
Consiglio Regionale e il Consiglio della Sezione territoriale nella prima
riunione utile;
e) promuove e resiste in giudizi civili,
penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio della Sezione
territoriale e su specifica preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale
ai sensi dell’art. 8, comma 5 lett. n);
f) adotta, in caso di urgenza, deliberazioni
di competenza del Consiglio della Sezione da sottoporre alla ratifica del
Consiglio stesso nella prima riunione utile.
3. Il Vice Presidente della Sezione
territoriale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Ove
tale assenza o impedimento si protraggano ininterrottamente per un periodo
superiore a centocinquanta giorni, il Vice Presidente provvede a indire una
nuova elezione nelle modalità e nei tempi previsti dal presente Statuto e dal
Regolamento Generale.
ART. 20 (R)
IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE TERRITORIALE
1.
Il Presidente Nazionale conferisce al Presidente e al Vice Presidente Sezionale
i poteri di cui all’art. 20, comma 1, dello Statuto mediante procura, nella
quale venga esplicitata una delega in relazione alle seguenti tipologie di
compiti e/o attività:
- rappresentare
l’Unione avanti a qualsiasi Istituzione, Associazione, Consorzio, etc. avente
corrispondente carattere territoriale;
- adottare
provvedimenti di carattere organizzativo, individuando funzioni, attribuendo
responsabilità, conferendo e/o revocando i conseguenti poteri, nominando i
relativi procuratori speciali;
- sottoscrivere
mezzi di pagamento o incasso di somme relative all’attività istituzionale di
ogni specie, fino a un massimo di 500.000,00 Euro per ogni operazione anche se
frazionata, anche per l’utilizzo di crediti bancari. Operazioni eccedenti tale
importo dovranno essere realizzate previa approvazione della Direzione
Regionale;
- intimare
atti di costituzione in mora e far elevare atti di protesto cambiario, nonché
dar corso a procedure coattive verso i debitori dell’Unione, conferendo i
necessari e opportuni mandati;
- richiedere,
fino all’importo di 100.000,00 Euro per ogni operazione anche se frazionata,
nell’interesse dell’Unione, fideiussioni e controgaranzie a Istituti
finanziari, di credito e assicurativi. Operazioni eccedenti tale importo
dovranno essere realizzate previa approvazione della Direzione Regionale;
- assumere,
in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione, impegni commerciali di
acquisto e vendita di prodotti e servizi, anche mediante la partecipazione a
bandi, gare e/o appalti e, di conseguenza, compiere e stipulare atti e
contratti di ogni tipologia, con tutte le clausole ritenute opportune, compresa
la clausola compromissoria. La stipula di eventuali contratti di consulenza e
di contratti di locazione dei beni immobili siti nel territorio di competenza e
soggetti alla gestione della Sezione di valore imponibile superiore a 15.000,00
Euro dovrà comunque essere preventivamente autorizzata con delibera del
Consiglio Sezionale;
- a
eccezione dei mutui bancari a medio e lungo termine per i quali è necessaria
l’autorizzazione della Direzione Nazionale, stipulare, modificare e risolvere
con istituti finanziari e di credito contratti di qualsiasi specie nelle varie
forme ricorrenti sul mercato monetario e finanziario fino all’importo di Euro
250.000,00 per ogni operazione anche se frazionata, ivi compresi quelli bancari
e, in particolare, quelli di conto corrente, potendo operare sui conti correnti
bancari dell’Unione, con facoltà di depositare e prelevare somme sugli stessi,
sia a valere su effettive disponibilità, sia a valere su concessioni di
credito;
- compiere
presso le pubbliche amministrazioni, gli enti e gli uffici pubblici tutti gli
atti e le operazioni necessarie per ottenere concessioni, licenze e
autorizzazioni in genere, stipulando i relativi atti definitivi;
- eseguire
pagamenti di imposte, di tasse e di contributi previdenziali e assistenziali
scaturenti dalle dichiarazioni fiscali e previdenziali dell’Unione dovute sia
direttamente che quale sostituto d’imposta;
- iscrivere
e rinnovare ipoteche e privilegi a carico di terzi e a beneficio dell’Unione;
acconsentire a cancellazioni e restrizioni di ipoteca a carico di terzi e a
beneficio dell’Unione per estinzione e riduzione dell’obbligazione; rinunciare
a ipoteche e a surroghe ipotecarie, anche legali, e compiere qualsiasi altra
operazione ipotecaria, sempre a carico di terzi e a beneficio dell’Unione,
manlevando i Conservatori dei registri immobiliari da ogni e qualsiasi
responsabilità;
- provvedere,
in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione, alla riscossione, allo
svincolo e al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che, per qualsiasi
causale o titolo, sian ad essa dovuti da qualsiasi ente pubblico o privato;
- provvedere
all’emissione dei mandati che siano già stati emessi o che saranno da
emettersi, senza limitazione di tempo, a favore dell’Unione per qualsiasi somma
di capitale o per interessi a essa dovuti, sia in liquidazione dei depositi
fatti, che per ogni altra causale o titolo;
- sottoscrivere,
in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione, le condizioni di polizza, le
liquidazioni di danni e indennità, senza limiti di importo, nonché le relative
quietanze;
- sottoscrivere
i documenti relativi alle cc.dd. conformità aziendali secondo le normative di
riferimento.
2.
Entro dieci giorni dalle avvenute elezioni, il Presidente Sezionale comunica al
Presidente Nazionale e al Presidente Regionale il risultato delle elezioni
generali o parziali delle cariche sociali sezionali, nonché dati anagrafici,
qualifiche e recapiti completi di tutti gli eletti.
3.
Il Presidente Sezionale firma, nelle forme previste dal Regolamento
amministrativo-contabile e finanziario, i documenti contabili insieme al
Consigliere Delegato.
ART. 21 (S)
IL CONSIGLIO DELLA SEZIONE TERRITORIALE
1. Il Consiglio della Sezione territoriale
si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all’anno e, in via
straordinaria, quando:
a) il Presidente
lo ritenga necessario;
b) ne sia fatta richiesta dalla Direzione
Nazionale o dalla Direzione Regionale;
c) ne venga fatta
richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.
2. Il Consiglio della Sezione
territoriale:
a) elegge tra i propri componenti il Presidente
della Sezione territoriale, il Vice Presidente Sezionale e il Consigliere
Delegato sezionale che, nelle Sezioni territoriali con almeno 7 Consiglieri,
costituiscono l’Ufficio di Presidenza Sezionale, che collabora con il
Presidente e il Consiglio della Sezione territoriale per l’espletamento delle
proprie competenze con le modalità previste nel Regolamento Generale;
b) vota la sfiducia al Presidente Sezionale
su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla maggioranza dei 2/3 del
Consiglio stesso. L’approvazione della mozione comporta la decadenza immediata
dalla carica;
c) vota la sfiducia al Vice Presidente e al
Consigliere Delegato, su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla
maggioranza del Consiglio stesso. L’approvazione della mozione comporta la
decadenza immediata dalla carica;
d) è responsabile dell’attività associativa
della Sezione territoriale e promuove ogni iniziativa in favore delle persone
cieche e ipovedenti nell’ambito del proprio territorio; ogni iniziativa
esorbitante dal territorio sezionale deve essere preventivamente autorizzata
dal Consiglio Regionale o dalla Direzione Nazionale, a seconda delle rispettive
competenze;
e) predispone annualmente la relazione
sull’attività svolta e la relazione programmatica;
f) predispone
il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo;
g) nomina
l’Istituto Cassiere;
h) designa, nomina, e revoca i
rappresentanti dell’UICI in seno agli organismi e commissioni di competenza
degli Organi sezionali. Indica al Consiglio Regionale una terna di nomi per la
designazione di rappresentanti dell’UICI in organismi che operano nel
territorio della sezione, la cui nomina è di competenza degli Organi regionali;
i) delibera
sugli argomenti che il Consiglio Regionale sottopone al suo esame;
j) delibera sull’istituzione e sulla
soppressione di presidi territoriali e ne nomina il rappresentante su proposta
del Presidente Sezionale; può nominare propri referenti comunali;
k) può costituire Consigli di
Amministrazione e comitati e gestioni speciali, per la gestione di specifiche
attività, stabilendone le norme di funzionamento;
l) delibera su ogni argomento non
espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea;
m) delibera in materia di rapporti di lavoro
del personale dipendente dalla struttura sezionale in modo da comprenderne ogni
fase, dall’assunzione alla cessazione del rapporto stesso per qualunque causa;
n) nomina, su proposta del Presidente,
quando richiesto, tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio
Sezionale dei Sindaci;
o) autorizza l’accettazione con beneficio
d’inventario di lasciti mortis causa, donazioni e altri atti di liberalità
destinati alla Sezione, previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione
Nazionale, salvo per quelli di modica entità, secondo quanto previsto dal
Regolamento Generale, ed emette parere vincolante per le alienazioni di beni
immobili pervenuti per atti di liberalità o mortis causa da soggetti residenti
nel territorio della Sezione stessa;
p) costituisce, su proposta del Presidente
Sezionale, commissioni o gruppi di lavoro a livello territoriale, i cui
coordinatori partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio
della Sezione territoriale.
ART. 21 (R)
IL CONSIGLIO DELLA
SEZIONE TERRITORIALE:
CONVOCAZIONE,
COMPETENZE, INSEDIAMENTO,
ELEZIONE
DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA,
CONTROLLO
POLITICO-AMMINISTRATIVO, ENTRATE,
SPESE, BILANCI,
CASSIERE E DOCUMENTI OBBLIGATORI
1.
Nell’avviso di convocazione del Consiglio della Sezione territoriale, da
diramare almeno cinque giorni prima e, in caso d’urgenza, almeno 48 ore prima,
sono indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del
giorno dei lavori.
2.
Oltre all’avviso di convocazione vengono resi disponibili, di norma, anche con
atti separati, il verbale della seduta precedente, nonché i principali
documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno.
3.
Nei casi di richiesta di convocazione del Consiglio della Sezione secondo
quanto previsto dalle lett. b) e c) del comma 1 dell’art. 21 dello Statuto, i
richiedenti devono comunicare in tempo utile l’ordine del giorno al Presidente
Sezionale, in modo da consentirgli di convocare il Consiglio nei termini e con
le modalità previste dal presente articolo.
4.
Il Presidente ha facoltà di invitare soci sostenitori e rappresentanti di Enti
o Organismi, nonché i Coordinatori dei gruppi di lavoro e dei Comitati del
territorio di competenza.
5.
Al fine di consentire al Presidente Nazionale, al Presidente Regionale, ai loro
delegati, nonché ai Consiglieri Nazionali e Regionali soci della Sezione di
partecipare alle riunioni del Consiglio Sezionale, l’avviso di convocazione
viene inviato contestualmente anche a loro.
6.
Il Consiglio della Sezione territoriale viene insediato entro quindici giorni
dallo svolgimento dell’Assemblea Sezionale nel corso della quale è stato
eletto.
7.
Il Presidente Sezionale uscente convoca la riunione di insediamento del
Consiglio Sezionale neo eletto nel termine di cui al comma precedente.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati: al primo punto all’ordine
del giorno la verifica dei poteri, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del presente
Regolamento e, al secondo punto, l’elezione dell’Ufficio di Presidenza
Sezionale.
8.
Fino alla elezione del Presidente Sezionale, la riunione di insediamento del
Consiglio Sezionale è presieduta dal Consigliere Sezionale più anziano di
iscrizione all’Unione, o, a parità di anzianità di iscrizione, da quello più
anziano di età.
9.
Le elezioni dell’Ufficio di Presidenza vengono effettuate separatamente per
ciascuno dei suoi componenti con votazione segreta, secondo l’ordine seguente:
Presidente, Vice-Presidente, Consigliere Delegato.
10.
Il bilancio preventivo e consuntivo vengono approvati dal Consiglio Sezionale
almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea. In
conformità con quanto indicato nel Regolamento amministrativo-contabile e
finanziario, dopo lo svolgimento dell’Assemblea, il Presidente Sezionale
trasmette al Presidente Regionale i documenti finanziari corredati dal parere
del Collegio dei Sindaci, quando costituito.
11.
L’Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente nello svolgimento dei
propri compiti.
ART. 22 (S)
COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
1. Allo scopo di ampliare la
partecipazione della base associativa, sono costituiti a livello territoriale
commissioni o gruppi di lavoro tematici con funzione consultiva, conformemente
a quanto stabilito nel presente Statuto e nel Regolamento Generale. Gli Organi
regionali e sezionali devono coordinarsi con essi soprattutto per la redazione
dei documenti programmatici.
2. I gruppi giovanili sono costituiti dai
soci effettivi fino a trentacinque anni di età e dai minori rappresentati dai
soci tutori e possono essere creati anche a livello intersezionale.
ART. 22 (R)
COMMISSIONI E
GRUPPI DI LAVORO – NORME COMUNI
1.
Per ogni Sezione è costituito un Comitato Sezionale Giovani, composto da soci
effettivi eletti dai giovani appartenenti alla Sezione, in numero di tre nel
caso in cui il Consiglio della Sezione sia composto da cinque o sette
componenti, in numero di cinque, nel caso in cui il Consiglio della Sezione sia
composto da nove componenti e in numero di sette nel caso in cui il Consiglio
della Sezione sia composto da undici componenti.
2.
Il Comitato Giovani, su proposta delle Sezioni interessate e su determinazione
del competente Consiglio Regionale, può essere intersezionale; in tal caso il
numero di componenti è rapportato al Consiglio Sezionale con il maggior numero
di componenti.
3.
Per ogni Consiglio Regionale è costituito un Comitato Regionale Giovani,
composto da soci effettivi nominati in numero di uno da ciascun Comitato
Sezionale o intersezionale.
4. È
costituito un Comitato Nazionale Giovani, composto da sette soci effettivi
eletti dai Coordinatori dei Comitati Giovanili Regionali in seduta comune.
5.
Il Comitato Nazionale Giovani riunisce, almeno una volta l’anno, i Coordinatori
dei Comitati Regionali Giovani per il coordinamento delle iniziative, così come
i Coordinatori dei Comitati Regionali riuniscono almeno una volta l’anno i
Coordinatori dei rispettivi Comitati sezionali o intersezionali.
6.
Ogni Comitato elegge nel suo seno il Coordinatore.
7.
Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, relativamente ai Comitati
Giovani, i soci effettivi di età inferiore a trentacinque anni.
8.
Nell’ambito dei bilanci preventivi della Sede Nazionale, dei Consigli Regionali
e dei Consigli Sezionali sono previsti specifici stanziamenti per il
finanziamento delle iniziative a favore dei giovani.
9.
Ai Comitati dei centralinisti telefonici e dei fisioterapisti, nonché agli
altri Comitati istituiti dagli organi competenti ai sensi delle norme
statutarie e regolamentari, si estendono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.
10.
In tutti i casi di cui al presente articolo si applica il principio secondo il
quale per tutti i Comitati designati dalle Assemblee di base che non vengano
eletti entro il termine perentorio di 150 giorni decorrenti dal rinnovo delle
cariche associative, i relativi componenti verranno nominati direttamente
dall’organo competente per territorio a livello regionale e a livello locale.
ART. 23 (S)
DURATA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
1. Gli Organi dell’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS restano in carica cinque anni.
2. Gli Organi territoriali si rinnovano
nelle Assemblee Sezionali. I loro componenti sono rieleggibili, secondo quanto
disposto dal presente Statuto.
3. I componenti di qualsiasi organo
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS che compiano tre assenze
consecutive ingiustificate dalle sedute dell’organo cui appartengono decadono
automaticamente dalla carica associativa ricoperta.
ART. 23 (R)
DURATA DEGLI
ORGANI ASSOCIATIVI, PROROGHE,
SOSTITUZIONI
TEMPORANEE, RATIFICHE
1.
Salvo diversa previsione dello Statuto, gli organi collegiali o monocratici
dell’Unione restano in carica fino alla scadenza dell’organo che li ha eletti o
nominati, il quale ha facoltà anche di procedere alla loro revoca che, nel
caso, opera con effetto immediato e senza ulteriore formalità.
2.
Gli organi scaduti restano comunque in carica per il disbrigo dell’ordinaria
amministrazione, fino all’insediamento dei nuovi organi. .
3.
In tutti i casi di assenza o impedimento, comunque determinati, le funzioni del
Presidente di ciascun organo sono esercitate dal rispettivo Vice-Presidente.
4.
Le delibere adottate in caso di urgenza sono sottoposte per la ratifica
all’organo ordinariamente competente nella prima seduta utile.
5. I
componenti di qualsiasi organo dell’UICI sono tenuti a far pervenire in tempo
utile per la riunione, in nota indirizzata al Presidente dell’organo, la
giustificazione della propria eventuale assenza, attestando per iscritto sotto
la propria personale responsabilità le relative motivazioni. In mancanza,
l’assenza sarà considerata ingiustificata.
ART. 24 (S)
INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - CUMULO
DI CARICHE - DOVERI DEI TITOLARI DI CARICA -
SEGRETO DI UFFICIO
1. Il Presidente Nazionale e i componenti
la Direzione Nazionale non possono ricoprire alcuna altra carica elettiva
nell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS.
2. I Consiglieri Nazionali eletti dal
Congresso non possono ricoprire la carica di Presidente o di Vice Presidente
sia Regionale sia Sezionale.
3. I Consiglieri eletti dall’Assemblea dei
soci nel Consiglio Regionale non possono ricoprire alcuna delle cariche che
compongono l’Ufficio di Presidenza della Sezione territoriale.
4. I componenti dei Collegi dei Sindaci a
ogni livello e i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri non possono
ricoprire alcuna altra carica nell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti - ONLUS.
5. Tutte le cariche elettive degli organi
di cui all’art. 4 del presente Statuto sono incompatibili con rapporti di
lavoro dipendente, sia con le strutture territoriali di appartenenza, sia con
quegli enti nei quali l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS è
chiamata a nominare un numero di componenti pari o superiore alla maggioranza
dell’organo amministrativo o direttivo.
6. I soggetti titolari delle cariche di
cui al comma precedente possono svolgere prestazioni di lavoro autonomo e/o
altre collaborazioni retribuite in favore sia di strutture dell’UICI sia degli
altri enti di cui al comma precedente, previa autorizzazione dell’organo di
appartenenza e secondo criteri di pubblicità e trasparenza fissati dal
Regolamento Generale.
7 Il Presidente Nazionale, i Consiglieri
Nazionali, i Presidenti Regionali e i Presidenti Sezionali non possono
ricoprire la medesima carica per più di tre mandati completi consecutivi. Un
mandato si intende completo quando il componente lo abbia ricoperto
ininterrottamente per un tempo superiore alla metà dei giorni di durata
statutaria dell’organo.
8. Tutti i soggetti che ricoprono una
qualunque carica associativa all’interno dell’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti - ONLUS sono tenuti al rispetto del segreto di ufficio e delle
disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei dati personali. In caso di
infedeltà accertata si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del presente
Statuto e le relative norme del Regolamento Generale. Analogamente essi si
asterranno da atti, comportamenti e giudizi gravemente lesivi dell’immagine o
della credibilità dell’UICI.
ART. 24 (R)
INELEGGIBILITÀ,
INCOMPATIBILITÀ
E CUMULO DI
CARICHE
1.
La decadenza dalla carica viene dichiarata dal Consiglio Nazionale qualora si
tratti di componenti la struttura nazionale, dalla Direzione Nazionale qualora
si tratti delle strutture regionali e dal Consiglio Regionale qualora si tratti
delle strutture sezionali. Essa opera d’ufficio con effetto retroattivo e viene
formalizzata nella prima seduta dell’organo competente.
2.
L’accettazione di una carica incompatibile con un’altra comporta
automaticamente l’esercizio dell’opzione per la carica accettata da ultimo e la
conseguente decadenza dall’altra. In tal caso la decadenza opera con effetto
dal momento dell’accettazione della carica incompatibile.
3.
Ai sensi dell’art. 24, comma 8, dello Statuto, per "infedeltà", oltre
ai casi di cui all’art. 9, si intendono anche la violazione del segreto
d’ufficio e ogni violazione della disciplina in materia di protezione dei dati
personali.
ART. 25 (S)
VOTAZIONI ED ELEZIONI
1. Le norme concernenti le votazioni e le
elezioni nell’ambito degli Organi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti - ONLUS sono disciplinate dal Regolamento Generale nel rispetto dei
principi democratici e rappresentativi del vigente ordinamento e di tutela
delle minoranze.
2. Per l’elezione del Consiglio Nazionale
le candidature devono essere formalizzate mediante la presentazione e la
sottoscrizione di liste collegate ai candidati alla carica di Presidente
Nazionale, con le modalità previste dal Regolamento Generale.
3. Per l’elezione delle altre cariche le
candidature sono di norma formalizzate mediante la presentazione e la
sottoscrizione di liste. Nel caso di presentazione di una sola lista è
consentita la presentazione di candidature al di fuori della lista nei limiti e
con le modalità indicati nel Regolamento Generale. In assenza di liste, ogni
socio avente diritto al voto potrà esprimere libere preferenze al massimo fino
al numero dei componenti l’organo da eleggere.
ART. 25 (R)
VOTAZIONI ED
ELEZIONI, PRESENTAZIONE DELLE LISTE
E ATTRIBUZIONE DEI
SEGGI
1.
Le votazioni nell’ambito degli organi associativi avvengono, di norma, in modo
palese. Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali o riguardanti
questioni personali si tengono a scrutinio segreto.
2.
Le votazioni sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti
l’organo, salvo quanto disposto per le Assemblee Sezionali.
3. È
approvata la delibera che abbia riportato la maggioranza dei voti, salvo quanto
diversamente disposto dallo Statuto. In caso di parità di voti, il voto del
Presidente è dirimente.
4.
Se si tratta di elezioni, risulta eletto il candidato che abbia riportato il
maggior numero di voti, salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto o dal
Regolamento. In caso di parità risulta eletto il più anziano per appartenenza
continuativa all’Unione. In caso di ulteriore parità, risulta eletto il più
anziano di età.
5.
In caso di dimissioni o di vacanza comunque determinata negli organi
dell’Unione si ha la sostituzione con il subentro dei non eletti che hanno
avuto il maggior numero di voti, fino a sostituire un terzo dei componenti
l’organo inizialmente eletto. Qualora siano state presentate liste, il subentro
avverrà nell’ambito della lista dell’eletto o degli eletti da sostituire.
Quando le sostituzioni non siano possibili, anche per la già avvenuta
sostituzione di un terzo dei componenti, si procederà a nuove elezioni,
limitatamente al numero dei posti vacanti.
6.
Ove si verifichino contestualmente le dimissioni, o la vacanza comunque
determinata della maggioranza dell’organo, si procederà al suo rinnovo
integrale. In tal caso l’organo decaduto resterà in carica per l’ordinaria
amministrazione per il tempo strettamente necessario a procedere al rinnovo
dello stesso.
Elezioni alla carica di Presidente
Nazionale e Consigliere Nazionale
7. Ciascun
candidato alla carica di Presidente Nazionale deve dichiarare, all’atto della
presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per
l’elezione del Consiglio Nazionale.
8.
Ciascuna candidatura alla carica di Presidente Nazionale è collegata a una
lista, che deve comprendere un numero di candidati non superiore a 32
(trentadue) e non inferiore a 16 (sedici). Con la lista deve anche essere
indicato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente Nazionale.
9.
Nella formazione delle liste deve essere assicurata la rappresentanza di
genere, in misura non inferiore a un terzo dei candidati. Per ciascuna lista
deve essere nominato un rappresentante di lista.
10.
Ciascuna lista di candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.
La presentazione delle liste deve essere accompagnata, a pena di nullità, dalla
dichiarazione di collegamento con una candidata o un candidato alla carica di
Presidente Nazionale. Tale dichiarazione di collegamento è efficace solo se
convergente con analoga dichiarazione resa dalla candidata o candidato alla
carica di Presidente all’atto di presentazione della predetta candidatura.
11.
La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio
Nazionale e delle collegate candidature alla carica di Presidente Nazionale
deve essere sottoscritta da almeno 32 (trentadue) congressisti non candidati
nella lista stessa. Non si può sottoscrivere più di una dichiarazione di
presentazione di lista, a pena di nullità della sottoscrizione stessa.
12.
Le liste possono essere contraddistinte da una denominazione o con un simbolo.
13.
Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione
della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di Presidente
Nazionale o Consigliere Nazionale, che deve contenere anche la dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle
cause di incandidabilità previste dalla legge o dallo Statuto Sociale. Per la
compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale
formulazione.
14.
Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati e di accettazione
della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di
incandidabilità devono essere firmate dal candidato o mediante firma digitale,
o, in alternativa, con firma autografa accompagnata da copia del relativo
documento di identità, e saranno verificate dalla Commissione di garanzia di
cui ai successivi commi.
15.
Non è consentito candidarsi in più liste per l’elezione del medesimo organo,
pena la nullità della propria candidatura e il deferimento automatico ai
Probiviri che decideranno in merito prima dell’assise congressuale.
16.
L’eventuale rinuncia alla candidatura va prodotta con le stesse modalità e
negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature. Eventuali
rinunce intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti
solo sul diritto all’elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla
composizione e validità della lista.
17.
La presentazione delle candidature alla carica di Presidente Nazionale e delle
liste dei candidati alla carica di Consigliere Nazionale deve essere effettuata
entro il termine di 30 giorni prima della data di apertura del Congresso
Nazionale.
18.
In tutti i casi di cui al presente articolo la modulistica necessaria sarà
predisposta e resa disponibile a cura della Sede Nazionale.
19.
La presentazione delle candidature e delle liste va indirizzata, in unica
soluzione, alla Sede Nazionale, la quale provvede alla protocollazione,
restituendo ricevuta a firma del Segretario Generale o di un suo delegato,
nella quale devono essere indicati gli estremi del protocollo e gli allegati
alla lista.
Commissione elettorale di garanzia
20.
Con la deliberazione di convocazione del Congresso Nazionale, il Consiglio
Nazionale, a maggioranza qualificata dei quattro quinti dei propri componenti,
nomina una Commissione elettorale di garanzia, composta da tre membri effettivi
e due supplenti, soci o non soci, individuati tra persone di provata capacità e
specchiata moralità. Eventuali soci nominati nella Commissione non possono
candidarsi ad alcuna carica elettiva o altra funzione nel successivo Congresso Nazionale.
21.
La Commissione si insedia precedentemente all’atto di convocazione del
Congresso ed elegge il proprio Presidente.
22.
La Commissione elettorale di garanzia ha pieni poteri per lo svolgimento dei
seguenti compiti:
- verifica della modulistica relativa
alle operazioni di candidatura;
- esame delle candidature;
- accertamento
del rispetto dei termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale in
tema di presentazione delle candidature;
- verifica del numero dei presentatori e
regolarità delle firme;
- controllo delle dichiarazioni e della
documentazione allegata;
- controllo
della reciprocità delle dichiarazioni di collegamento tra candidato alla carica
di Presidente Nazionale e liste collegate;
- controllo dei nominativi dei candidati;
- controllo
della corretta proporzione nella rappresentanza di genere in seno a ciascuna
lista;
- comunicazione delle candidature ammesse
o non ammesse;
- definizione
di regole e di modalità di svolgimento e pubblicizzazione della campagna
elettorale nell’ambito degli organi associativi dell’Unione nel rispetto delle
norme statutarie e regolamentari, fatte salve le disponibilità di bilancio
della Sede Nazionale, anche sulla base di un eventuale fondo di rimborso spese
da conferire al termine dello svolgimento del Congresso Nazionale.
23.
La Commissione è supportata nel proprio operato dagli uffici della Sede
Nazionale.
24.
La Commissione comunica l’ammissione, l’eventuale esclusione, o ogni altra
decisione in merito alle candidature entro il termine di 5 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione. Tali comunicazioni sono rese pubbliche
tramite il sito web dell’Unione e sono indirizzate al rappresentante di lista.
25.
Al termine delle operazioni di cui al comma precedente, la Commissione assegna
per sorteggio un numero d’ordine a ciascuna lista.
26.
Unicamente nel caso in cui, a seguito di una mancata ammissione ai sensi del
presente articolo, la lista comprenda un numero di candidati inferiore a quello
previsto dal comma 9, la Commissione notifica immediatamente la circostanza al
rappresentante di lista che potrà provvedere entro il termine perentorio di 4
giorni alla integrazione della lista attraverso la presentazione di altra
candidatura secondo le modalità previste nel presente articolo.
27.
Contro il provvedimento motivato di esclusione assunto dalla Commissione, i
rappresentanti di lista possono ricorrere alla medesima Commissione per il
riesame della decisione, entro il termine perentorio di quattro giorni dalla
comunicazione del provvedimento. La Commissione emette decisione definitiva e
inappellabile nei quattro giorni successivi. In mancanza di espressa decisione
il ricorso dovrà intendersi respinto.
Nullità delle schede votate
28.
Si ha la nullità totale della scheda votata nei seguenti casi:
a) quando
la scheda presenta scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile
che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
b) quando
la volontà dell’elettore si è manifestata in modo non univoco e non c’è
possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né il
candidato alla carica, né la lista di candidati Consiglieri prescelti;
c) nel
caso siano espresse più preferenze di quanto consentito, ovvero preferenze per
persone non candidate, ovvero preferenze per candidati di liste diverse.
Nullità delle preferenze espresse
29.
La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di Presidente
Nazionale determina, in ogni caso, la nullità sia del voto di lista che dei
voti di preferenza espressi nella scheda.
30. I
voti di preferenza dovranno rispecchiare le proporzioni relative alla parità di
genere, in ragione di almeno un terzo e due terzi. In caso contrario, tutte le
preferenze saranno nulle. La nullità dei voti di preferenza non annulla
comunque il voto alla lista, né quello al candidato Presidente, se validamente
espressi.
31.
La nullità del voto di lista determina, in ogni caso, la nullità dei voti di
preferenza.
Attribuzione dei voti e dei seggi
32.
Il voto si esprime su unica scheda nella quale indicare il nome del candidato
Presidente, il numero della lista prescelta ed eventuali preferenze. Per i
Consiglieri Nazionali potrà essere espresso un numero di preferenze massimo
pari a quattro candidati della stessa lista, in ragione di un massimo di due
per ciascun sesso, a pena di nullità delle preferenze in eccedenza.
33.
Il voto alla lista si intende attribuito anche al candidato Presidente
collegato. Il voto espresso solo per il Presidente non va ad alcuna delle
liste.
34.
La ripartizione del numero dei seggi viene effettuata sulla base dei voti
riportati dal candidato Presidente.
35.
Viene eletto Presidente Nazionale il candidato alla carica che ha ottenuto il
maggior numero di voti.
36.
Vengono attribuiti alla lista collegata al candidato Presidente che risulta
eletto almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio Nazionale, pari a
quindici.
37.
I restanti nove seggi sono ripartiti fra tutte le liste con il sistema
proporzionale. L’eventuale primo seggio di ciascuna lista soccombente è
attribuito al candidato alla carica di Presidente Nazionale a essa collegato.
38.
Qualora il candidato Presidente risultato eletto abbia ottenuto meno del 60 per
cento dei voti espressi, i seggi rimanenti, sempre nella misura di nove e
sempre con il sistema proporzionale, vengono ripartiti solo tra le liste
soccombenti.
39.
Dopo l’assegnazione dei seggi a ciascuna lista, vengono proclamati eletti
Consiglieri Nazionali i relativi candidati, secondo la graduatoria decrescente
formulata in base alle preferenze ottenute da ciascuno.
Altre elezioni
40.
Per elezioni che non riguardino il Consiglio Nazionale le candidature sono di
norma formalizzate mediante la presentazione e la sottoscrizione di liste. Per
le elezioni di competenza del Consiglio Regionale e del Consiglio Sezionale si
applicano le disposizioni previste per la elezione degli organi nazionali in
quanto compatibili.
41.
Qualora sia stata presentata una sola lista, o non sia stata presentata alcuna
lista, è data la facoltà di presentare candidature al di fuori della lista.
Tali candidature devono essere presentate e accettate per iscritto prima
dell’inizio delle operazioni di voto.
42.
In caso non siano state presentate liste possono essere espresse preferenze non
superiori ai componenti da eleggere. In caso di presentazione di una o più
liste possono essere espresse preferenze per non più di un terzo dei componenti
da eleggere, comunque tutti appartenenti alla stessa lista. Nel caso di
presentazione di una sola lista e di candidature fuori lista le preferenze
possono essere espresse o per i candidati appartenenti alla lista o per i
candidati fuori lista, ma non per entrambi, a pena di nullità della scheda ai
sensi del comma 29.
43.
Lo spoglio dei voti sarà effettuato da un collegio di scrutinatori composto da
almeno cinque componenti, di cui almeno due non vedenti che abbiano accertata
conoscenza del sistema Braille.
44.
I seggi vengono ripartiti con il metodo maggioritario nel modo seguente:
a) nel
caso di assenza di liste i seggi vengono ripartiti in base alle preferenze espresse;
b) nel
caso di presentazione di una lista e candidature fuori lista la lista ottiene
un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti e comunque non meno di due
terzi dei componenti da eleggere. I rimanenti seggi vengono attribuiti in base
alle preferenze ottenute;
c) nel
caso di presentazione di due liste i seggi vengono ripartiti proporzionalmente
ai voti, ma con riserva di un minimo dei due terzi dei seggi per la lista
maggioritaria;
d) nel
caso di presentazione di più di due liste i seggi vengono ripartiti
proporzionalmente in base ai voti ottenuti da ciascuna lista; alla lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti sono comunque riservati i due terzi dei
seggi. I seggi restanti sono ripartiti solo fra le altre liste.
45.
Per l’elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio Centrale dei Sindaci
non è richiesta la presentazione di liste, né di candidature (che possono
comunque essere presentate), ferma restando la facoltà dei Consiglieri
Nazionali di esprimere intenzioni di voto.
46.
Per le elezioni di competenza dell’Assemblea Sezionale le liste di candidati
dovranno essere depositate presso la segreteria sezionale entro le ore 12 del
decimo giorno precedente l’Assemblea. Le liste devono essere sottoscritte
presso gli uffici sezionali alla presenza di persona specificamente incaricata
dal Consiglio Sezionale, oppure davanti ad un notaio o ad altro pubblico
ufficiale abilitato.
47.
Ai sensi del comma precedente, le liste per le elezioni di competenza
dell’Assemblea Sezionale devono essere presentate:
-
per le Sezioni fino a 250 soci da almeno 10 soci effettivi;
-
per le Sezioni fino a 500 soci da almeno 15 soci effettivi;
-
per le Sezioni fino a 1500 soci da almeno 20 soci effettivi;
-
per le Sezioni con oltre 1.500 soci da almeno 30 soci effettivi.
48.
Le liste presentate dovranno comprendere un numero di candidati non superiore
al numero dei Consiglieri da eleggere aumentato di un terzo e non inferiore ai
due terzi degli stessi. Nella formazione delle liste deve essere assicurata la
rappresentanza di genere in misura non inferiore a un terzo dei candidati. Per
ciascuna lista deve essere nominato un rappresentante di lista.
49.
Le eventuali candidature singole vanno presentate al Presidente della Sezione
coadiuvato dal segretario sezionale, o da altra persona incaricata dal
Consiglio Sezionale, prima che sia disposto l’inizio delle operazioni di voto.
L’ammissibilità delle candidature, una volta accettata dai candidati, è
disposta dal Presidente dell’organo competente. In caso di contestazione decide
l’organo competente alla elezione.
50.
Non è ammesso candidarsi in più liste per lo stesso organo.
51.
I candidati dovranno dichiarare la loro accettazione, sottoscrivendola alla
presenza di una delle persone indicate nel comma 47.
52.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria deve indicare
una o più persone delegate dal Consiglio Sezionale a raccogliere le firme di
cui al precedente comma, nonché i giorni e l’orario in cui tale persona sarà a
disposizione dei soci.
53.
Per le votazioni a scrutinio segreto il votante potrà, a sua scelta, avvalersi
della scrittura in Braille o di quella usuale, cosiddetta in “nero”.
54.
Le schede dovranno essere di dimensioni e colori diversi per ciascun tipo di
votazione.
55.
Nelle elezioni, le schede recano la scritta “Elezioni per…” seguita dalla
denominazione dell’organo da eleggere.
56.
Il Presidente del seggio controlla che durante le elezioni una stessa persona
non assista più di due elettori.
57.
Le liste presentate a norma dei commi precedenti sono numerate per sorteggio,
alla scadenza del termine di presentazione.
58.
Il Presidente del collegio scrutinante, prima dell’inizio delle operazioni di
voto, comunica agli elettori i nominativi contenuti in ciascuna lista, nonché
il numero della lista di appartenenza.
59.
Le operazioni di voto debbono essere organizzate in modo tale da garantire la
segretezza del voto stesso e la libertà dell’elettore.
60.
Nei casi in cui Statuto e Regolamento prevedano un quoziente che nelle singole
fattispecie determini numeri non interi,
le espressioni “almeno” o analoghe, vanno intese nel senso che si procede ad arrotondamento per eccesso; le
espressioni “non superiori a” o analoghe, vanno intese nel senso che si procede
ad arrotondamento per difetto. Negli altri casi la frazione di punto superiore
a 0,50 si intende da arrotondare per eccesso, mentre la frazione di punto fino
a 0,50 si intende da arrotondare per difetto.
ART. 26 (S)
RICORSI GERARCHICI
1. I ricorsi gerarchici sono così
disciplinati:
a) avverso gli atti della Sezione
territoriale il ricorso va presentato alla Direzione Regionale, che decide in
primo grado, e al Consiglio Regionale, che decide in secondo grado;
b) avverso gli atti del Consiglio Regionale
il ricorso va presentato alla Direzione Nazionale che decide in primo grado e
al Consiglio Nazionale che decide in secondo grado;
c) avverso gli atti della Direzione
Nazionale il ricorso va presentato al Consiglio Nazionale.
2. Le decisioni adottate in secondo grado
e quelle comunque adottate dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio Regionale
sono inappellabili.
3. I termini per la presentazione e
l’esame dei ricorsi sono disciplinati dal Regolamento Generale.
4. I ricorsi presentati senza il rispetto
di quanto previsto dai precedenti commi sono inammissibili.
ART. 26 (R)
RICORSI GERARCHICI
1.
Salvo che non sia diversamente stabilito dallo Statuto e dal Regolamento,
contro i provvedimenti adottati dagli Organi dell’Unione, chiunque vi abbia
interesse può presentare ricorso all’organo collegiale gerarchicamente
superiore.
2.
Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla adozione o dalla
piena conoscenza dell’atto e, comunque, non oltre sei mesi dalla adozione del
provvedimento impugnato.
3. I
provvedimenti adottati in violazione di norme statutarie o di principi generali
dell’ordinamento sono sempre impugnabili.
4.
Una volta pervenuto il ricorso, entro quindici giorni devono essere chieste
all’organo impugnato le controdeduzioni, che devono pervenire entro quindici
giorni dalla richiesta.
5.
L’organo chiamato a esaminare il ricorso deve pronunciarsi entro sessanta
giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni, nel caso di Consiglio
Sezionale, Regionale e Direzione Nazionale ed entro centoottanta giorni per il
Consiglio Nazionale.
6.
Fino all’annullamento o revoca, gli atti impugnati non perdono la loro
efficacia, salvo che l’organo giudicante, su istanza del ricorrente, ne
sospenda l’esecuzione in caso di comprovato pregiudizio grave e irreparabile.
ART. 27(S)
MODIFICHE DELLO STATUTO
1. Le modifiche allo Statuto possono
essere proposte, nelle forme indicate dal Regolamento Generale:
a) dalla Direzione Nazionale;
b) dal Consiglio Nazionale;
c) dai Consigli Regionali e dai Consigli
delle Sezioni territoriali;
d) da almeno dieci congressisti.
2. L’apposita Commissione congressuale
coordina le proposte, delibera sulla loro ammissibilità e le sottopone al voto
del Congresso.
3. Si considerano approvate le proposte
che ottengano in Congresso il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti l’organo.
ART. 27 (R)
MODIFICHE DELLO
STATUTO
1.
Le proposte di modifica dello Statuto, eccettuate quelle di cui all’art. 27,
comma 1, lett. d) dello Statuto, redatte in forma articolata di emendamenti,
devono pervenire alla Direzione Nazionale almeno due mesi prima della data di
inizio del Congresso. Le proposte dei congressisti devono pervenire al
Presidente del Congresso entro il termine di ventiquattro ore dall’apertura del
Congresso.
2.
La Commissione congressuale per le modifiche statutarie coordina tutte le
proposte, delibera sulla loro ammissibilità e le sottopone al voto del
Congresso.
3.
Il Presidente del Congresso, per ogni emendamento, dà la parola al coordinatore
della Commissione per una breve illustrazione, concede un intervento a favore e
uno contro da parte dei congressisti e lo sottopone al voto. L’emendamento
risulta approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta
dell’organo.
ART. 28 (S)
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI
1. Lo scioglimento dell’Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS può essere deliberato dal Congresso
Nazionale con la maggioranza dei 3/4 dei componenti l’organo.
2. In caso di scioglimento, per qualunque
causa, il patrimonio dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS
sarà devoluto, con le modalità che saranno previste nell’atto di scioglimento,
ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero a fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma
190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta
dalla legge.
3. Durante la vita dell’Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS è fatto assoluto divieto di distribuire
anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per
legge o siano effettuate ad altra ONLUS, facente parte, per legge, statuto o
regolamento, della medesima ed unitaria struttura.
4. Per gli effetti di cui al precedente
comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o avanzi
di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli
Organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino
per l’organizzazione e ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni
liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed
ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi
direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni
più favorevoli in ragione della loro qualità.
b) l’acquisto di beni o servizi per
corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro
valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli
Organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori
al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L. 21
giugno 1995, n. 239, convertito dalla Legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive
modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle
società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi
dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi,
in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti rispetto al
tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori
dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
ART. 29 (S)
VIGENZA DELLO STATUTO
1. In caso di modifiche alle norme
statutarie decise dal Congresso Nazionale, sino al completamento del
procedimento di approvazione delle stesse da parte delle autorità competenti ai
sensi delle normative vigenti, resta in vigore a tutti gli effetti il
precedente testo dello Statuto.