Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus
Consiglio Regionale della Sardegna

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STATUTO SOCIALE

E

REGOLAMENTO GENERALE

 

 

DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI

E DEGLI  IPOVEDENTI - ONLUS

 

 

2016

 

 

 

STATUTO SOCIALE DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI-ONLUS

 

LO STATUTO DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI-ONLUS E’ STATO DELIBERATO DAL XXIII CONGRESSO NAZIONALE IN DATA 7/11/2015. LE MODIFICHE SONO STATE ISCRITTE DALLA PREFETTURA DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO  NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE AI SENSI DELL’ART. 2 DEL DPR 10/02/00 N. 361 (COMUNICAZIONE 18/05/2016 - PROT. N.  0162902/2016 - AREA IV - URPG)

 

 

REGOLAMENTO GENERALE

 

IL REGOLAMENTO GENERALE DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI-ONLUS E’ STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE CON DELIBERA N. 13 IN DATA 27/11/2016.

 

 

AVVERTENZE

 

IL PRESENTE OPUSCOLO CONTIENE ALTERNATIVAMENTE GLI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE (N. 29) E DEL REGOLAMENTO GENERALE.

TALE ALTERNANZA VIENE MENO QUANDO GLI ARTICOLI DELLO STATUTO NON SONO REGOLAMENTATI, NEL QUALE CASO UN ARTICOLO DELLO STATUTO SUCCEDE AD UN ALTRO ARTICOLO DELLO STATUTO.

GLI ARTICOLI DELLO STATUTO SONO CONTRADDISTINTI DALLA SIGLA (S), MENTRE QUELLI DEL REGOLAMENTO DALLA SIGLA (R) E SONO DIVERSIFICATI ANCHE NEI CARATTERI DI SCRITTURA.

INDICE

 

Art.  1 (S)              Costituzione, Sede, Rappresentanza,

                              Rapporto associativo                                                Pag.           8

Art.  1 (R)              Natura Giuridica                                                      "          9

Art.  2 (S)              Scopi                                                                       "          9

Art.  3 (S)              Categorie, Diritti e Doveri dei Soci                          "          10

Art.  3 (R)              Ammissione a socio, diritti e doveri

                              dei Soci, cause di ineleggibilità,

                              verifica dei poteri                                                     "          11

Art.  4 (S)              Organizzazione                                                          "          16

Art.  4 (R)              Spese di funzionamento degli organi

                              associativi                                                                "          17

Art.  5 (S)              Competenze, convocazione e

                              organizzazione del Congresso Nazionale                   "          20

Art.  5 (R)              Composizione del Congresso, invio

                              nominativi dei delegati, organizzazione

                              del Congresso, votazioni e verbale                           "          21

Art.  6 (S)              Competenze del Presidente Nazionale e

                               rappresentanza legale dell’Unione Italiana

                               dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus                        "          22

Art.  6 (R)              Il Presidente Nazionale                                            "          23

Art.  7 (S)              Composizione, convocazione e

                              competenze del Consiglio Nazionale                        "          23

Art.  7 (R)              Composizione e convocazione del

                              Consiglio Nazionale, votazioni e opzioni                 "          25

Art.  8 (S)              Composizione, convocazione e

                              competenze della Direzione Nazionale           "        27

Art.  8 (R)              Direzione Nazionale: integrazione

                              componenti, rinnovo, convocazione e

                              competenze                                                              "          29

Art.  9 (S)              Composizione, competenze del Collegio

                              dei Probiviri e sanzioni disciplinari                          "          31

Art.  9 (R)              Collegio dei Probiviri                                              "          31

Art.  10 (S)           Patrimonio sociale e risorse finanziarie                    "          32

Art.  10 (R)           Il Patrimonio, Entrate                                               "          33

Art.  11 (S)           Composizione e competenze

                               dei Collegi dei Sindaci                                            "          35

Art.  11 (R)           Composizione dei Collegi dei Sindaci                      "          36

Art.  12 (S)           L’istituto Cassiere                                                    "          36

Art.  13 (S)           Nomina e compiti del Segretario Generale               "          36

Art.  13 (R)           Nomina, compiti del Segretario Generale

                              e sue mansioni                                                         "          37

 Art.  14 (S)          Organizzazione su base regionale                            "          37

Art.  14 (R)           Organizzazione regionale: spese

                              per la sede regionale                                                "          38

Art.  15 (S)           Il Presidente Regionale                                            "          38

Art.  15 (R)           Il Presidente Regionale                                            "          39

Art.  16 (S)           Il Consiglio Regionale                                             "          41

Art.  16 (R)           Competenze del Consiglio Regionale,

                              Assemblea regionale dei Quadri Dirigenti                "          42

Art.  17 (S)           La Direzione Regionale                                           "          44

Art.  17 (R)           Competenze della Direzione Regionale                    "          46

Art.  18 (S)           Organizzazione della Sezione Territoriale                "          47

Art.  19 (S)           L’Assemblea della Sezione Territoriale                    "          47

Art.  19 (R)           Assemblea della Sezione Territoriale: avviso

                              di convocazione, diritto di partecipazione,

                              competenze, compiti del Presidente,

                              sospensione                                                             "          49

Art.  20 (S)           Il Presidente della Sezione Territoriale           "        51

Art.  20 (R)           Il Presidente della Sezione Territoriale           "        52

Art.  21 (S)           Il Consiglio della Sezione Territoriale                      "          54

Art.  21 (R)           Il Consiglio della Sezione Territoriale:

                              convocazione, competenze, insediamento,

                              elezione dell’Ufficio di Presidenza,

                              controllo politico-amministrativo, entrate,

                              spese, bilanci, cassiere e

                              documenti obbligatori                                              "          56

Art.  22 (S)           Commissioni e Gruppi di lavoro                              "          57

Art.  22 (R)           Commissioni e Gruppi di lavoro

                                - Norme comuni                                                    "          57

Art.  23 (S)           Durata degli Organi associativi                                "          59

Art.  23 (R)           Durata degli Organi associativi,

                              proroghe, sostituzioni temporanee,

                              ratifiche                                                                   "          59

Art.  24 (S)           Ineleggibilità e incompatibilità -

                              cumulo di cariche - doveri dei titolari

                              di carica - segreto di ufficio                                     "          60

Art.  24 (R)           Ineleggibilità, incompatibilità

                              e cumulo di cariche                                                  "          61

Art.  25 (S)           Votazioni ed elezioni                                               "          61

Art.  25 (R)           Votazioni ed elezioni, presentazione

                              delle liste e attribuzione dei seggi                             "          62

Art.  26 (S)           Ricorsi gerarchici                                                     "          70

Art.  26 (R)           Ricorsi gerarchici                                                     "          70

Art.  27 (S)           Modifiche dello Statuto                                            "          71

Art.  27 (R)           Modifiche dello Statuto                                            "          71

Art.  28 (S)           Scioglimento e devoluzione dei beni                        "          72

Art.  29 (S)           Vigenza dello Statuto                                               "          73

 

 

 

TESTO COORDINATO STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

 

 

ART. 1 (S)

COSTITUZIONE, SEDE, RAPPRESENTANZA,

RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS, fondata a Genova il 26 ottobre 1920, eretta in ente morale con R.D. 29 luglio 1923, n. 1789, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978, ha la propria sede nazionale e legale in Roma, Via Borgognona, 38, cap 00187 e assume la denominazione di “Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS” (acronimo UICI).

2. Nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l’UICI utilizza la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero l’acronimo “ONLUS”.

3. L’UICI è posta sotto la vigilanza del Ministero dell’Interno, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali delle persone cieche e ipovedenti a essa riconosciute con D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047 e confermate con D.P.R. 23 dicembre 1978.

4. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS può aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali per il conseguimento degli scopi associativi. Esplica la propria opera con apartiticità e aconfessionalità, ispirandosi ai principi della democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana, dell’Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

5. L’UICI attua per i soci effettivi una disciplina uniforme del rapporto associativo e modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto, con esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per l’elezione degli organi sociali. Garantisce la libera eleggibilità dei propri organi, osservando il principio del voto singolo e adotta il principio della sovranità della Assemblea dei soci.

 

ART. 1 (R)

NATURA GIURIDICA

1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS è iscritta nel Registro delle persone giuridiche, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e  ss. mm. ii. e al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e ss. mm. ii.

 

ART. 2 (S)

SCOPI

1. Scopo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS, che opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l’inclusione delle persone cieche e ipovedenti nella società.

2. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS promuove e attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative e l’edizione di periodici informativi, ogni iniziativa a favore delle persone cieche e ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d’interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime.

3. In particolare:

a)       favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali delle persone cieche e ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l’inclusione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi a tutela della non discriminazione sulla base delle disabilità;

b)       promuove ed attua, anche in collaborazione con enti esterni, iniziative e azioni per la prevenzione della cecità, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale delle persone cieche e ipovedenti, nonché per la ricerca medico-scientifica e tecnologica finalizzata, in particolare, al settore oftalmologico e neuro-oftalmologico;

c)       promuove e attua iniziative per l’educazione e l’istruzione delle persone cieche e ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale;

d)       promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per le persone cieche e ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l’attività professionale in forme individuali e cooperative, nonché fornendo assistenza ai lavoratori ciechi e ipovedenti nell’ambito del rapporto di lavoro;

e)       attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità delle persone cieche e ipovedenti, con particolare attenzione alle persone con disabilità aggiuntive e alle persone anziane;

f) opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la disponibilità di strumenti avanzati e di soluzioni d’avanguardia, favorendo anche la ricerca scientifica e tecnologica di settore;

g)       promuove, favorisce e organizza le attività sportive volte allo sviluppo psicofisico delle persone cieche e ipovedenti, anche in collaborazione con altri organismi;

h)       favorisce la costituzione e lo sviluppo di cooperative sociali, aderendovi in qualità di socio con propri finanziamenti.

4. È fatto divieto, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 5, del D. Lgs 4.12.1997, n. 460, di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, a eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

 

 

 

ART. 3 (S)

CATEGORIE, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS comprende quattro categorie di soci: effettivi, tutori, sostenitori e onorari:

a)       soci effettivi sono i cittadini ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti, così come individuati dalla normativa vigente, secondo quanto specificato nel Regolamento Generale;

b)       soci tutori sono sia i legali rappresentanti dei minori e degli interdetti giudiziali, sia i curatori dei minori emancipati e degli inabilitati;

c)       soci sostenitori sono tutti i cittadini che contribuiscono economicamente all’attività dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS o che prestano la loro opera gratuita, a vario titolo, in favore della stessa;

d)       soci onorari sono coloro che rendono particolari servigi all’organizzazione e alle persone cieche e ipovedenti o che illustrano la categoria con la loro attività nel campo sociale culturale e scientifico.

2. Possono essere soci dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS anche i ciechi e gli ipovedenti stranieri residenti sul territorio nazionale. I soci di nazionalità italiana residenti all’estero hanno gli stessi diritti e doveri dei soci residenti in Italia.

3. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, nel rispetto delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

4. I soci effettivi e i soci tutori hanno il dovere di pagare la quota associativa, con le modalità previste dal Regolamento Generale.

5. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i soci effettivi maggiorenni e i soci tutori, purché in regola con il pagamento della quota associativa al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di svolgimento delle elezioni, se già iscritti, e comunque in regola con il pagamento della quota dell’anno in corso, in tutti i casi.

6. Possono essere eletti alle cariche di Presidente e di Vice Presidente a tutti i livelli i soci effettivi maggiorenni che abbiano maturato almeno due anni continuativi di anzianità associativa al 31 dicembre dell’anno precedente l’elezione. Possono, altresì, essere eletti alla carica di Consigliere a tutti i livelli i soci che abbiano maturato almeno un anno di anzianità associativa al 31 dicembre dell’anno precedente l’elezione.

7. I soci tutori non possono ricoprire le cariche di Presidente e di Vice Presidente.

8. Le persone vedenti maggiorenni possono essere elette nei Consigli delle Sezioni territoriali fino a un terzo dei componenti e nei Collegi dei Sindaci senza limitazioni di numero. Vanno esclusi dal computo di 1/3 dei componenti i soci tutori.

9. Non è eleggibile chi non è in godimento dei diritti civili e politici.

 

ART. 3 (R)

AMMISSIONE A SOCIO, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI,

CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, VERIFICA DEI POTERI

 

1. Si acquista la qualità di socio effettivo, socio tutore e socio sostenitore con l’ammissione deliberata dal Consiglio della Sezione territorialmente competente.

2. Per l’iscrizione a socio effettivo e socio tutore occorre presentare domanda in carta libera nella quale vanno dichiarati sotto la propria responsabilità: le generalità, la cittadinanza, la residenza, lo stato civile e di famiglia. Alla domanda vanno allegate due fotografie, nonché copia del referto della Commissione medico-legale di prima istanza per gli accertamenti oculistici o di verifica, ovvero certificato rilasciato da un oculista del Servizio Sanitario Nazionale, o di altro Servizio convenzionato, o comunque accreditato secondo la normativa vigente, oppure copia del libretto di pensione di cieco civile autenticata da persona a ciò designata dal Presidente della Sezione.

3. Per l’iscrizione a socio tutore la domanda va corredata, oltre che dai documenti di cui al comma 2, relativi ad uno dei soggetti di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) dello Statuto, anche da copia della certificazione relativa alla titolarità della legale rappresentanza.

4. Chiunque per qualsiasi ragione desideri iscriversi in Sezione diversa da quella della propria residenza deve farne motivata domanda alla Sezione prescelta.

5. Il Consiglio Sezionale delibera in merito alla richiesta di cui al comma 4 nella seduta successiva alla data di ricezione della domanda di iscrizione e con effetto dalla data risultante dal protocollo in arrivo. Qualora il Consiglio Sezionale nella prima seduta utile dalla data di presentazione della domanda non adotti il provvedimento, l’iscrizione opera di diritto in applicazione del meccanismo del silenzio-assenso. I nuovi iscritti ammessi tra ottobre e dicembre pagano la quota associativa a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione e, fino ad allora, ricevono la tessera priva del bollino di pagamento.

6. Salvo i casi di cui al comma 4, il cambiamento di residenza dei soci comporta il trasferimento alla Sezione di nuova residenza. Il trasferimento va comunicato dal socio alla Sezione presso la quale lo stesso si trasferisce, che provvede a notificarlo alla Sezione di provenienza e alla Sede Nazionale. La Sezione di provenienza, entro trenta giorni, provvede alla spedizione del fascicolo personale del socio e abilita l’accesso ai relativi dati personali contenuti nell’anagrafe unica nazionale. Trascorso tale termine, la Sede Nazionale provvederà d’ufficio ai predetti adempimenti.

7. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo delle cariche associative i trasferimenti sono ammessi solo per cambio di residenza o documentati motivi di studio e di lavoro. In tutti gli altri casi, essi avranno efficacia solo dal giorno successivo alla proclamazione dei nuovi eletti.

8. In caso di trasferimento temporaneo di domicilio il socio comunica tempestivamente il nuovo recapito alla Sezione territorialmente competente, che provvederà a fornire tutti i servizi associativi, ferma restando l’iscrizione nella Sezione di provenienza.

9. Nella prima seduta di ogni anno il Consiglio Sezionale procede a una verifica della situazione dei soci e provvede, mediante l’adozione di formale e documentata deliberazione, agli adempimenti previsti dalle norme statutarie e regolamentari in caso di morosità, decadenza, decessi, nuove iscrizioni e trasferimenti. Nella stessa sede potrà essere decisa ogni altra opportuna azione di sollecito nei confronti degli associati morosi, come previsto anche dal successivo comma 19.

10. I soci residenti all’estero indicano la Sezione presso la quale intendono essere iscritti. In mancanza di tale indicazione l’iscrizione avviene presso la Sezione di Roma.

11. Ai soci effettivi e tutori viene rilasciata tessera sociale con fotografia. La tessera deve essere convalidata annualmente, salvo il caso di cui al comma 5. Ai soci sostenitori viene rilasciata apposita tessera dalla Sezione di appartenenza.

12. Tutti i dati personali dei soci dell’Unione sono contenuti in una banca dati denominata “Anagrafe Unica Nazionale” dotata di software operativo che consente la visualizzazione e la modifica dei dati stessi a ciascuno dei soggetti individuati come responsabili ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii. e alle persone da essi autorizzate, a seconda della relativa competenza territoriale.

13. Entro dieci giorni la Sezione territoriale provvede ad apportare ogni variazione relativa ai soci di propria competenza nell’anagrafe unica nazionale.

14. L’anzianità associativa si calcola dalla data di iscrizione, considerando solo gli anni per i quali è stata pagata la quota associativa, ancorché in ritardo.

15. La qualità di socio onorario è attribuita con delibera del Consiglio Nazionale, su proposta motivata dei Consigli Sezionali, Regionali o della Direzione Nazionale.

16. I soci effettivi e tutori hanno il dovere di pagare annualmente la quota associativa alla Sezione di appartenenza. Essa decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e non è assolutamente frazionabile. Per i sottoscrittori di delega di pagamento della quota associativa sulle provvidenze erogate dall’INPS valgono le modalità previste dalla normativa vigente e dalla apposita convenzione eventualmente in essere con l’Istituto.

17. In caso di morosità, determinata dal mancato pagamento della quota associativa nell’anno in corso, il socio è sospeso dall’attività associativa secondo quanto previsto dai commi seguenti. Al socio effettivo o tutore moroso sospeso dall’attività associativa è comunque inviato l’avviso di convocazione alle Assemblee e alle riunioni degli organi di appartenenza, ma lo stesso potrà esercitare i diritti di socio solo se in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso e di eventuali altre annualità pregresse non pagate.

18. Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione da parte del socio. Qualora il socio intenda recedere dal rapporto associativo con l’Unione, egli/ella dovrà presentare apposita domanda di cancellazione indirizzata al Presidente della Sezione territorialmente competente. La cancellazione decorrerà dalla data della deliberazione del Consiglio Sezionale.

19. La qualità di socio si perde per persistente morosità deliberata dal Consiglio della Sezione territorialmente competente. La persistente morosità consiste nel mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, escluso l’anno in corso. La Segreteria Sezionale redige l’elenco completo degli iscritti morosi e lo rende disponibile per il Consiglio Sezionale in tempo utile per la prima seduta di ogni anno, al fine di procedere alle opportune azioni di sollecito o cancellazione ai sensi del precedente comma 9.

20. In caso di morosità il Consiglio Sezionale, nella medesima seduta di cui al comma 9, dovrà dare inizio automaticamente al procedimento di sospensione, informandone il socio e prevedendo una sua eventuale audizione, oltre a ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per valutare la situazione. Il procedimento di sospensione dovrà concludersi entro tre mesi e, comunque, non prima del 30 aprile dell’anno in corso.

21. Per evitare o interrompere il procedimento di sospensione, il socio interessato dovrà farne esplicita richiesta al Consiglio con nota protocollata in Segreteria, alla quale dovrà essere allegata ricevuta di versamento della quota associativa.

22. La reintegrazione del socio sospeso, in applicazione delle norme precedenti, avverrà dopo esplicita richiesta dello stesso al Consiglio con nota protocollata in Segreteria e dovrà essere espressamente indicata nel verbale di seduta, al quale dovrà essere allegata la prova dell’avvenuto versamento della quota.

23. In deroga a quanto prescritto nel presente Regolamento, il Consiglio, con motivata deliberazione, potrà non dar corso all’applicazione del procedimento di sospensione, per gravi e giustificate ragioni provate dall’iscritto.

24. Ogni organo collegiale, salvo quanto diversamente disciplinato, nella sua prima riunione procede alla verifica delle condizioni di eleggibilità dei suoi componenti. Qualora una causa di ineleggibilità sopravvenga nel corso del mandato, l’organo competente ai sensi dell’art. 24 dello Statuto delibera la decadenza del componente.

25. Coloro che risultano eletti, entro otto giorni dalla proclamazione, salvo i termini diversamente stabiliti dal presente Regolamento, devono dichiarare per iscritto, pena la decadenza, la loro accettazione dell’elezione e il possesso dei diritti civili e politici, utilizzando l’apposito modello reso disponibile dalla Sede Nazionale. L’assunzione delle funzioni nel termine di cui sopra equivale ad accettazione tacita della carica.

26. Le dimissioni da una delle cariche di cui all’art. 4 dello Statuto, indirizzate al rispettivo organo di appartenenza, devono essere presentate personalmente e assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci al momento della protocollazione. Il Presidente Nazionale presenta le proprie dimissioni al Consiglio Nazionale. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ai sensi di legge e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

27. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione delle dimissioni si procede alla surroga dei componenti dimissionari, seguendo l’ordine di graduatoria dei non eletti.

28. In caso si debba procedere a elezioni sostitutive, esse avranno luogo nella prima seduta utile dell’organo. Non si dà luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento dell’organo a norma dell’art. 25 del presente Regolamento.

 

ART. 4 (S)

ORGANIZZAZIONE

1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS è una organizzazione associativa a carattere unitario costituita da una struttura nazionale, da strutture regionali e da strutture territoriali sezionali dotate di specifiche forme di autonomia definite dal presente Statuto e dal Regolamento Generale, anche in conformità con l’ordinamento amministrativo vigente.

2. Sono Organi della struttura nazionale:

a)       il Congresso Nazionale;

b)       il Presidente Nazionale;

c)       il Consiglio Nazionale;

d)       la Direzione Nazionale;

e)       il Collegio dei Probiviri;

f) l’Assemblea nazionale dei quadri dirigenti;

g)       il Collegio Centrale dei Sindaci.

3. Sono organi delle strutture regionali:

a)       il Presidente Regionale;

b)       il Consiglio Regionale;

c)       la Direzione Regionale;

d)       l’Assemblea regionale dei quadri dirigenti;

e)       il Collegio Regionale dei Sindaci.

4. Sono organi delle strutture territoriali sezionali:

a)       l’Assemblea della Sezione territoriale;

b)       il Presidente della Sezione territoriale;

c)       il Consiglio della Sezione territoriale;

d)       l’Ufficio di Presidenza della Sezione territoriale, quando previsto;

e)       il Collegio dei Sindaci della Sezione territoriale, quando previsto.

5. La struttura organizzativa dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS terrà conto di eventuali modifiche all’articolazione e organizzazione territoriale delle pubbliche amministrazioni e, a tale fine, i conseguenti adattamenti dell’organizzazione amministrativa dell’UICI potranno essere definiti dal Consiglio Nazionale, su proposta dei Consigli Regionali territorialmente competenti, in base al principio dell’unitarietà associativa e secondo le prescrizioni del presente Statuto, con particolare riguardo a istituzioni quali le Regioni a Statuto Speciale, le Province Autonome, le città metropolitane, i raggruppamenti di area vasta, le Province, i Comuni in forma singola o associata, avendo cura, in ogni caso, di garantire il principio del presidio del territorio.

6. Le riunioni degli organi collegiali sono valide anche se tenute in teleconferenza con le modalità stabilite nel Regolamento Generale.

7. Per i titolari degli Organi monocratici e per i componenti degli Organi collegiali può essere prevista una indennità di carica stabilita dalle strutture di appartenenza nei modi ed entro i limiti di legge e del Regolamento Generale. In ogni caso non potrà essere erogata più di una indennità per ciascun titolare di carica e di ogni emolumento erogato dovrà essere data adeguata evidenza pubblica nelle forme stabilite dal Regolamento Generale. In presenza di incarichi continuativi, che comportano l’assunzione di particolari responsabilità connesse all’attività associativa, la Direzione Nazionale ha facoltà di fissare un compenso per i soci che ne sono titolari, alle condizioni già indicate al comma precedente e nel rispetto di quanto previsto all’art. 24, comma 6, del presente Statuto.

8. Con esclusione della Direzione Nazionale e della Direzione Regionale, tutte le riunioni degli organi associativi sono, di norma, aperte alla partecipazione dei soci, che dovrà essere favorita con ogni mezzo, nelle forme stabilite dal Regolamento Generale.

 

ART. 4 (R)

SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. Le sedi di Bolzano e di Trento sono denominate anche “Sezione Alto Adige” e “Sezione Trentino”.

2. Entro i limiti della normativa vigente e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale, l’indennità per i componenti della struttura nazionale è stabilita dalla Direzione Nazionale, quella per i componenti delle strutture regionali dai Consigli Regionali, quella per i componenti delle strutture sezionali dai Consigli Sezionali. Le indennità non sono cumulabili tra di loro.

3. Le spese del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale sono a carico del bilancio della Sede Nazionale. Le spese relative al funzionamento degli organi dell’Unione sono a carico del bilancio delle strutture presso le quali essi operano.

4. Le indennità per missioni e trasferte a tutti i livelli associativi sono determinate dalla Direzione Nazionale.

5. Tutte le indennità erogate per le cariche associative nazionali, così come i compensi erogati ai sensi dell’art. 4, comma 7, dello Statuto, devono essere pubblicati sul sito internet dell’Unione, anche in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. e ii.

6. La partecipazione alle riunioni di qualunque organo dell’Unione, fatta eccezione per il Congresso Nazionale e per l’Assemblea Sezionale, è valida anche se effettuata tramite teleconferenza o sistemi analoghi che consentano l’identificazione dei partecipanti e il rispetto delle condizioni di riservatezza previste dallo Statuto. Il Presidente dell’organo provvede, sotto la propria responsabilità, a identificare i partecipanti e a garantire la regolarità della riunione, anche tenendo conto dei mezzi tecnici a disposizione.

7. In caso si debba procedere a votazioni che prevedano la segretezza del voto la riunione non potrà essere tenuta secondo quanto previsto dal comma precedente, a meno che vengano individuati appositi sistemi di votazione che garantiscano la segretezza del voto di tutti partecipanti

8. Presso le Sezioni sono resi disponibili, nelle forme ritenute più idonee e almeno tre giorni prima della data fissata, gli ordini del giorno delle sedute degli organi aperte alla partecipazione dei soci secondo le norme dello Statuto. Le convocazioni vanno trasmesse anche ai coordinatori dei Comitati consultivi, ai rappresentanti di zona e ai referenti comunali.

9. Ogni Sezione è tenuta a pubblicizzare, nelle forme e nei tempi di cui al comma precedente:

          a)       le sedute del Consiglio Nazionale;

          b)       le sedute del Consiglio Regionale di appartenenza;

          c)       le sedute del proprio Consiglio Sezionale;

10. I Presidenti degli organi interessati sono tenuti a fornire in tempo utile il materiale informativo necessario agli adempimenti di cui ai precedenti commi.

11. La partecipazione di soci alle sedute è a loro totale carico e non comporta diritto di parola e di voto.

12. Gli organi hanno facoltà di decidere lo svolgimento parziale o totale della seduta a porte chiuse, per motivi di opportunità, quando trattasi di questioni che riguardano persone o, comunque, per le quali si rende opportuna una trattazione in sede riservata.

13. Ove persistano o vengano costituiti presidi territoriali ai sensi dell’art. 4 comma 5 dello Statuto, essi saranno disciplinati, per quanto concerne l’attività, l’iscrizione e cancellazione dei soci e le relative entrate e spese, come previsto dai commi seguenti.

14. Tutti i dati concernenti nuove proposte di iscrizione o di cancellazione dei soci presso i presidi territoriali, nonché variazioni di domicilio o eventuali decessi, saranno tempestivamente comunicati all’organo superiore che provvederà agli adempimenti di cui ai precedenti commi. Il rappresentante del presidio deve, comunque, comunicare alla Sezione competente la situazione complessiva degli iscritti del proprio territorio in tempo utile per la riunione di cui all’art. 3, comma 9, del presente Regolamento.

15. A titolo di anticipazione per le spese di ordinario funzionamento, ai presidi territoriali può essere attribuito annualmente dalla Sezione territorialmente competente un limitato fondo di cassa da determinarsi caso per caso. Ogni anno i presidi versano alla Sezione le somme avanzate, accompagnandole con un prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese.

16. L’affidamento di incarichi a soci ai sensi dell’art. 5, comma 7, dello Statuto dovrà essere effettuato dopo una selezione dei curricula degli interessati, da pubblicarsi in apposita area del sito istituzionale, sulla base di oggettivi criteri di scelta connessi al possesso di specifiche professionalità non disponibili da parte di soggetti esterni all’ente, o non disponibili nel particolare territorio di riferimento.

 

ART. 5 (S)

COMPETENZE, CONVOCAZIONE E ORGANIZZAZIONE

DEL CONGRESSO NAZIONALE

1. Il Congresso è l’organo supremo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS e determina l’indirizzo della politica associativa ad ogni livello.

2.  Sono di sua competenza:

a)       la discussione e l’approvazione della relazione consuntiva del Consiglio Nazionale e delle risoluzioni di indirizzo sulla politica associativa;

b)       le modifiche dello Statuto Sociale;

c)       l’elezione del Presidente Nazionale;

d)       l’elezione di 24 Consiglieri Nazionali.

3. Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria ogni cinque anni, e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario o lo richiedano almeno i 2/3 dei Consigli Regionali.

4. Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati eletti nelle Assemblee Sezionali, nella misura e con le modalità definite dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

5. Sono componenti di diritto del Congresso Nazionale il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali e i Presidenti Sezionali.

6. Le deliberazioni del Congresso Nazionale sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti l’organo.

7. Il Congresso Nazionale elegge con voto palese il proprio Presidente, due Vice Presidenti, un minimo di sette scrutinatori, di cui almeno due non vedenti, o ipovedenti purché a conoscenza del sistema Braille, e cinque questori, tutti vedenti.

8. Il Presidente del Congresso nomina il Segretario del Congresso.

9. Il Congresso Nazionale costituisce le seguenti Commissioni:

          a)       Commissione per la verifica dei poteri;

          b)       Commissione per le modifiche dello Statuto Sociale;

          c)       Commissione elettorale.

10. Il Congresso Nazionale può, inoltre, articolarsi in Sezioni di lavoro.

 

Art. 5 (R)

COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO, INVIO NOMINATIVI DEI

DELEGATI, ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO, VOTAZIONI E VERBALE

1. Per la definizione del numero dei delegati ai fini di quanto previsto dall’art. 5, comma 4, dello Statuto, si considerano le iscrizioni dei soci in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno precedente a quello congressuale.

2. I nominativi dei delegati al Congresso eletti dalle Assemblee e i relativi recapiti completi, nonché quelli degli altri soci che abbiano riportato voti nelle elezioni per i delegati, sono comunicati dai Presidenti Sezionali, sotto la propria personale responsabilità, ai Presidenti Regionali e alla Presidenza Nazionale, entro dieci giorni dallo svolgimento dell’Assemblea, unitamente all’indicazione numerica dei soci in regola con il tesseramento sociale al 31 dicembre dell’anno precedente.

3. Novanta giorni prima della data di svolgimento del Congresso il Presidente Nazionale invia a tutti i congressisti, alle Sezioni territoriali e alle Sedi Regionali l’avviso di convocazione con l’indicazione dell’ordine del giorno, della sede e della data, in conformità con le deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale, dando così avvio anche alla campagna elettorale per l’elezione delle cariche sociali nazionali.

4. I componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio Centrale dei Sindaci hanno facoltà di presenziare ai lavori congressuali.

5. La Direzione Nazionale e il Presidente Nazionale hanno facoltà di invitare al Congresso persone la cui presenza risulti significativa per l’Unione o per lo svolgimento dei lavori congressuali.

6. Il Presidente Nazionale apre i lavori congressuali e presiede la sessione fino ad avvenuta elezione del Presidente del Congresso.

7. Le votazioni avvengono tramite sistema di voto elettronico, che sostituisce anche la modalità per appello nominale, purché sia sempre garantita la verifica del numero legale. In caso di mancato funzionamento o di indisponibilità del sistema elettronico, le votazioni avverranno per alzata di mano e la conta dei voti sarà effettuata da tre scrutinatori. Nel caso si dovesse procedere per alzata di mano prima della elezione degli scrutinatori, la conta sarà effettuata da tre persone designate dal Presidente.

8. Il Congresso, dopo l’insediamento della Presidenza e l’elezione degli scrutinatori, procede alla costituzione delle Commissioni di cui all’art. 9, comma 9, dello Statuto.

9. La Commissione elettorale è costituita al massimo da un rappresentante per ogni regione. La Commissione per la verifica dei poteri è composta da un numero massimo di sette membri. La Commissione per le modifiche allo Statuto è costituita almeno da un rappresentante per ogni regione.

10. Al Presidente del Congresso è riservato ogni potere di organizzazione e svolgimento dei lavori. Egli ha facoltà, ove lo reputi necessario, di allontanare dall’aula qualunque estraneo al Congresso, compresi gli accompagnatori dei delegati. Il Presidente del Congresso ha facoltà di concedere la parola ai Probiviri, ai Sindaci e agli invitati.

11. Il verbale dei lavori congressuali viene redatto dal Segretario del Congresso ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

ART. 6 (S)

COMPETENZE DEL PRESIDENTE NAZIONALE E

RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI-ONLUS

1. Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS.

2. Il Presidente Nazionale inoltre:

a)       convoca e presiede la Direzione Nazionale e il Consiglio Nazionale;

b)       promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera della Direzione Nazionale. Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Nazionale nella prima seduta utile;

c)       dà esecuzione alle deliberazioni della Direzione e del Consiglio Nazionale;

d)       adotta deliberazioni d’urgenza soggette a ratifica della Direzione Nazionale nella prima riunione utile.

3. Il Presidente Nazionale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Nazionale. Ove tale assenza o impedimento si protraggano ininterrottamente per un periodo superiore a centocinquanta giorni, il Vice Presidente provvede a indire una nuova elezione, con le modalità e nei tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

 

ART. 6 (R)

IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale ha facoltà di partecipare alle riunioni di tutti gli organi associativi, di persona o tramite proprio delegato.

2. L’incapacità o vacanza del Presidente Nazionale, prevista dall’art. 7, comma 3, lett. d), dello Statuto, deve essere tale da impedirgli l’esercizio delle funzioni in modo grave e permanente. Lo stato di incapacità è dichiarato dal Consiglio Nazionale con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, su proposta della Direzione Nazionale formulata sulla base di documentati riscontri obiettivi.

3. In caso di vacanza della carica di Presidente Nazionale oltre il termine previsto dall’art. 6, comma 3, dello Statuto, il Vice Presidente Nazionale convoca il Consiglio Nazionale con la massima urgenza per provvedere alla elezione. Fino alla elezione del nuovo Presidente Nazionale il Vice-Presidente ne esercita tutte le funzioni. Il Presidente Nazionale eletto dal Consiglio Nazionale resta in carica fino al Congresso Nazionale.

 

ART. 7 (S)

COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E COMPETENZE

DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è costituito:

a)       dal Presidente Nazionale;

b)       da ventiquattro Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso;

c)       dai Presidenti Regionali e dai Presidenti delle Sezioni delle Province Autonome di Bolzano e di Trento.

2. Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l’anno e, in via straordinaria, su proposta del Presidente Nazionale, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri Nazionali.

3. Il Consiglio Nazionale:

a)       delibera la convocazione del Congresso Nazionale;

b)       elegge la Direzione Nazionale tra i ventiquattro Consiglieri eletti dal Congresso;

c)       vota la sfiducia alla Direzione Nazionale su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio. L’approvazione della mozione comporta la decadenza della Direzione Nazionale che dovrà essere ricostituita.

d)       elegge il Presidente Nazionale in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinatasi;

e)       vota la sfiducia al Presidente Nazionale su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio. L’approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente Nazionale dalla carica;

f)       elegge il Collegio Nazionale dei Probiviri;

g)       nomina due Sindaci effettivi e due supplenti su proposta del Presidente Nazionale;

h)       nomina il Segretario Generale, su proposta della Direzione Nazionale;

i)        nomina i soci onorari;

j)        approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull’attività dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica e il bilancio preventivo dell’esercizio dell’anno seguente;

k)       approva il Regolamento Generale e gli altri Regolamenti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS, su proposta della Direzione Nazionale;

l)        fissa l’importo della quota sociale e ne stabilisce la ripartizione tra Presidenza Nazionale, Consiglio Regionale e Sezione Territoriale;

m)      nomina commissioni per la verifica amministrativa, su proposta della Direzione Nazionale;

n)       costituisce, su proposta del Presidente Nazionale, commissioni nazionali di lavoro, i cui coordinatori partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Nazionale;

o)       delibera la costituzione e la soppressione di strutture territoriali, su proposta del Consiglio Regionale competente per territorio, a norma dell’art. 4, comma 5, del presente Statuto;

p)       ratifica le deliberazioni d’urgenza adottate dalla Direzione Nazionale;

q)       convoca, quando lo ritiene opportuno, l’Assemblea nazionale dei quadri dirigenti costituita dai Consiglieri Nazionali e dai Presidenti Sezionali, per esprimere pareri in ordine agli indirizzi generali della politica associativa a livello nazionale.

 

ART. 7 (R)

COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

DEL CONSIGLIO NAZIONALE,

VOTAZIONI E OPZIONI

1. Le votazioni palesi del Consiglio Nazionale avvengono per alzata di mano, per appello nominale o mediante sistema elettronico. Le votazioni per alzata di mano richiedono la presenza di almeno tre scrutatori vedenti indicati dal Presidente. Per le votazioni a scrutinio segreto, il Consiglio nomina una Commissione costituita da cinque componenti di cui almeno due in possesso di provata conoscenza del sistema Braille.

2. I Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso, che si trovino in situazione di incompatibilità ai sensi delle norme statutarie e regolamentari, debbono comunicare per iscritto al Presidente Nazionale la loro opzione con mezzi che consentano di dimostrare la certezza della spedizione, entro il termine di otto giorni dalla comunicazione della elezione, pena la decadenza dalla carica di Consigliere Nazionale.

3. In caso di rinuncia, decadenza o vacanza comunque determinata di un Consigliere Nazionale eletto dal Congresso, il Presidente Nazionale ne dà comunicazione al primo dei non eletti avente diritto al subentro, il quale deve dichiarare l’accettazione della carica ai sensi dell’art. 3, comma 25, del presente Regolamento, entro quindici giorni dalla comunicazione stessa.

4. Il Presidente Nazionale, espletati gli adempimenti di propria competenza, convoca il Consiglio Nazionale in seduta di insediamento entro quaranta giorni dalla conclusione del Congresso.

5. Il Presidente Nazionale invia l’avviso di convocazione con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo indicato dai componenti il Consiglio Nazionale, almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Oltre all’avviso di convocazione vengono resi disponibili, anche con atti separati, il verbale della seduta precedente, nonché i principali documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno.

6. In caso di urgenza, la convocazione è effettuata almeno 48 ore prima della riunione.

7. Almeno sette Consiglieri possono richiedere, entro cinque giorni dalla data della riunione, che siano iscritti all’ordine del giorno particolari argomenti che dovranno essere comunicati a tutti i Consiglieri mediante ordine del giorno aggiuntivo.

8. Il Presidente ha facoltà di invitare persone esterne al Consiglio quando lo ritenga utile e opportuno.

9. Il Consiglio Nazionale indica i coordinatori delle Commissioni nazionali di lavoro costituite ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. n) dello Statuto e ne verifica periodicamente il lavoro svolto.

10. Il Consiglio Nazionale ha facoltà di nominare il Presidente Nazionale Onorario e un Presidente Onorario per ogni struttura a livello territoriale, rispettivamente su proposta motivata del Presidente Nazionale, di ciascun Consiglio Regionale e della Assemblea di ciascuna Sezione territoriale.

11. Il Presidente Onorario, a qualunque livello, deve aver ricoperto la carica effettiva per la quale assume il titolo onorifico e aver acquisito, in quel ruolo, particolari meriti nei confronti dell’Unione e dei suoi associati e rappresentati.

12. La carica di Presidente Onorario è eventuale, a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto al recesso, e la funzione è onorifica. Essa è incompatibile con altri ruoli di qualunque natura all’interno dell’Unione e non prevede alcuna forma di retribuzione o indennità.

13. Il Presidente Onorario non è gravato da alcun onere istituzionale inerente alla funzione. Egli è invitato a partecipare alle riunioni dell’organo di riferimento, dove ha facoltà di esprimere pareri e suggerimenti. Egli inoltre può essere incaricato a rappresentare l’Unione in occasione di eventi e contesti istituzionali particolarmente significativi quali, ad esempio, inaugurazione di mostre, presentazione di volumi, partecipazione a pubbliche manifestazioni, ecc.

14. L’Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti è composta dai Consiglieri Nazionali e dai Presidenti Sezionali. In caso di assenza o impedimento, i Presidenti Sezionali e Regionali sono sostituiti dai rispettivi Vice Presidenti.

15. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente Nazionale, anche in modalità on line, per esprimere pareri e orientamenti in ordine agli indirizzi generali della politica associativa.

 

ART. 8 (S)

COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E COMPETENZE

DELLA DIREZIONE NAZIONALE

1. La Direzione Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale e da otto componenti eletti dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, tra i ventiquattro Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso.

2. In caso di sopravvenuta incapacità, o di vacanza, comunque determinata, i componenti della Direzione Nazionale sono sostituiti con le medesime modalità previste per la prima elezione.

3. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà più uno dei componenti di cui al comma 1 determinano la decadenza dell’intera Direzione, che dovrà essere ricostituita.

4. La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale almeno sei volte all’anno e ogniqualvolta egli lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi componenti.

5. La Direzione Nazionale:

a)       elegge tra i suoi componenti, su proposta del Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale;

b)       attua le deliberazioni del Consiglio Nazionale;

c)       propone al Consiglio Nazionale la nomina del Segretario Generale;

d)       delibera in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dalla struttura nazionale in modo da comprenderne ogni fase, dall’assunzione alla cessazione del rapporto stesso per qualunque causa, e adotta il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il personale dipendente dell’UICI;

e)       nomina un Istituto Cassiere;

f)       designa, nomina e revoca i rappresentanti dell’UICI nelle commissioni ministeriali, negli organismi e nei consigli di amministrazione degli enti nazionali o interregionali, nonché nelle organizzazioni internazionali;

g)       predispone per ciascun esercizio il Bilancio Preventivo, le sue eventuali variazioni, e il Bilancio Consuntivo;

h)       propone al Consiglio Nazionale il Regolamento Generale e gli altri Regolamenti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS;

i)        nomina il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Regionale, quando se ne determini la necessità;

j)        nomina i Commissari ad acta presso i Consigli Regionali;

k)       esercita il controllo amministrativo su tutte le strutture territoriali nelle forme e nelle modalità previste dal Regolamento per la gestione finanziaria e, in particolare, dispone controlli di natura amministrativa sulla gestione del patrimonio immobiliare a livello territoriale, potendo assumere ogni necessario provvedimento in merito;

l)        autorizza le iniziative proposte dai Consigli Regionali quando esorbitano dall’ambito regionale;

m)      autorizza l’acquisto e l’alienazione dei beni immobili dell’UICI, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21, comma 2, lett. o), dà parere vincolante sull’accettazione di lasciti mortis causa, donazioni e altri atti di liberalità in favore delle strutture territoriali, se non di modica entità, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale;

n)       autorizza preventivamente i Presidenti Regionali e Sezionali a promuovere o a resistere in giudizi civili, penali e amministrativi;

o)       in caso di urgenza adotta deliberazioni di competenza del Consiglio Nazionale, da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione utile;

p)       delibera sugli argomenti che non sono espressamente riservati alla competenza del Consiglio Nazionale;

q)       nomina i direttori dei periodici editi dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS, che costituiscono il Comitato Stampa;

r)       può costituire Consigli di Amministrazione e comitati per la gestione di specifiche attività proprie dell’UICI;

s)       convoca, quando lo ritiene opportuno, l’Assemblea nazionale dei quadri dirigenti costituita dai Consiglieri Nazionali e dai Presidenti Sezionali, per esprimere pareri in ordine agli indirizzi generali della politica associativa a livello nazionale.

 

ART. 8 (R)

DIREZIONE NAZIONALE: INTEGRAZIONE COMPONENTI,

RINNOVO, CONVOCAZIONE E COMPETENZE

1. L’elezione integrativa di cui all’art. 8, comma 2, dello Statuto per incapacità di uno o più componenti dichiarata dal Consiglio Nazionale, o per vacanza comunque determinata, viene effettuata dal Consiglio Nazionale.

2. Nel caso di decadenza della Direzione Nazionale ai sensi dell’art. 8, comma 3, dello Statuto il Presidente Nazionale convoca tempestivamente il Consiglio Nazionale in seduta straordinaria per provvedere alla rielezione.

3. L’avviso di convocazione delle riunioni, contenente la data, il luogo e l’ordine del giorno, è inviato dal Presidente Nazionale almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 48 ore prima. Oltre all’avviso di convocazione vengono resi disponibili, di norma, anche con atti separati, il verbale della seduta precedente, nonché i principali documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno.

4. La Direzione designa, nomina o elegge i rappresentanti dell’Unione presso istituzioni e organismi esterni, tenendo conto, quando ne ricorra la circostanza, delle indicazioni formulate dalla Direzione Regionale, ove la terna prevista dall’art. 17, comma 5, lett. f) dello Statuto sia ritenuta idonea. Tali rappresentanti riferiscono al Presidente Nazionale, almeno due volte l’anno, mediante relazioni scritte, sull’esecuzione del mandato e sulle questioni di particolare interesse sia per l’Unione sia per l’istituzione presso la quale esercitano la rappresentanza. I rappresentanti sono revocabili in qualunque momento, con effetto immediato.

5. La Direzione Nazionale scioglie i Consigli Regionali quando sussistono gravi irregolarità di natura amministrativa e politico-amministrativa, accertate anche ai sensi dell’art. 8, comma 5, lett. k) dello Statuto.

6. In caso di scioglimento o di vacanza del Consiglio Regionale la Direzione Nazionale nomina un Commissario Straordinario che resta in carica per il tempo necessario al ripristino dell’organo disciolto e in ogni caso non più di un anno, prorogabile fino a un massimo di diciotto mesi. Decorso tale termine, il Commissario Straordinario decade automaticamente e viene sostituito. La Direzione Nazionale può comunque revocare la nomina, con effetto immediato, anche prima della scadenza, con motivata deliberazione.

7. Il Commissario Straordinario ha i pieni poteri del Presidente Regionale, del Consiglio Regionale e della Direzione Regionale e ha facoltà di nominare uno o due vice-commissari, nonché, sentiti gli eventuali vice-commissari, nominare un comitato consultivo per la gestione degli affari del Consiglio Regionale.

8. Compete alla Direzione Nazionale approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni predisposte dal Commissario Straordinario.

9. La Direzione Nazionale ha facoltà di nominare Commissari ad acta presso il Consiglio Regionale, presso la Direzione Regionale o presso il Commissario Straordinario Regionale per l’adozione di atti obbligatori previsti dallo Statuto e dal Regolamento che non siano stati tempestivamente adottati, previo invito formale ad adempiere che contenga l’indicazione del termine massimo per compiere l’atto obbligatorio.

10. Il Commissario ad acta cessa una volta adottati gli atti nel termine stabilito nell’atto di incarico. Il Consiglio Regionale presso cui il Commissario ad acta opera resta in carica per ogni altro adempimento. Le spese relative ai Commissari sono a carico dell’organo sostituito.

11. La Direzione Nazionale attribuisce ai propri componenti uno o più settori di attività inerenti le finalità associative. Essi operano in stretto collegamento con il Presidente Nazionale e riferiscono periodicamente alla Direzione Nazionale circa il lavoro svolto.

12. La Direzione Nazionale nomina i componenti delle Commissioni nazionali di lavoro costituite dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. n) dello Statuto, il quale ne indica anche i rispettivi coordinatori. Costituisce, altresì, i Comitati tecnici, coordinati anche da Consiglieri Nazionali, i cui componenti possono essere designati da assemblee di base.

13. Le spese per il funzionamento delle Commissioni nazionali e dei Comitati tecnici sono a carico del bilancio della Sede Nazionale.

 

ART. 9 (S)

COMPOSIZIONE, COMPETENZE DEL COLLEGIO

DEI PROBIVIRI E SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Nazionale tra soci effettivi di chiara condotta morale, civile, e associativa.

2. Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi componenti effettivi il proprio Presidente, che lo convoca ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

3. Al Collegio dei Probiviri competono le decisioni in materia di sanzioni disciplinari, nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

4. Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate ai soci sono: la censura, la sospensione fino a tre anni e, in caso di recidiva, la sospensione fino a cinque anni.

5. La censura viene adottata quando vengano commesse mancanze lesive dell’UICI, dei suoi Organi o di soci. La censura viene anche adottata nei confronti di soci che abbiano violato i doveri indicati dall’art. 3 del presente Statuto.

6. La sospensione viene irrogata a coloro che siano stati soggetti più volte a censura, o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso in misura grave le mancanze previste dal comma precedente.

7. Gli atti e i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei confronti dei dirigenti.

8. Ai vedenti componenti degli organi collegiali si applicano le stesse sanzioni previste per i soci.

 

ART. 9 (R)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Per l’assolvimento dei propri compiti il Collegio dei Probiviri si avvale della collaborazione del personale della Sede Nazionale.

2. Le riunioni del Collegio sono convocate dal Presidente dell’organo con comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima della riunione.

3. I componenti supplenti vengono convocati e hanno facoltà di partecipare a tutte le sedute del Collegio. Votano solo in assenza dei componenti effettivi. Qualora manchi solo un componente effettivo, questo viene sostituito dal supplente più anziano di iscrizione o, in caso di uguale anzianità di iscrizione, dal più anziano di età.

4. In assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal membro effettivo più anziano di iscrizione all’Unione, o, in caso di uguale anzianità di iscrizione, dal più anziano di età.

5. La richiesta di provvedimento disciplinare può essere avanzata dal Consiglio Nazionale, dalla Direzione Nazionale, dalle Direzioni Regionali, dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Sezioni territoriali, nonché da singoli soci. Essa dovrà contenere in forma articolata le contestazioni di addebito, e dovrà pervenire al Collegio entro sessanta giorni dal fatto o dalla sua piena conoscenza.

6. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, il Collegio comunica agli interessati le contestazioni di addebito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

7. Gli organi e i soci interessati hanno facoltà di presentare entro trenta giorni dalla comunicazione deduzioni, controdeduzioni e documenti che il Collegio avrà cura di inviare a tutte le parti interessate.

8. Il Collegio, qualora lo ritenga utile, ha facoltà di procedere all’audizione delle parti. Completata la fase di indagine, dichiara conclusa l’istruttoria e adotta la decisione entro i sessanta giorni successivi.

9. Le decisioni sono comunicate alle parti entro trenta giorni dalla adozione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

 

ART. 10 (S)

PATRIMONIO SOCIALE E RISORSE FINANZIARIE

1. Il patrimonio sociale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS è unico ed è costituito da tutti i beni mobili e immobili di cui l’UICI abbia la proprietà a qualsiasi titolo. Esso è amministrato dalla Direzione Nazionale, dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Sezioni territoriali secondo quanto stabilito dal presente Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento per la gestione finanziaria.

2. Le risorse finanziarie dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS sono costituite:

a)       dalle quote sociali;

b)       dalle rendite patrimoniali;

c)       dagli eventuali contributi ordinari e straordinari dello Stato, degli Enti Locali e di altri Enti pubblici e privati;

d)       da donazioni, lasciti e oblazioni;

e)       dai proventi di iniziative di carattere economico e da ogni altra entrata.

3. Gli eventuali utili e avanzi di gestione delle attività di carattere economico vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

4. Le risorse finanziarie regionali, sono costituite:

a)       dai contributi delle Sezioni territoriali secondo le modalità deliberate dal Consiglio Regionale;

b)       dalla quota sociale nella parte di competenza;

c)       dai contributi disposti dagli Organi centrali dell’UICI;

d)       dai contributi dell’ente Regione o di altri enti;

e)       da oblazioni e contributi di privati;

f)       dai proventi di iniziative concordate con i Consigli delle Sezioni;

g)       da ogni altra entrata.

5. Le risorse finanziarie delle Sezioni territoriali sono costituite:

a)       dalle quote sociali per la parte di competenza e da altri contributi di soci;

b)       da contributi di Enti Locali e di altri Enti Pubblici e Privati;

c)       da proventi di iniziative organizzate dal Consiglio della Sezione;

d)       da donazioni e contributi di privati;

e)       da contributi degli Organi centrali e regionali dell’UICI;

f)       da ogni altra entrata.

6. È istituito il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale per situazioni di documentato disagio, allo scopo di garantire sostegno e tutela alle strutture territoriali secondo criteri e modalità stabiliti nel Regolamento Generale.

 

ART. 10 (R)

IL PATRIMONIO, ENTRATE

1. Tutti i beni immobili che costituiscono il patrimonio sociale unitario dell’Unione devono essere intestati a “Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Onlus”, che ne assicurerà una gestione omogenea, unitaria ed efficace a tutto vantaggio delle strutture territoriali dove insistono i beni, anche in base a princìpi di reciproca solidarietà tra le Sezioni.

2. L’amministrazione dei beni immobili è attribuita alla struttura che li utilizza o ne ha la disponibilità.

3. I dati completi dei beni di cui al comma 1 sono contenuti in un apposito repertorio tenuto dagli uffici della Sede Nazionale da allegare allo stato patrimoniale secondo quanto disposto dal Regolamento amministrativo-contabile e finanziario. L’elenco è aggiornato periodicamente e, a tale fine, in relazione a ciascun immobile, la struttura territoriale che ne abbia la gestione è tenuta a comunicare alla Sede Nazionale ogni informazione rilevante in relazione alla gestione, custodia, identificazione catastale e manutenzione a qualsiasi titolo, entro il termine di quindici giorni da avvenute modificazioni e variazioni.

4. Le spese che afferiscono direttamente alla proprietà dei beni immobili dell’ente, ivi compresi i tributi statali, sono a carico del bilancio della Sede Nazionale.

5. Le spese che afferiscono alla gestione ordinaria degli immobili, ivi compresi i tributi locali, sono a carico della struttura che ne esercita l’amministrazione.

6. Per le spese di gestione straordinaria la struttura che ne esercita l’amministrazione inoltrerà specifica richiesta motivata alla Direzione Nazionale che provvederà ad autorizzarle e ripartirne il carico.

7. Per una gestione efficiente del patrimonio immobiliare la Direzione Nazionale istituisce un apposito fondo unico nazionale.

8. Le Sezioni territoriali in linea con le direttive del modello organizzativo e che si trovano in situazioni di particolari e documentate difficoltà possono chiedere alle altre strutture l’aiuto e i mezzi necessari per adempiere alla loro funzioni. È consentito attivare il principio di solidarietà: a) per la gestione di servizi, come ad esempio la contabilità, l’assistenza scolastica, ecc.; b) per questioni economiche per far fronte a spese impreviste. La richiesta documentata e motivata va presentata al Consiglio Regionale che, dopo aver effettuato le opportune valutazioni e verifiche, la trasmette alla Presidenza Nazionale.

9. Ogni iniziativa di carattere economico e di raccolta fondi deve essere svolta in modo da non ledere l’immagine del cieco e la dignità e il prestigio dell’Unione. Essa inoltre non deve esorbitare dall’ambito territoriale di competenza, salvo autorizzazione, rispettivamente, della Direzione Regionale o della Direzione Nazionale ai sensi delle norme statutarie e regolamentari.

 

ART. 11 (S)

COMPOSIZIONE E COMPETENZE

DEI COLLEGI DEI SINDACI

1. I Collegi dei Sindaci sono: il Collegio Centrale, i Collegi Regionali e i Collegi Sezionali, quando previsti.

2. Le Sezioni territoriali in possesso dei requisiti per l’adozione della contabilità semplificata, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento per la gestione finanziaria, hanno facoltà di non procedere alla nomina del Collegio dei Sindaci.

3. I componenti del Collegio Centrale sono nominati in numero di:

-         due effettivi e due supplenti dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale;

          -         uno dal Ministero dell’Interno;

          -         uno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

          -         uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

4. I componenti dei Collegi Regionali e dei Collegi Sezionali, in numero di tre effettivi e due supplenti, sono nominati rispettivamente, dalla Direzione Regionale e dal Consiglio della Sezione territoriale.

5. Ciascun Collegio elegge il proprio Presidente tra i membri effettivi.

6. Il Collegio Centrale dei Sindaci verifica la gestione economica e finanziaria degli organi centrali, ispeziona almeno ogni tre mesi i libri e i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale. Al termine di ogni esercizio presenta al Consiglio Nazionale la relazione sul Bilancio Consuntivo ed esprime parere sul Bilancio Preventivo.

7. I Collegi Regionali e i Collegi Sezionali dei Sindaci:

a)       verificano la gestione economica e finanziaria dei Consigli Regionali e delle Sezioni territoriali;

b)       verificano con cadenza quadrimestrale i documenti contabili e lo stato di cassa redigendone il verbale;

c)       redigono la relazione sul Bilancio Consuntivo e sul Bilancio Preventivo.

 

ART. 11 (R)

COMPOSIZIONE DEI COLLEGI DEI SINDACI

1. I componenti dei Collegi dei Sindaci sono nominati tra persone in possesso di documentate competenze amministrativo-contabili, di cui almeno un componente effettivo deve essere iscritto al Collegio nazionale dei revisori o all’Ordine dei dottori commercialisti.

2. In caso di vacanza di un solo sindaco effettivo subentra il supplente più anziano di età.

3. I componenti supplenti vengono convocati e possono partecipare a tutte le sedute del Collegio. Essi votano solo in assenza dei componenti effettivi.

 

ART. 12 (S)

L’ISTITUTO CASSIERE

1. L’Istituto Cassiere della Sede Centrale, dei Consigli Regionali e delle Sezioni territoriali è scelto tra Istituti di Credito di provata solidità.

2. I rapporti con l’Istituto cassiere sono regolati secondo quanto previsto dal Regolamento per la gestione finanziaria.

 

ART. 13 (S)

NOMINA E COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale dell’UICI è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta della Direzione Nazionale.

2. Profilo professionale, funzioni e compiti del Segretario Generale sono definiti nel Regolamento Generale e nel Regolamento per la gestione finanziaria.

3. Le medesime funzioni del Segretario Generale vengono svolte, nell’ambito di rispettiva competenza, dai Segretari Regionali e Sezionali compatibilmente con l’organizzazione delle strutture territoriali.

4. In caso di impedimento temporaneo, il Segretario Generale viene sostituito da altra persona di nomina della Direzione Nazionale.

 

ART. 13 (R)

NOMINA, COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE

E SUE MANSIONI

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Nazionale nella sua prima riunione dopo ogni Congresso Nazionale e può essere revocato dal Consiglio Nazionale in qualunque momento, con effetto immediato.

2. Il Segretario Generale:

a)       partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale e dell’Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti, redigendone i verbali;

b)       controfirma gli ordini di pagamento e di incasso;

c)       assiste il Presidente Nazionale e gli altri Organi nazionali nell’espletamento delle loro funzioni;

d)       sovrintende al funzionamento degli uffici della Sede Nazionale ed è responsabile dell’efficacia dell’azione amministrativa;

e)       esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale della Sede Nazionale, in conformità ai procedimenti stabiliti dalle leggi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. In proposito egli  provvede direttamente a irrogare la sanzione del biasimo; propone al Presidente le sanzioni della multa e della sospensione; propone alla Direzione Nazionale la sanzione del licenziamento.

3. La Direzione Nazionale ha facoltà di incaricare un Direttore Generale il quale coadiuva il Segretario Generale nello svolgimento dei propri compiti, con particolare riferimento alla gestione e organizzazione degli uffici, del personale dipendente e dei collaboratori della Sede Nazionale. Il Direttore Generale riferisce direttamente al Segretario Generale e coordina con lo stesso gli adempimenti necessari e conseguenti alle deliberazioni degli organi nazionali.

 

 

ART. 14 (S)

ORGANIZZAZIONE SU BASE REGIONALE

1. Le strutture regionali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS corrispondono al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale. Gli Organi regionali hanno sede nel capoluogo di regione, salvo diversa disposizione.

 

ART. 14 (R)

ORGANIZZAZIONE REGIONALE:

SPESE PER LA SEDE REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale partecipa alle spese per la gestione dei locali della Sezione presso la quale abbia la propria sede, secondo modalità concordate con la Sezione medesima.

2. La Direzione Nazionale ha facoltà di autorizzare il Consiglio Regionale a stabilire la propria sede in città e luogo diversi da quello della Sezione del capoluogo di Regione, quando se ne ravvisi una motivata necessità.

 

ART. 15 (S)

IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale è il rappresentante dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS nel territorio regionale ed ha la direzione dell’attività associativa svolta in tale ambito. Nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza il Presidente Regionale agisce in base ai poteri che gli saranno espressamente conferiti, all’atto dell’assunzione della carica, dal Presidente Nazionale in qualità di rappresentante legale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS nelle forme e con le modalità stabilite nel Regolamento Generale.

2. Il Presidente Regionale inoltre:

a)       convoca e presiede il Consiglio e la Direzione Regionale, dando esecuzione ai relativi deliberati;

b)       firma corrispondenza, atti, contratti e convenzioni inerenti il Consiglio Regionale, esclusi gli atti di cui all’art. 8, comma 5, lett. m);

c)       promuove autonomamente procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Nazionale e il Consiglio Regionale nella prima riunione utile;

d)       promuove e resiste in giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio Regionale e su specifica preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale ai sensi dell’art. 8, comma 5, lett. n);

e)       adotta, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza della Direzione Regionale da sottoporre alla ratifica della Direzione nella prima riunione utile.

3. Il Vice Presidente Regionale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Ove tale assenza o impedimento si protraggano ininterrottamente per un periodo superiore a centocinquanta giorni, il Vice Presidente provvede a indire una nuova elezione nelle modalità e nei tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

 

ART. 15 (R)

IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Nazionale conferisce al Presidente e al Vice Presidente Regionale i poteri di cui all’art. 15, comma 1, dello Statuto, mediante procura nella quale venga esplicitata una delega in relazione alle seguenti tipologie di compiti e/o attività:

-         rappresentare l’Unione avanti a qualsiasi istituzione, Associazione, Consorzio, etc. avente corrispondente carattere territoriale;

-         adottare provvedimenti di carattere organizzativo, individuando funzioni, attribuendo responsabilità, conferendo e/o revocando i conseguenti poteri, nominando i relativi procuratori speciali;

-         sottoscrivere mezzi di pagamento o incasso di somme relative all’attività istituzionale di ogni specie, fino a un milione di Euro per ogni operazione, anche se frazionata, anche per l’utilizzo di crediti bancari; le operazioni eccedenti tale importo dovranno essere realizzate previa approvazione della Direzione Nazionale;

-         intimare atti di costituzione in mora e far elevare atti di protesto cambiario, nonché dar corso a procedure coattive verso i debitori dell’Unione, conferendo i necessari e opportuni mandati;

-         richiedere, fino all’importo di Euro 100.000,00 per ogni operazione anche se frazionata, nell’interesse dell’Unione, fideiussioni e controgaranzie a Istituti finanziari, di credito e assicurativi; le operazioni eccedenti tale importo dovranno essere realizzate previa approvazione della Direzione Nazionale;

-         assumere, in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione, impegni commerciali di acquisto e vendita di prodotti e servizi, anche mediante la partecipazione a bandi, gare e/o appalti e, di conseguenza, compiere e stipulare atti e contratti di ogni tipologia, con tutte le clausole ritenute opportune, compresa la clausola compromissoria; la stipula di eventuali contratti di consulenza di valore imponibile superiore a 20.000,00 Euro dovrà comunque essere preventivamente autorizzata con delibera della Direzione Regionale;

-         a eccezione dei mutui bancari a medio e lungo termine per i quali è sempre necessaria autorizzazione della Direzione Nazionale, stipulare, modificare e risolvere con istituti finanziari e di credito contratti di qualsiasi specie nelle varie forme ricorrenti sul mercato monetario e finanziario fino all’importo di Euro 200.000,00 per ogni operazione anche se frazionata, ivi compresi quelli bancari e, in particolare, quelli di conto corrente, potendo operare sui conti correnti bancari dell’Unione, con facoltà di depositare e prelevare somme sugli stessi, sia a valere su effettive disponibilità, sia a valere su concessioni di credito;

-         compiere presso le pubbliche amministrazioni, gli enti e gli uffici pubblici tutti gli atti e le operazioni necessarie per ottenere concessioni, licenze e autorizzazioni in genere, stipulando i relativi atti definitivi;

-         eseguire pagamenti di imposte, di tasse e di contributi previdenziali e assistenziali scaturenti dalle dichiarazioni fiscali e previdenziali dell’Unione dovute sia direttamente che quale sostituto d’imposta;

-         iscrivere e rinnovare ipoteche e privilegi a carico di terzi e a beneficio dell’Unione; acconsentire a cancellazioni e restrizioni di ipoteca a carico di terzi e a beneficio dell’Unione per estinzione e riduzione dell’obbligazione; rinunciare a ipoteche e a surroghe ipotecarie, anche legali, e compiere qualsiasi altra operazione ipotecaria, sempre a carico di terzi e a beneficio dell’Unione, manlevando i Conservatori dei registri immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità;

-         provvedere, in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione, alla riscossione, allo svincolo e al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che, per qualsiasi causale o titolo, siano ad essa dovuti da qualsiasi ente pubblico o privato;

-         provvedere all’emissione dei mandati che siano già stati emessi o che saranno da emettersi, senza limitazione di tempo, a favore dell’Unione per qualsiasi somma di capitale o per interessi ad essa dovuti, sia in liquidazione dei depositi fatti, che per ogni altra causale o titolo;

-         sottoscrivere, in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione, le condizioni di polizza, le liquidazioni di danni e indennità, senza limiti di importo, nonché le relative quietanze;

-         sottoscrivere i documenti relativi alle cc.dd. conformità aziendali secondo le    normative di riferimento.

2. Il Presidente Regionale firma, nelle forme previste dal Regolamento amministrativo-contabile e finanziario, i documenti contabili insieme al Consigliere Delegato.

 

ART. 16 (S)

IL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale è composto dai Presidenti delle Sezioni territoriali, che sono componenti di diritto, e dai componenti eletti dalle Assemblee delle Sezioni, in numero di uno per ogni Sezione fino a mille soci; due per ogni Sezione fino a duemila soci; tre per ogni sezione oltre i duemila soci.

2. Il Consiglio delle Regioni in cui sussistano solo due Sezioni territoriali è composto dai Presidenti delle Sezioni territoriali, che sono componenti di diritto, e dai componenti eletti dalle Assemblee delle Sezioni, in numero di due per ogni Sezione; la Sezione con il maggior numero di soci elegge un Consigliere Regionale aggiuntivo.

3. Nella Regione Valle D’Aosta e nelle Province Autonome di Bolzano e Trento, gli Organi Sezionali svolgono anche la funzione di organi regionali e i Presidenti Sezionali sono componenti di diritto del Consiglio Nazionale.

4. Il Consiglio Regionale rappresenta e tutela gli interessi delle persone cieche e ipovedenti nell’ambito del territorio regionale e a tale scopo coordina le attività delle Sezioni territoriali sulla base delle risoluzioni di indirizzo di politica associativa approvate dal Congresso e dagli altri organi associativi competenti.

5. Il Consiglio Regionale inoltre:

a)       elegge il Presidente fra i propri componenti di provenienza elettiva;

b)       elegge, tra i propri componenti di provenienza elettiva, i componenti della Direzione Regionale nella misura stabilita dall’art. 17;

c)       elegge, su proposta del Presidente, il Collegio Regionale dei Sindaci;

d)       vota la sfiducia alla Direzione Regionale su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio. L’approvazione della mozione comporta la decadenza della Direzione Regionale che dovrà essere ricostituita;

e)       vota la sfiducia al Presidente Regionale su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio. L’approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente Regionale dalla carica;

f)       vigila sull’applicazione nell’ambito della Regione dei deliberati del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale;

g)       è responsabile dell’attività associativa nel territorio regionale; ogni iniziativa esorbitante dal territorio regionale deve essere autorizzata preventivamente dalla Direzione Nazionale;

h)       approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull’attività svolta ed il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, ed entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo;

i)        propone al Consiglio Nazionale la costituzione e la soppressione delle Sezioni territoriali nell’ambito del territorio di propria competenza, così come ogni altra modifica all’assetto organizzativo o alle funzioni amministrative e contabili del proprio territorio, in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 5, del presente Statuto;

j)        costituisce, su proposta del Presidente Regionale, commissioni o gruppi di lavoro a livello regionale, i cui coordinatori partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Regionale;

k)       ratifica le deliberazioni d’urgenza adottate dalla Direzione Regionale;

l)        convoca, almeno una volta l’anno, l’Assemblea regionale dei quadri dirigenti, costituita dai Consiglieri Regionali e dai Consiglieri delle Sezioni presenti sul territorio regionale, per esprimere pareri in ordine agli indirizzi generali della politica associativa in ambito regionale.

 

ART. 16 (R)

COMPETENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE,

ASSEMBLEA REGIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI

1. La riunione di insediamento del Consiglio Regionale avviene entro venti giorni dal completamento della sua composizione. Tale riunione, e le eventuali successive fino all’avvenuta elezione del Presidente, sono convocate dal Presidente uscente e presiedute dal Consigliere Regionale più anziano di iscrizione all’Unione, o, a parità di anzianità di iscrizione, dal più anziano di età. Nell’avviso di convocazione vanno indicate al primo punto dell’ordine del giorno la verifica dei poteri, al secondo punto l’elezione del Presidente Regionale e al terzo l’elezione della Direzione Regionale.

2. Le elezioni di cui al comma precedente sono effettuate separatamente a scrutinio segreto, secondo l’ordine seguente: Presidente Regionale, Direzione Regionale.

3. Il Consiglio Regionale si riunisce, in via ordinaria, quattro volte l’anno ed è convocato dal Presidente Regionale con avviso scritto almeno cinque giorni prima. In caso d’urgenza la convocazione può essere effettuata almeno quarantotto ore prima.

4. Il Consiglio è convocato in via straordinaria:

a)       ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente Regionale;

b)       su richiesta della maggioranza della Direzione Regionale;

c)       su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri;

d)       su richiesta del Presidente Nazionale;

e)       in caso si debba procedere alla elezione integrativa dei componenti la Direzione Regionale ai sensi dell’art. 17, comma 2, del presente Regolamento, ovvero per sostituire l’organo in caso di decadenza prevista dal successivo art. 17, comma 3.

5. Nei casi indicati alle lettere b), c) e d) i richiedenti devono comunicare in tempo utile l’ordine del giorno al Presidente Regionale, in modo da consentirgli di convocare il Consiglio con le modalità e nei termini previsti nel presente articolo.

6. Oltre all’avviso di convocazione vengono resi disponibili, anche con atti separati, il verbale della seduta precedente, nonché i principali documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno.

7. Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni i soci sostenitori e rappresentanti di Enti o Organismi, nonché i coordinatori dei gruppi di lavoro operanti a livello regionale.

8. Ferma restando la competenza del Consiglio Regionale, gli organi sezionali possono stabilire rapporti con gli organi dell’Ente Regione per la trattazione di questioni concernenti esclusivamente il proprio ambito territoriale: in tal caso, il Presidente Sezionale è tenuto a informare preventivamente il Presidente Regionale.

9. Alle sedute del Consiglio Regionale sono invitati i Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso che risultino iscritti in una delle Sezioni comprese nel territorio di competenza del Consiglio Regionale. Le relative spese sono a carico del Consiglio Regionale.

10. Al fine di consentire al Presidente Nazionale, o a un suo delegato, di partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, del presente Regolamento, l’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno è inviato contestualmente anche al Presidente Nazionale.

11. Più Consigli Regionali possono realizzare progetti interregionali, previa autorizzazione della Direzione Nazionale.

12. L’Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti è composta dai componenti il Consiglio Regionale e dai componenti i Consigli delle Sezioni territoriali presenti sul territorio regionale e si riunisce almeno una volta l’anno. Alle riunioni sono invitati i Consiglieri Nazionali eletti del territorio, i Coordinatori dei gruppi di lavoro e dei Comitati. L’Assemblea esprime pareri in ordine agli indirizzi generali della politica associativa in ambito regionale.

 

ART. 17 (S)

LA DIREZIONE REGIONALE

1. La Direzione Regionale è costituita dal Presidente Regionale e da un numero di componenti eletti dal Consiglio Regionale tra i propri membri elettivi nella seguente misura:

-         2 componenti nelle Regioni che contano fino a quattro Sezioni;

-         4 componenti nelle Regioni che contano più di quattro Sezioni.

2. In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata i componenti della Direzione Regionale vengono sostituiti con le modalità previste dall’art. 16, comma 5, lett. b) del presente Statuto e dal Regolamento Generale.

3. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà più uno dei componenti determinano la decadenza dell’intera Direzione Regionale, che dovrà essere ricostituita, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 5, lett. b) del presente Statuto.

4. La Direzione Regionale è convocata dal Presidente Regionale almeno sei volte all’anno e ogniqualvolta il Presidente Regionale lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti la Direzione.

5. La Direzione Regionale:

a)       elegge fra i suoi componenti il Vice Presidente Regionale e il Consigliere Delegato Regionale, su proposta del Presidente;

b)       attua le deliberazioni del Consiglio Regionale;

c)       propone al Consiglio Regionale la nomina del Segretario Regionale;

d)       delibera in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dalla struttura regionale in modo da comprenderne ogni fase, dall’assunzione alla cessazione del rapporto stesso per qualunque causa;

e)       nomina l’Istituto Cassiere regionale;

f)       designa, nomina e revoca i rappresentanti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS in seno a tutti gli organismi e commissioni di competenza degli Organi regionali e indica alla Direzione Nazionale una terna di nomi per la designazione di rappresentanti dell’UICI in organismi che operano nella regione, la cui nomina è di competenza degli Organi nazionali;

g)       predispone per ciascun esercizio il Bilancio Preventivo, le sue eventuali variazioni, e il Bilancio Consuntivo;

h)       nomina il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio della Sezione territoriale, quando se ne determini la necessità;

i)        nomina i Commissari ad acta presso le Sezioni territoriali;

j)        esercita il controllo amministrativo sulle Sezioni territoriali nelle forme e nelle modalità previste dal Regolamento Generale e dal Regolamento per la gestione finanziaria;

k)       può costituire Consigli di Amministrazione o comitati e gestioni speciali per la gestione di specifiche attività dell’UICI a livello regionale, stabilendone le norme di funzionamento;

l)        autorizza l’accettazione con beneficio d’inventario di lasciti mortis causa, donazioni ed altri atti di liberalità destinati al Consiglio Regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione Nazionale, salvo per quelli di modica entità, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale;

m)      delibera sugli argomenti che non sono espressamente riservati alla competenza del Consiglio Regionale;

n)       in caso di urgenza adotta deliberazioni di competenza del Consiglio Regionale, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile.

 

ART. 17 (R)

COMPETENZE DELLA DIREZIONE REGIONALE

1. L’elezione integrativa di cui all’art. 17, comma 2, dello Statuto è compiuta, su proposta del Presidente Regionale, dal Consiglio Regionale in seduta appositamente convocata.

2. Nel caso di decadenza della Direzione Regionale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, dello Statuto, il Presidente Regionale convoca tempestivamente il Consiglio Regionale in seduta straordinaria per il rinnovo dell’organo decaduto.

3. Per le modalità di convocazione e di funzionamento della Direzione Regionale si applicano le disposizioni previste per la Direzione Nazionale all’art. 8 del presente Regolamento, in quanto compatibili.

4. Il controllo di cui alla lett. j) dell’art. 17 dello Statuto è effettuato, previa motivata deliberazione della Direzione, dal Presidente Regionale o da un suo delegato. Il Presidente Sezionale interessato è tenuto a collaborare alla verifica.

5. Il Presidente Regionale, o il suo delegato, riferisce le risultanze della verifica alla Direzione Regionale per l’adozione degli eventuali provvedimenti.

6. La Direzione Regionale ha facoltà di chiedere al Presidente Sezionale di convocare il Consiglio della Sezione in seduta straordinaria. Nella richiesta vengono indicati gli argomenti da porre all’ordine del giorno e il termine entro il quale il Consiglio Sezionale dovrà essere convocato.

7. La Direzione Regionale ha facoltà di chiedere ai Presidenti Sezionali che siano iscritti argomenti specifici all’ordine del giorno delle Assemblee e dei Consigli Sezionali.

8. I rappresentanti designati dalla Direzione Regionale riferiscono al Presidente Regionale sullo svolgimento del proprio mandato, di norma due volte ogni anno e, comunque, tutte le volte che, nell’ambito dell’amministrazione di cui fanno parte, insorgano questioni di particolare interesse per l’Unione, o quando il Consiglio Regionale o la Direzione Regionale ne facciano richiesta.

9. La Direzione Regionale scioglie i Consigli delle Sezioni territoriali quando sussistono gravi irregolarità di natura amministrativa e politico-amministrativa.

10. Nel caso previsto dal comma precedente la Direzione Regionale nomina un Commissario Straordinario, al quale si applicano le norme previste per il Commissario Regionale di cui all’art. 8 del presente Regolamento. Per le Sezioni di nuova istituzione è nominato un Commissario Straordinario ad hoc.

11. La Direzione Regionale ha facoltà di nominare Commissari ad acta presso le Sezioni territoriali nei casi e con le modalità previsti dal medesimo art. 8 del presente Regolamento.

12. La Direzione Regionale può costituire Commissioni di lavoro inerenti le diverse finalità associative; nominare Comitati tecnici i cui componenti possono essere designati da Assemblee di base; istituire strutture operative regionali per il conseguimento di particolari obiettivi statutari; organizzare convegni nell’ambito regionale.

13. La Direzione Regionale nomina rappresentanti regionali nei Comitati Nazionali, su designazione delle Assemblee di base.

 

ART. 18 (S)

ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. La Sezione territoriale è il nucleo organizzativo territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS. Essa ha autonomia di iniziativa, nel proprio ambito territoriale, per l’attuazione delle finalità associative.

2. La sede e la estensione territoriale sono definite dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Regionale competente per territorio, a eccezione delle città metropolitane e di Roma Capitale, le quali hanno la propria sede nella città stessa.

 

ART. 19 (S)

L’ASSEMBLEA DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. L’Assemblea dei soci della Sezione territoriale si riunisce in via ordinaria una volta l’anno entro il 30 aprile e in via straordinaria:

a)       per eleggere, in caso di vacanza, il Consiglio della Sezione e/o i Consiglieri Regionali di pertinenza;

b)       per eleggere i delegati al Congresso Nazionale straordinario;

c)       quando il Consiglio della Sezione territoriale lo ritenga necessario;

d)       quando 1/10 dei soci effettivi regolarmente iscritti alla Sezione territoriale ne faccia richiesta scritta.

2. Le modalità di partecipazione e lo svolgimento dei lavori dell’Assemblea dei soci della Sezione territoriale sono disciplinati dal Regolamento Generale.

3. L’Assemblea dei soci:

a)       elegge a scrutinio palese il Presidente e il Vice Presidente dell’Assemblea, tre questori vedenti e non meno di cinque scrutinatori di cui due non vedenti, o ipovedenti purché a conoscenza del sistema Braille;

b)       elegge i componenti del Consiglio della Sezione territoriale nella seguente misura:

5 componenti nelle Sezioni fino a 250 soci;

7 componenti nelle Sezioni fino a 500 soci;

9 componenti nelle Sezioni fino a 1.500 soci;

11 componenti nelle Sezioni con oltre 1.500 soci;

c)       approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull’attività svolta e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo;

d)       elegge i delegati al Congresso Nazionale nella seguente misura:

un delegato per le sezioni fino a 400 soci;

un delegato ogni 400 soci o frazioni superiori a 200, per la quota di soci

da 401 a 1.200;

un delegato ogni 600 soci o frazione superiore a 300, per la quota eccedente

i 1.200 soci, fino a 3.000 soci;

un delegato ogni 800 soci o frazione superiore a 400, per la quota eccedente

3.000 soci;

e)       vota la sfiducia al Consiglio della Sezione territoriale su mozione proposta da almeno un decimo dei soci aventi titolo a partecipare all’Assemblea. L’approvazione della mozione da parte della maggioranza dei presenti comporta la decadenza automatica del Consiglio della Sezione territoriale.

 

ART. 19 (R)

ASSEMBLEA DELLA SEZIONE TERRITORIALE:

AVVISO DI CONVOCAZIONE, DIRITTO DI PARTECIPAZIONE, COMPETENZE, COMPITI DEL PRESIDENTE, SOSPENSIONE

1. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea con tutte le prerogative e i diritti di elettorato attivo e passivo soltanto i soci iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa alla data di svolgimento della stessa.

2. L’Assemblea è convocata dal Presidente della Sezione territoriale ed è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci effettivi, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

3. L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno da inviare a tutti i soci, anche se non in regola con l’iscrizione, almeno venti giorni prima della data di svolgimento. La seconda convocazione può avere luogo dopo un’ora dalla prima.

4. Le date di svolgimento delle Assemblee sezionali dovranno essere coordinate con il Presidente Regionale competente per territorio. Nel caso in cui l’Assemblea debba procedere a elezioni di cariche associative, dovrà esserne diramata comunicazione con mezzi idonei, almeno quaranta giorni prima della data di svolgimento, salva successiva convocazione formale nei tempi previsti dal comma precedente.

5. Con atti separati saranno resi disponibili prima dell’Assemblea la relazione sull’attività svolta e una descrizione sintetica delle entrate e delle uscite relative al Bilancio consuntivo, nonché la relazione programmatica e una descrizione sintetica delle entrate e delle uscite relative al bilancio preventivo. 

6. Tutta la documentazione inerente l’ordine del giorno dell’Assemblea, ivi compresa quella di natura amministrativo-contabile e la relazione sull’attività svolta o in programma, sarà pubblicata sul sito web sezionale in formato accessibile e sarà resa disponibile a tutti i soci presso la Sezione con modalità e in orari stabiliti dalla Presidenza Sezionale.

7. La data dell’Assemblea Sezionale ordinaria è stabilita dal Consiglio Sezionale o dall’Ufficio di Presidenza, su delega del Consiglio stesso.

8. Partecipano all’Assemblea, con i diritti di cui all’art. 3 dello Statuto, i soci effettivi e tutori che siano in regola con il tesseramento in ottemperanza a quanto previsto nell’art. 3 del presente Regolamento, nonché i nuovi soci che risultino regolarmente iscritti alla data di svolgimento dell’Assemblea stessa. Possono, altresì, presenziare ai lavori assembleari i soci sostenitori e onorari, ai quali viene esteso l’avviso di convocazione dell’Assemblea. Hanno facoltà di presenziare, senza diritto di voto e di parola, anche i soci non in regola con il pagamento della quota associativa.

9. Il Presidente Nazionale, o un suo delegato, il Presidente Regionale, o un suo delegato, hanno facoltà di intervenire all’Assemblea e di prendere la parola.

10. La Sezione, nei limiti del proprio bilancio, facilita la partecipazione dei soci all’Assemblea.

11. Qualora non sia possibile procedere all’approvazione della relazione programmatica e del bilancio preventivo per l’esercizio successivo entro il 30 aprile, l’Assemblea potrà essere convocata, ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. c) dello Statuto, entro il 30 novembre.

12. Il Presidente Sezionale apre i lavori assembleari, certificando, sotto la propria responsabilità, l’elenco degli aventi diritto al voto in base alla documentazione agli atti della Sezione. La conta dei voti per l’elezione del Presidente dell’Assemblea viene eseguita da tre persone vedenti designate dal Presidente Sezionale.

13. Il Presidente dell’Assemblea:

-         nomina il Segretario dell’Assemblea;

-         dirige i lavori assembleari;

-         dirime eventuali controversie assembleari;

-         vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali;

-         proclama gli eletti;

-         fa redigere in triplice copia, sotto la sua responsabilità e sulla base di fac simile unico prodotto e reso disponibile dalla Sede Nazionale, il verbale dei lavori assembleari che sottoscrive in ogni copia. Delle tre copie del verbale la prima resterà agli atti della Sezione, la seconda dovrà essere rimessa alla Presidenza Nazionale e la terza al Presidente Regionale competente per territorio. Analogo fac simile unico sarà prodotto dalla Sede Nazionale per la redazione di eventuali ordini del giorno.

14. Qualora l’Assemblea debba essere sospesa per gravi motivi, i lavori saranno rinviati a data da stabilirsi da parte del Presidente dell’Assemblea, o, se questi non è ancora stato eletto, dal Presidente Sezionale. La nuova data dovrà essere fissata d’intesa con il Presidente Regionale.

 

ART. 20 (S)

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. Il Presidente Sezionale è il rappresentante dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS nell’ambito di competenza della Sezione territoriale e ha la direzione dell’attività associativa svolta in tale ambito. Nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza, il Presidente Sezionale agisce in base ai poteri che gli saranno espressamente conferiti, all’atto dell’assunzione della carica, dal Presidente Nazionale in qualità di rappresentante legale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS nelle forme e con le modalità stabilite nel Regolamento Generale.

2. Il Presidente della Sezione territoriale inoltre:

a)       convoca e presiede il Consiglio della Sezione territoriale;

b)       dà esecuzione ai deliberati del Consiglio della Sezione territoriale;

c)       firma corrispondenza, atti, contratti e convenzioni inerenti il Consiglio della Sezione territoriale, esclusi gli atti di cui all’art. 8, comma 5, lett. m);

d)       promuove autonomamente procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Nazionale, il Consiglio Regionale e il Consiglio della Sezione territoriale nella prima riunione utile;

e)       promuove e resiste in giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio della Sezione territoriale e su specifica preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale ai sensi dell’art. 8, comma 5 lett. n);

f)       adotta, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio della Sezione da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile.

3. Il Vice Presidente della Sezione territoriale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Ove tale assenza o impedimento si protraggano ininterrottamente per un periodo superiore a centocinquanta giorni, il Vice Presidente provvede a indire una nuova elezione nelle modalità e nei tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

 

ART. 20 (R)

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. Il Presidente Nazionale conferisce al Presidente e al Vice Presidente Sezionale i poteri di cui all’art. 20, comma 1, dello Statuto mediante procura, nella quale venga esplicitata una delega in relazione alle seguenti tipologie di compiti e/o attività:

-         rappresentare l’Unione avanti a qualsiasi Istituzione, Associazione, Consorzio, etc. avente corrispondente carattere territoriale;

-         adottare provvedimenti di carattere organizzativo, individuando funzioni, attribuendo responsabilità, conferendo e/o revocando i conseguenti poteri, nominando i relativi procuratori speciali;

-         sottoscrivere mezzi di pagamento o incasso di somme relative all’attività istituzionale di ogni specie, fino a un massimo di 500.000,00 Euro per ogni operazione anche se frazionata, anche per l’utilizzo di crediti bancari. Operazioni eccedenti tale importo dovranno essere realizzate previa approvazione della Direzione Regionale;

-         intimare atti di costituzione in mora e far elevare atti di protesto cambiario, nonché dar corso a procedure coattive verso i debitori dell’Unione, conferendo i necessari e opportuni mandati;

-         richiedere, fino all’importo di 100.000,00 Euro per ogni operazione anche se frazionata, nell’interesse dell’Unione, fideiussioni e controgaranzie a Istituti finanziari, di credito e assicurativi. Operazioni eccedenti tale importo dovranno essere realizzate previa approvazione della Direzione Regionale;

-         assumere, in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione, impegni commerciali di acquisto e vendita di prodotti e servizi, anche mediante la partecipazione a bandi, gare e/o appalti e, di conseguenza, compiere e stipulare atti e contratti di ogni tipologia, con tutte le clausole ritenute opportune, compresa la clausola compromissoria. La stipula di eventuali contratti di consulenza e di contratti di locazione dei beni immobili siti nel territorio di competenza e soggetti alla gestione della Sezione di valore imponibile superiore a 15.000,00 Euro dovrà comunque essere preventivamente autorizzata con delibera del Consiglio Sezionale;

-         a eccezione dei mutui bancari a medio e lungo termine per i quali è necessaria l’autorizzazione della Direzione Nazionale, stipulare, modificare e risolvere con istituti finanziari e di credito contratti di qualsiasi specie nelle varie forme ricorrenti sul mercato monetario e finanziario fino all’importo di Euro 250.000,00 per ogni operazione anche se frazionata, ivi compresi quelli bancari e, in particolare, quelli di conto corrente, potendo operare sui conti correnti bancari dell’Unione, con facoltà di depositare e prelevare somme sugli stessi, sia a valere su effettive disponibilità, sia a valere su concessioni di credito;

-         compiere presso le pubbliche amministrazioni, gli enti e gli uffici pubblici tutti gli atti e le operazioni necessarie per ottenere concessioni, licenze e autorizzazioni in genere, stipulando i relativi atti definitivi;

-         eseguire pagamenti di imposte, di tasse e di contributi previdenziali e assistenziali scaturenti dalle dichiarazioni fiscali e previdenziali dell’Unione dovute sia direttamente che quale sostituto d’imposta;

-         iscrivere e rinnovare ipoteche e privilegi a carico di terzi e a beneficio dell’Unione; acconsentire a cancellazioni e restrizioni di ipoteca a carico di terzi e a beneficio dell’Unione per estinzione e riduzione dell’obbligazione; rinunciare a ipoteche e a surroghe ipotecarie, anche legali, e compiere qualsiasi altra operazione ipotecaria, sempre a carico di terzi e a beneficio dell’Unione, manlevando i Conservatori dei registri immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità;

-         provvedere, in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione, alla riscossione, allo svincolo e al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che, per qualsiasi causale o titolo, sian ad essa dovuti da qualsiasi ente pubblico o privato;

-         provvedere all’emissione dei mandati che siano già stati emessi o che saranno da emettersi, senza limitazione di tempo, a favore dell’Unione per qualsiasi somma di capitale o per interessi a essa dovuti, sia in liquidazione dei depositi fatti, che per ogni altra causale o titolo;

-         sottoscrivere, in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione, le condizioni di polizza, le liquidazioni di danni e indennità, senza limiti di importo, nonché le relative quietanze;

-         sottoscrivere i documenti relativi alle cc.dd. conformità aziendali secondo le normative di riferimento.

2. Entro dieci giorni dalle avvenute elezioni, il Presidente Sezionale comunica al Presidente Nazionale e al Presidente Regionale il risultato delle elezioni generali o parziali delle cariche sociali sezionali, nonché dati anagrafici, qualifiche e recapiti completi di tutti gli eletti.

3. Il Presidente Sezionale firma, nelle forme previste dal Regolamento amministrativo-contabile e finanziario, i documenti contabili insieme al Consigliere Delegato.

 

ART. 21 (S)

IL CONSIGLIO DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. Il Consiglio della Sezione territoriale si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all’anno e, in via straordinaria, quando:

a) il Presidente lo ritenga necessario;

b)       ne sia fatta richiesta dalla Direzione Nazionale o dalla Direzione Regionale;

c) ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

2. Il Consiglio della Sezione territoriale:

a)       elegge tra i propri componenti il Presidente della Sezione territoriale, il Vice Presidente Sezionale e il Consigliere Delegato sezionale che, nelle Sezioni territoriali con almeno 7 Consiglieri, costituiscono l’Ufficio di Presidenza Sezionale, che collabora con il Presidente e il Consiglio della Sezione territoriale per l’espletamento delle proprie competenze con le modalità previste nel Regolamento Generale;

b)       vota la sfiducia al Presidente Sezionale su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla maggioranza dei 2/3 del Consiglio stesso. L’approvazione della mozione comporta la decadenza immediata dalla carica;

c)       vota la sfiducia al Vice Presidente e al Consigliere Delegato, su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla maggioranza del Consiglio stesso. L’approvazione della mozione comporta la decadenza immediata dalla carica;

d)       è responsabile dell’attività associativa della Sezione territoriale e promuove ogni iniziativa in favore delle persone cieche e ipovedenti nell’ambito del proprio territorio; ogni iniziativa esorbitante dal territorio sezionale deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Regionale o dalla Direzione Nazionale, a seconda delle rispettive competenze;

e)       predispone annualmente la relazione sull’attività svolta e la relazione programmatica;

f)       predispone il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo;

g)       nomina l’Istituto Cassiere;

h)       designa, nomina, e revoca i rappresentanti dell’UICI in seno agli organismi e commissioni di competenza degli Organi sezionali. Indica al Consiglio Regionale una terna di nomi per la designazione di rappresentanti dell’UICI in organismi che operano nel territorio della sezione, la cui nomina è di competenza degli Organi regionali;

i)        delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale sottopone al suo esame;

j)        delibera sull’istituzione e sulla soppressione di presidi territoriali e ne nomina il rappresentante su proposta del Presidente Sezionale; può nominare propri referenti comunali; 

k)       può costituire Consigli di Amministrazione e comitati e gestioni speciali, per la gestione di specifiche attività, stabilendone le norme di funzionamento;

l)        delibera su ogni argomento non espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea;

m)      delibera in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dalla struttura sezionale in modo da comprenderne ogni fase, dall’assunzione alla cessazione del rapporto stesso per qualunque causa;

n)       nomina, su proposta del Presidente, quando richiesto, tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio Sezionale dei Sindaci;

o)       autorizza l’accettazione con beneficio d’inventario di lasciti mortis causa, donazioni e altri atti di liberalità destinati alla Sezione, previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione Nazionale, salvo per quelli di modica entità, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale, ed emette parere vincolante per le alienazioni di beni immobili pervenuti per atti di liberalità o mortis causa da soggetti residenti nel territorio della Sezione stessa;

p)       costituisce, su proposta del Presidente Sezionale, commissioni o gruppi di lavoro a livello territoriale, i cui coordinatori partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio della Sezione territoriale.

 

ART. 21 (R)

IL CONSIGLIO DELLA SEZIONE TERRITORIALE:

CONVOCAZIONE, COMPETENZE, INSEDIAMENTO,

ELEZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA,

CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, ENTRATE,

SPESE, BILANCI, CASSIERE E DOCUMENTI OBBLIGATORI

1. Nell’avviso di convocazione del Consiglio della Sezione territoriale, da diramare almeno cinque giorni prima e, in caso d’urgenza, almeno 48 ore prima, sono indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno dei lavori.

2. Oltre all’avviso di convocazione vengono resi disponibili, di norma, anche con atti separati, il verbale della seduta precedente, nonché i principali documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno.

3. Nei casi di richiesta di convocazione del Consiglio della Sezione secondo quanto previsto dalle lett. b) e c) del comma 1 dell’art. 21 dello Statuto, i richiedenti devono comunicare in tempo utile l’ordine del giorno al Presidente Sezionale, in modo da consentirgli di convocare il Consiglio nei termini e con le modalità previste dal presente articolo.

4. Il Presidente ha facoltà di invitare soci sostenitori e rappresentanti di Enti o Organismi, nonché i Coordinatori dei gruppi di lavoro e dei Comitati del territorio di competenza.

5. Al fine di consentire al Presidente Nazionale, al Presidente Regionale, ai loro delegati, nonché ai Consiglieri Nazionali e Regionali soci della Sezione di partecipare alle riunioni del Consiglio Sezionale, l’avviso di convocazione viene inviato contestualmente anche a loro.

6. Il Consiglio della Sezione territoriale viene insediato entro quindici giorni dallo svolgimento dell’Assemblea Sezionale nel corso della quale è stato eletto.

7. Il Presidente Sezionale uscente convoca la riunione di insediamento del Consiglio Sezionale neo eletto nel termine di cui al comma precedente. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati: al primo punto all’ordine del giorno la verifica dei poteri, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del presente Regolamento e, al secondo punto, l’elezione dell’Ufficio di Presidenza Sezionale.

8. Fino alla elezione del Presidente Sezionale, la riunione di insediamento del Consiglio Sezionale è presieduta dal Consigliere Sezionale più anziano di iscrizione all’Unione, o, a parità di anzianità di iscrizione, da quello più anziano di età.

9. Le elezioni dell’Ufficio di Presidenza vengono effettuate separatamente per ciascuno dei suoi componenti con votazione segreta, secondo l’ordine seguente: Presidente, Vice-Presidente, Consigliere Delegato.

10. Il bilancio preventivo e consuntivo vengono approvati dal Consiglio Sezionale almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea. In conformità con quanto indicato nel Regolamento amministrativo-contabile e finanziario, dopo lo svolgimento dell’Assemblea, il Presidente Sezionale trasmette al Presidente Regionale i documenti finanziari corredati dal parere del Collegio dei Sindaci, quando costituito.

11. L’Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente nello svolgimento dei propri compiti.

 

ART. 22 (S)

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

1. Allo scopo di ampliare la partecipazione della base associativa, sono costituiti a livello territoriale commissioni o gruppi di lavoro tematici con funzione consultiva, conformemente a quanto stabilito nel presente Statuto e nel Regolamento Generale. Gli Organi regionali e sezionali devono coordinarsi con essi soprattutto per la redazione dei documenti programmatici.

2. I gruppi giovanili sono costituiti dai soci effettivi fino a trentacinque anni di età e dai minori rappresentati dai soci tutori e possono essere creati anche a livello intersezionale.

 

ART. 22 (R)

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO – NORME COMUNI

1. Per ogni Sezione è costituito un Comitato Sezionale Giovani, composto da soci effettivi eletti dai giovani appartenenti alla Sezione, in numero di tre nel caso in cui il Consiglio della Sezione sia composto da cinque o sette componenti, in numero di cinque, nel caso in cui il Consiglio della Sezione sia composto da nove componenti e in numero di sette nel caso in cui il Consiglio della Sezione sia composto da undici componenti.

2. Il Comitato Giovani, su proposta delle Sezioni interessate e su determinazione del competente Consiglio Regionale, può essere intersezionale; in tal caso il numero di componenti è rapportato al Consiglio Sezionale con il maggior numero di componenti.

3. Per ogni Consiglio Regionale è costituito un Comitato Regionale Giovani, composto da soci effettivi nominati in numero di uno da ciascun Comitato Sezionale o intersezionale.

4. È costituito un Comitato Nazionale Giovani, composto da sette soci effettivi eletti dai Coordinatori dei Comitati Giovanili Regionali in seduta comune.

5. Il Comitato Nazionale Giovani riunisce, almeno una volta l’anno, i Coordinatori dei Comitati Regionali Giovani per il coordinamento delle iniziative, così come i Coordinatori dei Comitati Regionali riuniscono almeno una volta l’anno i Coordinatori dei rispettivi Comitati sezionali o intersezionali.

6. Ogni Comitato elegge nel suo seno il Coordinatore.

7. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, relativamente ai Comitati Giovani, i soci effettivi di età inferiore a trentacinque anni.

8. Nell’ambito dei bilanci preventivi della Sede Nazionale, dei Consigli Regionali e dei Consigli Sezionali sono previsti specifici stanziamenti per il finanziamento delle iniziative a favore dei giovani.

9. Ai Comitati dei centralinisti telefonici e dei fisioterapisti, nonché agli altri Comitati istituiti dagli organi competenti ai sensi delle norme statutarie e regolamentari, si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.

10. In tutti i casi di cui al presente articolo si applica il principio secondo il quale per tutti i Comitati designati dalle Assemblee di base che non vengano eletti entro il termine perentorio di 150 giorni decorrenti dal rinnovo delle cariche associative, i relativi componenti verranno nominati direttamente dall’organo competente per territorio a livello regionale e a livello locale.

 

ART. 23 (S)

DURATA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. Gli Organi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS restano in carica cinque anni.

2. Gli Organi territoriali si rinnovano nelle Assemblee Sezionali. I loro componenti sono rieleggibili, secondo quanto disposto dal presente Statuto. 

3. I componenti di qualsiasi organo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS che compiano tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute dell’organo cui appartengono decadono automaticamente dalla carica associativa ricoperta.

 

ART. 23 (R)

DURATA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI, PROROGHE,

SOSTITUZIONI TEMPORANEE, RATIFICHE

1. Salvo diversa previsione dello Statuto, gli organi collegiali o monocratici dell’Unione restano in carica fino alla scadenza dell’organo che li ha eletti o nominati, il quale ha facoltà anche di procedere alla loro revoca che, nel caso, opera con effetto immediato e senza ulteriore formalità.

2. Gli organi scaduti restano comunque in carica per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione, fino all’insediamento dei nuovi organi. .

3. In tutti i casi di assenza o impedimento, comunque determinati, le funzioni del Presidente di ciascun organo sono esercitate dal rispettivo Vice-Presidente.

4. Le delibere adottate in caso di urgenza sono sottoposte per la ratifica all’organo ordinariamente competente nella prima seduta utile.

5. I componenti di qualsiasi organo dell’UICI sono tenuti a far pervenire in tempo utile per la riunione, in nota indirizzata al Presidente dell’organo, la giustificazione della propria eventuale assenza, attestando per iscritto sotto la propria personale responsabilità le relative motivazioni. In mancanza, l’assenza sarà considerata ingiustificata.

 

ART. 24 (S)

INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - CUMULO

DI CARICHE - DOVERI DEI TITOLARI DI CARICA -

SEGRETO DI UFFICIO

1. Il Presidente Nazionale e i componenti la Direzione Nazionale non possono ricoprire alcuna altra carica elettiva nell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS.

2. I Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso non possono ricoprire la carica di Presidente o di Vice Presidente sia Regionale sia Sezionale.

3. I Consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci nel Consiglio Regionale non possono ricoprire alcuna delle cariche che compongono l’Ufficio di Presidenza della Sezione territoriale.

4. I componenti dei Collegi dei Sindaci a ogni livello e i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri non possono ricoprire alcuna altra carica nell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS.

5. Tutte le cariche elettive degli organi di cui all’art. 4 del presente Statuto sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente, sia con le strutture territoriali di appartenenza, sia con quegli enti nei quali l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS è chiamata a nominare un numero di componenti pari o superiore alla maggioranza dell’organo amministrativo o direttivo.

6. I soggetti titolari delle cariche di cui al comma precedente possono svolgere prestazioni di lavoro autonomo e/o altre collaborazioni retribuite in favore sia di strutture dell’UICI sia degli altri enti di cui al comma precedente, previa autorizzazione dell’organo di appartenenza e secondo criteri di pubblicità e trasparenza fissati dal Regolamento Generale.

7 Il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i Presidenti Regionali e i Presidenti Sezionali non possono ricoprire la medesima carica per più di tre mandati completi consecutivi. Un mandato si intende completo quando il componente lo abbia ricoperto ininterrottamente per un tempo superiore alla metà dei giorni di durata statutaria dell’organo.

8. Tutti i soggetti che ricoprono una qualunque carica associativa all’interno dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS sono tenuti al rispetto del segreto di ufficio e delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei dati personali. In caso di infedeltà accertata si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del presente Statuto e le relative norme del Regolamento Generale. Analogamente essi si asterranno da atti, comportamenti e giudizi gravemente lesivi dell’immagine o della credibilità dell’UICI.

 

ART. 24 (R)

INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ

E CUMULO DI CARICHE

1. La decadenza dalla carica viene dichiarata dal Consiglio Nazionale qualora si tratti di componenti la struttura nazionale, dalla Direzione Nazionale qualora si tratti delle strutture regionali e dal Consiglio Regionale qualora si tratti delle strutture sezionali. Essa opera d’ufficio con effetto retroattivo e viene formalizzata nella prima seduta dell’organo competente.

2. L’accettazione di una carica incompatibile con un’altra comporta automaticamente l’esercizio dell’opzione per la carica accettata da ultimo e la conseguente decadenza dall’altra. In tal caso la decadenza opera con effetto dal momento dell’accettazione della carica incompatibile.

3. Ai sensi dell’art. 24, comma 8, dello Statuto, per "infedeltà", oltre ai casi di cui all’art. 9, si intendono anche la violazione del segreto d’ufficio e ogni violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

 

ART. 25 (S)

VOTAZIONI ED ELEZIONI

1. Le norme concernenti le votazioni e le elezioni nell’ambito degli Organi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS sono disciplinate dal Regolamento Generale nel rispetto dei principi democratici e rappresentativi del vigente ordinamento e di tutela delle minoranze.

2. Per l’elezione del Consiglio Nazionale le candidature devono essere formalizzate mediante la presentazione e la sottoscrizione di liste collegate ai candidati alla carica di Presidente Nazionale, con le modalità previste dal Regolamento Generale.  

3. Per l’elezione delle altre cariche le candidature sono di norma formalizzate mediante la presentazione e la sottoscrizione di liste. Nel caso di presentazione di una sola lista è consentita la presentazione di candidature al di fuori della lista nei limiti e con le modalità indicati nel Regolamento Generale. In assenza di liste, ogni socio avente diritto al voto potrà esprimere libere preferenze al massimo fino al numero dei componenti l’organo da eleggere.

 

ART. 25 (R)

VOTAZIONI ED ELEZIONI, PRESENTAZIONE DELLE LISTE

E ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. Le votazioni nell’ambito degli organi associativi avvengono, di norma, in modo palese. Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali o riguardanti questioni personali si tengono a scrutinio segreto.

2. Le votazioni sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti l’organo, salvo quanto disposto per le Assemblee Sezionali.

3. È approvata la delibera che abbia riportato la maggioranza dei voti, salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è dirimente.

4. Se si tratta di elezioni, risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto o dal Regolamento. In caso di parità risulta eletto il più anziano per appartenenza continuativa all’Unione. In caso di ulteriore parità, risulta eletto il più anziano di età.

5. In caso di dimissioni o di vacanza comunque determinata negli organi dell’Unione si ha la sostituzione con il subentro dei non eletti che hanno avuto il maggior numero di voti, fino a sostituire un terzo dei componenti l’organo inizialmente eletto. Qualora siano state presentate liste, il subentro avverrà nell’ambito della lista dell’eletto o degli eletti da sostituire. Quando le sostituzioni non siano possibili, anche per la già avvenuta sostituzione di un terzo dei componenti, si procederà a nuove elezioni, limitatamente al numero dei posti vacanti.

6. Ove si verifichino contestualmente le dimissioni, o la vacanza comunque determinata della maggioranza dell’organo, si procederà al suo rinnovo integrale. In tal caso l’organo decaduto resterà in carica per l’ordinaria amministrazione per il tempo strettamente necessario a procedere al rinnovo dello stesso.

Elezioni alla carica di Presidente Nazionale e Consigliere Nazionale

7. Ciascun candidato alla carica di Presidente Nazionale deve dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l’elezione del Consiglio Nazionale.

8. Ciascuna candidatura alla carica di Presidente Nazionale è collegata a una lista, che deve comprendere un numero di candidati non superiore a 32 (trentadue) e non inferiore a 16 (sedici). Con la lista deve anche essere indicato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente Nazionale.

9. Nella formazione delle liste deve essere assicurata la rappresentanza di genere, in misura non inferiore a un terzo dei candidati. Per ciascuna lista deve essere nominato un rappresentante di lista.

10. Ciascuna lista di candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La presentazione delle liste deve essere accompagnata, a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con una candidata o un candidato alla carica di Presidente Nazionale. Tale dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dalla candidata o candidato alla carica di Presidente all’atto di presentazione della predetta candidatura.

11. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Nazionale e delle collegate candidature alla carica di Presidente Nazionale deve essere sottoscritta da almeno 32 (trentadue) congressisti non candidati nella lista stessa. Non si può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, a pena di nullità della sottoscrizione stessa.

12. Le liste possono essere contraddistinte da una denominazione o con un simbolo.

13. Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di Presidente Nazionale o Consigliere Nazionale, che deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge o dallo Statuto Sociale. Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione.

14. Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati e di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità devono essere firmate dal candidato o mediante firma digitale, o, in alternativa, con firma autografa accompagnata da copia del relativo documento di identità, e saranno verificate dalla Commissione di garanzia di cui ai successivi commi.

15. Non è consentito candidarsi in più liste per l’elezione del medesimo organo, pena la nullità della propria candidatura e il deferimento automatico ai Probiviri che decideranno in merito prima dell’assise congressuale.

16. L’eventuale rinuncia alla candidatura va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature. Eventuali rinunce intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all’elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla composizione e validità della lista.

17. La presentazione delle candidature alla carica di Presidente Nazionale e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere Nazionale deve essere effettuata entro il termine di 30 giorni prima della data di apertura del Congresso Nazionale.

18. In tutti i casi di cui al presente articolo la modulistica necessaria sarà predisposta e resa disponibile a cura della Sede Nazionale.

19. La presentazione delle candidature e delle liste va indirizzata, in unica soluzione, alla Sede Nazionale, la quale provvede alla protocollazione, restituendo ricevuta a firma del Segretario Generale o di un suo delegato, nella quale devono essere indicati gli estremi del protocollo e gli allegati alla lista.

Commissione elettorale di garanzia

20. Con la deliberazione di convocazione del Congresso Nazionale, il Consiglio Nazionale, a maggioranza qualificata dei quattro quinti dei propri componenti, nomina una Commissione elettorale di garanzia, composta da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, individuati tra persone di provata capacità e specchiata moralità. Eventuali soci nominati nella Commissione non possono candidarsi ad alcuna carica elettiva o altra funzione nel successivo Congresso Nazionale.

21. La Commissione si insedia precedentemente all’atto di convocazione del Congresso ed elegge il proprio Presidente.

22. La Commissione elettorale di garanzia ha pieni poteri per lo svolgimento dei seguenti compiti:

-         verifica della modulistica relativa alle operazioni di candidatura;

-         esame delle candidature;

-         accertamento del rispetto dei termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale in tema di presentazione delle candidature;

-         verifica del numero dei presentatori e regolarità delle firme;

-         controllo delle dichiarazioni e della documentazione allegata;

-         controllo della reciprocità delle dichiarazioni di collegamento tra candidato alla carica di Presidente Nazionale e liste collegate;

-         controllo dei nominativi dei candidati;

-         controllo della corretta proporzione nella rappresentanza di genere in seno a ciascuna lista;

-         comunicazione delle candidature ammesse o non ammesse;

-         definizione di regole e di modalità di svolgimento e pubblicizzazione della campagna elettorale nell’ambito degli organi associativi dell’Unione nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, fatte salve le disponibilità di bilancio della Sede Nazionale, anche sulla base di un eventuale fondo di rimborso spese da conferire al termine dello svolgimento del Congresso Nazionale.

23. La Commissione è supportata nel proprio operato dagli uffici della Sede Nazionale.

24. La Commissione comunica l’ammissione, l’eventuale esclusione, o ogni altra decisione in merito alle candidature entro il termine di 5 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Tali comunicazioni sono rese pubbliche tramite il sito web dell’Unione e sono indirizzate al rappresentante di lista.

25. Al termine delle operazioni di cui al comma precedente, la Commissione assegna per sorteggio un numero d’ordine a ciascuna lista.

26. Unicamente nel caso in cui, a seguito di una mancata ammissione ai sensi del presente articolo, la lista comprenda un numero di candidati inferiore a quello previsto dal comma 9, la Commissione notifica immediatamente la circostanza al rappresentante di lista che potrà provvedere entro il termine perentorio di 4 giorni alla integrazione della lista attraverso la presentazione di altra candidatura secondo le modalità previste nel presente articolo.

27. Contro il provvedimento motivato di esclusione assunto dalla Commissione, i rappresentanti di lista possono ricorrere alla medesima Commissione per il riesame della decisione, entro il termine perentorio di quattro giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Commissione emette decisione definitiva e inappellabile nei quattro giorni successivi. In mancanza di espressa decisione il ricorso dovrà intendersi respinto.

Nullità delle schede votate

28. Si ha la nullità totale della scheda votata nei seguenti casi:

a)       quando la scheda presenta scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b)       quando la volontà dell’elettore si è manifestata in modo non univoco e non c’è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né il candidato alla carica, né la lista di candidati Consiglieri prescelti;

c)       nel caso siano espresse più preferenze di quanto consentito, ovvero preferenze per persone non candidate, ovvero preferenze per candidati di liste diverse.

Nullità delle preferenze espresse

29. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di Presidente Nazionale determina, in ogni caso, la nullità sia del voto di lista che dei voti di preferenza espressi nella scheda.

30. I voti di preferenza dovranno rispecchiare le proporzioni relative alla parità di genere, in ragione di almeno un terzo e due terzi. In caso contrario, tutte le preferenze saranno nulle. La nullità dei voti di preferenza non annulla comunque il voto alla lista, né quello al candidato Presidente, se validamente espressi.

31. La nullità del voto di lista determina, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza.

Attribuzione dei voti e dei seggi

32. Il voto si esprime su unica scheda nella quale indicare il nome del candidato Presidente, il numero della lista prescelta ed eventuali preferenze. Per i Consiglieri Nazionali potrà essere espresso un numero di preferenze massimo pari a quattro candidati della stessa lista, in ragione di un massimo di due per ciascun sesso, a pena di nullità delle preferenze in eccedenza.

33. Il voto alla lista si intende attribuito anche al candidato Presidente collegato. Il voto espresso solo per il Presidente non va ad alcuna delle liste.

34. La ripartizione del numero dei seggi viene effettuata sulla base dei voti riportati dal candidato Presidente.

35. Viene eletto Presidente Nazionale il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti.

36. Vengono attribuiti alla lista collegata al candidato Presidente che risulta eletto almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio Nazionale, pari a quindici.

37. I restanti nove seggi sono ripartiti fra tutte le liste con il sistema proporzionale. L’eventuale primo seggio di ciascuna lista soccombente è attribuito al candidato alla carica di Presidente Nazionale a essa collegato.

38. Qualora il candidato Presidente risultato eletto abbia ottenuto meno del 60 per cento dei voti espressi, i seggi rimanenti, sempre nella misura di nove e sempre con il sistema proporzionale, vengono ripartiti solo tra le liste soccombenti.

39. Dopo l’assegnazione dei seggi a ciascuna lista, vengono proclamati eletti Consiglieri Nazionali i relativi candidati, secondo la graduatoria decrescente formulata in base alle preferenze ottenute da ciascuno.

Altre elezioni

40. Per elezioni che non riguardino il Consiglio Nazionale le candidature sono di norma formalizzate mediante la presentazione e la sottoscrizione di liste. Per le elezioni di competenza del Consiglio Regionale e del Consiglio Sezionale si applicano le disposizioni previste per la elezione degli organi nazionali in quanto compatibili.

41. Qualora sia stata presentata una sola lista, o non sia stata presentata alcuna lista, è data la facoltà di presentare candidature al di fuori della lista. Tali candidature devono essere presentate e accettate per iscritto prima dell’inizio delle operazioni di voto.

42. In caso non siano state presentate liste possono essere espresse preferenze non superiori ai componenti da eleggere. In caso di presentazione di una o più liste possono essere espresse preferenze per non più di un terzo dei componenti da eleggere, comunque tutti appartenenti alla stessa lista. Nel caso di presentazione di una sola lista e di candidature fuori lista le preferenze possono essere espresse o per i candidati appartenenti alla lista o per i candidati fuori lista, ma non per entrambi, a pena di nullità della scheda ai sensi del comma 29.

43. Lo spoglio dei voti sarà effettuato da un collegio di scrutinatori composto da almeno cinque componenti, di cui almeno due non vedenti che abbiano accertata conoscenza del sistema Braille.

44. I seggi vengono ripartiti con il metodo maggioritario nel modo seguente:

a)       nel caso di assenza di liste i seggi vengono ripartiti in base alle preferenze espresse;

b)       nel caso di presentazione di una lista e candidature fuori lista la lista ottiene un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti e comunque non meno di due terzi dei componenti da eleggere. I rimanenti seggi vengono attribuiti in base alle preferenze ottenute;

c)       nel caso di presentazione di due liste i seggi vengono ripartiti proporzionalmente ai voti, ma con riserva di un minimo dei due terzi dei seggi per la lista maggioritaria;

d)       nel caso di presentazione di più di due liste i seggi vengono ripartiti proporzionalmente in base ai voti ottenuti da ciascuna lista; alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono comunque riservati i due terzi dei seggi. I seggi restanti sono ripartiti solo fra le altre liste.

45. Per l’elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio Centrale dei Sindaci non è richiesta la presentazione di liste, né di candidature (che possono comunque essere presentate), ferma restando la facoltà dei Consiglieri Nazionali di esprimere intenzioni di voto.

46. Per le elezioni di competenza dell’Assemblea Sezionale le liste di candidati dovranno essere depositate presso la segreteria sezionale entro le ore 12 del decimo giorno precedente l’Assemblea. Le liste devono essere sottoscritte presso gli uffici sezionali alla presenza di persona specificamente incaricata dal Consiglio Sezionale, oppure davanti ad un notaio o ad altro pubblico ufficiale abilitato.

47. Ai sensi del comma precedente, le liste per le elezioni di competenza dell’Assemblea Sezionale devono essere presentate:

- per le Sezioni fino a 250 soci da almeno 10 soci effettivi;

- per le Sezioni fino a 500 soci da almeno 15 soci effettivi;

- per le Sezioni fino a 1500 soci da almeno 20 soci effettivi;

- per le Sezioni con oltre 1.500 soci da almeno 30 soci effettivi.

48. Le liste presentate dovranno comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere aumentato di un terzo e non inferiore ai due terzi degli stessi. Nella formazione delle liste deve essere assicurata la rappresentanza di genere in misura non inferiore a un terzo dei candidati. Per ciascuna lista deve essere nominato un rappresentante di lista.

49. Le eventuali candidature singole vanno presentate al Presidente della Sezione coadiuvato dal segretario sezionale, o da altra persona incaricata dal Consiglio Sezionale, prima che sia disposto l’inizio delle operazioni di voto. L’ammissibilità delle candidature, una volta accettata dai candidati, è disposta dal Presidente dell’organo competente. In caso di contestazione decide l’organo competente alla elezione.

50. Non è ammesso candidarsi in più liste per lo stesso organo.

51. I candidati dovranno dichiarare la loro accettazione, sottoscrivendola alla presenza di una delle persone indicate nel comma 47.

52. L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria deve indicare una o più persone delegate dal Consiglio Sezionale a raccogliere le firme di cui al precedente comma, nonché i giorni e l’orario in cui tale persona sarà a disposizione dei soci.

53. Per le votazioni a scrutinio segreto il votante potrà, a sua scelta, avvalersi della scrittura in Braille o di quella usuale, cosiddetta in “nero”.

54. Le schede dovranno essere di dimensioni e colori diversi per ciascun tipo di votazione.

55. Nelle elezioni, le schede recano la scritta “Elezioni per…” seguita dalla denominazione dell’organo da eleggere.

56. Il Presidente del seggio controlla che durante le elezioni una stessa persona non assista più di due elettori.

57. Le liste presentate a norma dei commi precedenti sono numerate per sorteggio, alla scadenza del termine di presentazione.

58. Il Presidente del collegio scrutinante, prima dell’inizio delle operazioni di voto, comunica agli elettori i nominativi contenuti in ciascuna lista, nonché il numero della lista di appartenenza.

59. Le operazioni di voto debbono essere organizzate in modo tale da garantire la segretezza del voto stesso e la libertà dell’elettore.

60. Nei casi in cui Statuto e Regolamento prevedano un quoziente che nelle singole fattispecie determini numeri non  interi, le espressioni “almeno” o analoghe, vanno intese nel senso che si  procede ad arrotondamento per eccesso; le espressioni “non superiori a” o analoghe, vanno intese nel senso che si procede ad arrotondamento per difetto. Negli altri casi la frazione di punto superiore a 0,50 si intende da arrotondare per eccesso, mentre la frazione di punto fino a 0,50 si intende da arrotondare per difetto.

 

ART. 26 (S)

RICORSI GERARCHICI

1. I ricorsi gerarchici sono così disciplinati:

a)       avverso gli atti della Sezione territoriale il ricorso va presentato alla Direzione Regionale, che decide in primo grado, e al Consiglio Regionale, che decide in secondo grado;

b)       avverso gli atti del Consiglio Regionale il ricorso va presentato alla Direzione Nazionale che decide in primo grado e al Consiglio Nazionale che decide in secondo grado;

c)       avverso gli atti della Direzione Nazionale il ricorso va presentato al Consiglio Nazionale.

2. Le decisioni adottate in secondo grado e quelle comunque adottate dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio Regionale sono inappellabili.

3. I termini per la presentazione e l’esame dei ricorsi sono disciplinati dal Regolamento Generale.

4. I ricorsi presentati senza il rispetto di quanto previsto dai precedenti commi sono inammissibili.

 

ART. 26 (R)

RICORSI GERARCHICI

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dallo Statuto e dal Regolamento, contro i provvedimenti adottati dagli Organi dell’Unione, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso all’organo collegiale gerarchicamente superiore.

2. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla adozione o dalla piena conoscenza dell’atto e, comunque, non oltre sei mesi dalla adozione del provvedimento impugnato.

3. I provvedimenti adottati in violazione di norme statutarie o di principi generali dell’ordinamento sono sempre impugnabili.

4. Una volta pervenuto il ricorso, entro quindici giorni devono essere chieste all’organo impugnato le controdeduzioni, che devono pervenire entro quindici giorni dalla richiesta.

5. L’organo chiamato a esaminare il ricorso deve pronunciarsi entro sessanta giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni, nel caso di Consiglio Sezionale, Regionale e Direzione Nazionale ed entro centoottanta giorni per il Consiglio Nazionale.

6. Fino all’annullamento o revoca, gli atti impugnati non perdono la loro efficacia, salvo che l’organo giudicante, su istanza del ricorrente, ne sospenda l’esecuzione in caso di comprovato pregiudizio grave e irreparabile.

 

ART. 27(S)

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte, nelle forme indicate dal Regolamento Generale:

a) dalla Direzione Nazionale;

b) dal Consiglio Nazionale;

c) dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Sezioni territoriali;

d) da almeno dieci congressisti.

2. L’apposita Commissione congressuale coordina le proposte, delibera sulla loro ammissibilità e le sottopone al voto del Congresso.

3. Si considerano approvate le proposte che ottengano in Congresso il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l’organo.

 

ART. 27 (R)

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le proposte di modifica dello Statuto, eccettuate quelle di cui all’art. 27, comma 1, lett. d) dello Statuto, redatte in forma articolata di emendamenti, devono pervenire alla Direzione Nazionale almeno due mesi prima della data di inizio del Congresso. Le proposte dei congressisti devono pervenire al Presidente del Congresso entro il termine di ventiquattro ore dall’apertura del Congresso.

2. La Commissione congressuale per le modifiche statutarie coordina tutte le proposte, delibera sulla loro ammissibilità e le sottopone al voto del Congresso.

3. Il Presidente del Congresso, per ogni emendamento, dà la parola al coordinatore della Commissione per una breve illustrazione, concede un intervento a favore e uno contro da parte dei congressisti e lo sottopone al voto. L’emendamento risulta approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dell’organo.

 

ART. 28 (S)

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI

1. Lo scioglimento dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS può essere deliberato dal Congresso Nazionale con la maggioranza dei 3/4 dei componenti l’organo.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS sarà devoluto, con le modalità che saranno previste nell’atto di scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Durante la vita dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altra ONLUS, facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura.

4. Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione e ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.

b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla Legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti rispetto al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

 

ART. 29 (S)

VIGENZA DELLO STATUTO

1. In caso di modifiche alle norme statutarie decise dal Congresso Nazionale, sino al completamento del procedimento di approvazione delle stesse da parte delle autorità competenti ai sensi delle normative vigenti, resta in vigore a tutti gli effetti il precedente testo dello Statuto.