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LEGISLAZIONE Leggi Regionali
Legge Regionale n. 54 del 23/12/1993 Finanziamenti a favore di diversi settori e disposizioni varie
Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
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ARTICOLO 9
Disposizioni varie
E' autorizzata, nell' anno
1993, la concessione di un contributo di lire 2. Le provvidenze di cui alla legge regionale 23 febbraio 1968, n. 14, sono estese ad enti della stessa categoria operanti in Sardegna aventi identica natura giuridica e per le stesse finalità richieste ai soggetti beneficiari della stessa legge; a tal fine lo stanziamento recato dal capitolo 10021 è attribuito a detti enti nella misura del 30 per cento, con le modalità previste nella citata legge regionale. 3. E' autorizzata, nell' anno
21993, la spesa di lire 500.000.000 per il finanziamento di progetti speciali
di animazione culturale di cui all' articolo 5 della legge regionale 8 luglio
1993, n. 30 (cap. 11099). 5. Nell' articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19, modificato dall' articolo 23 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, dopo le parole "dei soci effettivamente iscritti" aggiungere "ed opportunamente certificati". 6. Negli articoli 5 e 6 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 20, le parole "del presidente della Giunta regionale" sono sostituite con quelle "dell'Assessore competente per materia". 7. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell' articolo 110 e l' articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18. 8. Con l' espressione indicata nel 2° comma dell' articolo 30 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, " pubblicazione di monografie e di altro materiale riguardante l' attività di programmazione" si intende anche la redazione e la pubblicazione di notiziari o riviste, comprese le spese relative alla stampa ed alla distribuzione, nonchè alla eventuale convenzione con giornalisti addetti alla redazione.
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