Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus
Consiglio Regionale della Sardegna

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NAVIGAZIONE

 

 

SEZIONI PROVINCIALI

 

 

 

 

 

 

LEGISLAZIONE

 

Leggi Regionali

 

Legge Regionale n. 54 del 23/12/1993

 

Finanziamenti a favore di diversi settori e disposizioni varie

 

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge:

 

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ARTICOLO 9

 

Disposizioni varie

 

E' autorizzata, nell' anno 1993, la concessione di un contributo di lire 700.000.000 a favore della società a prevalente capitale pubblico, costituita ai sensi del paragrafo 2 2 del programma d' intervento per gli anni 1986- 1987 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal dal CIPE il 21 gennaio 1988, per l' attività dell' " Osservatorio industriale" (cap. 09008).

2. Le provvidenze di cui alla legge regionale 23 febbraio 1968, n. 14, sono estese ad enti della stessa categoria operanti in Sardegna aventi identica natura giuridica e per le stesse finalità richieste ai soggetti beneficiari della stessa legge; a tal fine lo stanziamento recato dal capitolo 10021 è attribuito a detti enti nella misura del 30 per cento, con le modalità previste nella citata legge regionale.

3. E' autorizzata, nell' anno 21993, la spesa di lire 500.000.000 per il finanziamento di progetti speciali di animazione culturale di cui all' articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 (cap. 11099).

4. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per il 1993 ai Comuni sede di musei civici, aperti al pubblico, un contributo straordinario, di lire 500.000.000 per gli oneri di gestione sostenuti dagli stessi Comuni; tale stanziamento è ripartito in ragione del numero dei visitatori paganti registrati negli ultimi cinque anni (cap. 11105/ 02). 

5. Nell' articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19, modificato dall' articolo 23 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, dopo le parole "dei soci effettivamente iscritti" aggiungere "ed opportunamente certificati".

6. Negli articoli 5 e 6 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 20, le parole "del presidente della Giunta regionale" sono sostituite con quelle "dell'Assessore competente per materia".

7. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell' articolo 110 e l' articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18.

8. Con l' espressione indicata nel 2° comma dell' articolo 30 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, " pubblicazione di monografie e di altro materiale riguardante l' attività di programmazione" si intende anche la redazione e la pubblicazione di notiziari o riviste, comprese le spese relative alla stampa ed alla distribuzione, nonchè alla eventuale convenzione con giornalisti addetti alla redazione.

 

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