Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti –
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LEGISLAZIONE Leggi Regionali
Legge Regionale n. 4 del 25/01/1988 "Riordino delle funzioni socio-assistenziali"
Nota bene: il testo che segue è quello vigente risultante Legge Regionale 4 giugno 1988, n. 11 Legge Regionale 22 gennaio 1990, n. 1 Legge Regionale 25 luglio 1990, n. 32 Legge Regionale 10 dicembre 1990, n. 44 Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 13 Legge Regionale 28 aprile 1992, n. 6 Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39 Legge Regionale 29 gennaio 1994, n. 2
TITOLO I FUNZIONI E CRITERI GENERALI
Articolo 1
(Finalità)
1.
Articolo 2 (Campo di applicazione)
a) le funzioni a carattere socio-assistenziale già attribuite agli enti locali da disposizioni legislative sia dello Stato che della Regione, precedenti all'entrata in vigore del d.p.r 19 giugno 1979, n. 348;
b) le funzioni trasferite alle amministrazioni comunali dal DPR 19 giugno 1979, n. 348, comprese quelle già esercitate dagli enti comunali di assistenza (ECA), dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), dagli uffici periferici dell'Amministrazione centrale dello Stato, dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 16 del d.p.r 22 maggio 1975, n. 480, dagli enti nazionali di assistenza di cui agli artt. 75 e 79 del DPR 19 giugno 1979, n. 348 e del DPR 13 aprile 1984, n. 92;
c ) ogni altra funzione a carattere socio-assistenziale attualmente esercitata dall'Amministrazione regionale o da questa delegata agli enti Locali.
2. Rientrano nell'ipotesi di cui alla lett. c) del precedente comma le funzioni di natura socio-assistenziale connesse con la prima sistemazione dei lavoratori emigrati di cui all'art. 2, punto 2), della L.R. 7 aprile 1975, n. 10, e successive modificazioni.
Articolo 3 (Contenuti e obiettivi)
a) prevenire e concorrere a rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono provocare situazioni di bisogno e di emarginazione nella vita sociale e produttiva; b) promuovere e sostenere tutte le iniziative destinate alla tutela ed all'integrazione nella comunità di appartenenza dei soggetti non autosufficienti; limitando l'istituzionalizzazione ai soli casi di assoluta impossibilità a provvedere altrimenti; c) assicurare ed incentivare servizi ed interventi che garantiscano ai cittadini il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa; d) favorire, in accordo con gli organismi competenti, l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, culturali e scolastici, nonché con tutti gli altri servizi che operano nel territorio, al fine di assicurare una risposta organica e complessiva ai bisogni della popolazione; e) promuovere ed assicurare un ordinato sviluppo sociale stimolando e sostenendo le iniziative favorevoli che nascono all'interno delle stesse comunità territoriali.
Articolo 4
(Criteri ed indirizzi per la attuazione degli interventi)
1. Nell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali deve essere garantito il rispetto dei seguenti principi:
a) uguaglianza, a parità di bisogno, della qualità dei servizi e degli interventi socio-assistenziali; b) libertà di costituzione e di attività delle associazioni e fondazioni, con o senza personalità giuridica, che perseguono finalità assistenziali, in conformità all'art. 38, ultimo comma, della Costituzione; c) pieno rispetto delle scelte individuali in ordine all'utilizzazione delle strutture socio-assistenziali esistenti ed operanti nell'ambito territoriale di appartenenza dei cittadini; d) diritto di ogni cittadino di ricevere prestazioni adeguate e professionalmente qualificate.
2. Deve altresì essere garantito il diritto alla riservatezza, con particolare riguardo allo stato ed al tipo di bisogni su cui si interviene, nonché alle prestazioni assistenziali richieste e ricevute dai cittadini.
3.
4. E' obbligo della Regione e dei soggetti titolari delle funzioni socio-assistenziali informare compiutamente i cittadini sui servizi socio- assistenziali, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni e sulle modalità di erogazione degli interventi e delle prestazioni.
Articolo 5 (Destinatari)
1. I servizi e gli interventi socio-assistenziali sono destinati, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti, a tutti i cittadini italiani residenti nel territorio della Regione, senza distinzioni di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso.
2. Hanno altresì diritto di usufruire degli interventi socio- assistenziali gli stranieri e gli apolidi residenti nel territorio regionale, nel rispetto delle norme statali ed internazionali vigenti.
3. Gli interventi socio-assistenziali si estendono inoltre alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente nel territorio regionale, che si trovino in situazioni di bisogno tali a richiedere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai competenti servizi delle altre Regioni o dello Stato estero di appartenenza.
4. Sono fatte salve le norme statali vigenti in materia di domicilio di soccorso.
Articolo 6
(Erogazione degli interventi)
3. Gli interventi socio-assistenziali urgenti sono erogati negli ambiti territoriali nei quali si è verificata la necessità.
4. Per i residenti nel territorio della Regione i soggetti istituzionali cui imputare l'onere finanziario conseguente all'erogazione di interventi socio-assistenziali sono individuati facendo riferimento al comune di residenza dell'utente. Per coloro che non risiedono nel territorio della Regione e che siano ammessi ad usufruire di prestazioni socio-assistenziali secondo quanto disposto nel terzo comma del precedente art. 5, i soggetti cui deve essere imputato l'onere finanziario della prestazione sono individuati facendo riferimento al comune nel cui ambito territoriale si è manifestata la necessità di intervento.
Articolo 7 (Libertà di scelta dei cittadini)
Articolo 8
(Partecipazione al costo delle prestazioni)
1. Nel rispetto dei criteri contenuti nel regolamento di cui all'art. 52 della presente legge, i Comuni, singoli o associati, individuano per quali interventi, in quale misura e con quali modalità i destinatari degli interventi debbano partecipare al costo delle prestazioni erogate in relazione alla proprie condizioni economiche.
TITOLO
II ASSETTO ISTITUZIONALE ED ORGANIZZATIVO
Articolo 9
(Competenze della Regione)
1.
a) predispone ed approva il piano regionale socio-assistenziale di cui all'art. 20; b) valuta i programmi annuali d'intervento predisposti dai Comuni ai sensi del successivo art. 21; c) assicura l'impiego coordinato di tutte le risorse destinate, a qualsiasi titolo, ad interventi nel settore dei servizi socio- assistenziali; d) ripartisce, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte formulate dalle amministrazioni provinciali e comunali, il fondo regionale per gli interventi nel settore; e) determina gli orientamenti generali per il concorso dei cittadini in stato di bisogno al costo delle prestazioni erogate; f) determina gli indirizzi generali per l'individuazione dei servizi che possono essere gestiti in forma integrata dalle strutture sociali e sanitarie, predisponendo altresì lo schema tipo delle relative convenzioni; g) favorisce e promuove la costituzione di associazioni fra più Comuni per la gestione congiunta degli interventi socio-assistenziali; h) cura la tenuta dei registri regionali dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato che operano nel settore; i) promuove la formazione e l'aggiornamento professionale, attraverso apposite iniziative, del personale impiegato nel settore dei servizi socio- assistenziali; l) disciplina le modalità ed i criteri di vigilanza sulle attività e sulle strutture socio-assistenziali che operano, a qualsiasi titolo, nel territorio regionale; m) attua le forme di verifica idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi e degli interventi socio-assistenziali.
Articolo 10 (Delimitazione degli ambiti territoriali)
2. All'interno degli ambiti territoriali di cui al precedente comma, i compiti e le attività socio-assistenziali sono esercitati dai Comuni, singoli o associati, nel rispetto dei criteri e delle direttive contenuti nel piano regionale socio-assistenziale.
3. Al fine di assicurare la maggiore corrispondenza alle esigenze di programmazione e di gestione dei servizi socio-assistenziali, gli ambiti territoriali di cui al primo comma del presente articolo, possono essere modificati, contestualmente a quelli delle Unità sanitarie locali e nel rispetto delle disposizioni legislative dettate dal DPR 19 giugno 1979, n. 348, con deliberazione del Consiglio regionale.
4. Le amministrazioni comunali, singole o associate, coordinano ed integrano i propri servizi socio-assistenziali con quelli sanitari esistenti nel territorio e con gli altri servizi di sviluppo e di intervento sociale.
Articolo 11
(Soggetti istituzionali)
1. All'interno di ciascuno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del precedente articolo 10, le funzioni socio-assistenziali sono esercitate dai Comuni singoli, dai Consorzi volontari e dalle Associazioni di Comuni finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e dalle Unità sanitarie locali, nelle ipotesi e con i limiti indicati al successivo articolo 14, e dalle Amministrazioni provinciali, ove queste non si avvalgano di quanto disposto nel successivo articolo 17.
2. Allorché si verifichi l'ipotesi di coincidenza degli ambiti territoriali della Unità sanitaria locale e della Comunità montana ai sensi dell'art. 18, ultimo comma del DPR 19 giugno 1979, n. 348, le funzioni socio-assistenziali sono esercitate dalla Comunità montana.
Articolo 12 (Competenze e funzioni dei comuni nel settore dei servizi socio-assistenziali).
1. Ai sensi dell'art. 6 dello
Statuto speciale per
a) la gestione degli asili-nido; b) la gestione dei centri di aggregazione sociale e di pronto intervento; c) la gestione delle strutture residenziali e semi-residenziali; d) l'erogazione degli interventi economici a qualsiasi titolo corrisposti; e) l'erogazione degli interventi socio-assistenziali a favore dei soggetti portatori di handicap; f) l'erogazione degli interventi socio-assistenziali a favore degli emigrati previsti dall'art. 2, comma secondo della presente legge; g) l'erogazione degli interventi per soggiorni climatici; h) assistenza domiciliare a qualsiasi titolo corrisposta; i) gli interventi previsti dall'art. 15 del DPR 19 giugno 1979, n. 348; l) gli interventi previsti dagli artt. 29, 30, 31, 32, 36, 37 e 38 della presente legge.
3. Sono inoltre trasferite ai Comuni le funzioni a favore dei sofferenti mentali e degli handicappati rispettivamente previste dall'art. 7 della L.R. 22 ottobre 1987, n. 44, e dell'art. 92 della L.R. 28 maggio 1985, n. 12.
Articolo 13 (Forme di collaborazione fra Comuni)
1. All'interno di ciascuno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del precedente art. 10, allo scopo di favorire il riassetto territoriale delle amministrazioni locali e di consentire lo svolgimento delle funzioni ad esse spettanti in modo efficiente e coordinato, nonché l'effettuazione di interventi che interessino congiuntamente la popolazione ed il territorio di più Comuni, questi ultimi hanno la facoltà di dare vita a forme di collaborazione ed intese, da realizzarsi sulla base delle indicazioni e con le modalità indicate dal piano regionale socio- assistenziale di cui al successivo art. 20.
Articolo 14
(Competenze e funzioni delle Unità sanitarie locali)
1. Secondo quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della presente legge, deve essere affidato alle Unità sanitarie locali l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali concernenti:
a) la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenze ed alcolismo; b) l'assistenza sociale alla maternità, infanzia, età evolutiva ed alla famiglia, di cui alla l. 29 luglio 1975, n. 405, e alla L.R. 8 marzo 1979, n. 8; c) la riabilitazione dei soggetti portatori di handicap; d) la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei sofferenti mentali; e) l'assistenza familiare e la tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi sanitari pubblici e privati convenzionati di cui alla L.R. 6 settembre 1983, n. 25.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, le Unità sanitarie locali sono tenute a trasmettere ai comuni ed all'Assessore regionale competente in materia socio-assistenziale una relazione sull'andamento della gestione delle funzioni socio-assistenziali, sui risultati ottenuti e sulle eventuali proposte innovative.
3. I Comuni possono in ogni momento procedere alla verifica delle concrete modalità attuative dei servizi, degli interventi e dei programmi, anche allo scopo di migliorare i livelli qualitativi e quantitativi di erogazione.
Articolo 15 (Servizi socio-assistenziali delle Unità sanitarie locali).
1. Le Unità sanitarie locali svolgono le attività loro attribuite ai sensi del precedente art. 14 per mezzo di un apposito "Servizio socio- assistenziale".
a) infanzia ed età evolutiva;
b) adulti ed anziani.
3. Il servizio socio-assistenziale è diretto da un responsabile prescelto tra gli operatori di ruolo della Unità sanitaria locale in possesso di comprovata esperienza e competenza in materia di servizi sociali. L'incarico di responsabile viene conferito con le modalità e le procedure di cui al terzo comma dell'art. 25 della L.R. 16 marzo 1981, n. 13.
4. Il responsabile del servizio socio-assistenziale fa parte dell'Ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale e partecipa con voto consultivo alle sedute del Comitato di gestione.
5. Al responsabile del servizio socio-assistenziale è corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità equivalente a quella prevista dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 47 della l. 23 dicembre 1978, n. 833, per i responsabili dei servizi sanitari ed amministrativi delle Unità sanitarie locali.
Articolo 16 (Coordinamento dei servizi sanitari con i
servizi socio- assistenziali)
1.
2. Il regolamento previsto dall'art. 52 della presente legge individua lo schema-tipo delle convenzioni tra Comune e Unità sanitaria locale da stipularsi per il fine di cui al comma precedente.
Articolo 17 (Competenze e funzioni delle Province).
1. Le Province possono affidare l'organizzazione e la gestione degli interventi loro attribuiti da leggi dello Stato nel settore socio- assistenziale ai Comuni, singoli o associati, regolamentando i reciproci rapporti mediante apposite convenzioni, predisposte sulla base di uno schema-tipo previsto dal regolamento di cui all'art. 52 della presente legge.
2. Con le convenzioni sono disciplinati, fra l'altro, i rapporti patrimoniali e finanziari, nonché le modalità e le condizioni d'impiego del personale provinciale con riferimento alle attività precedentemente indicate.
3. Fra le funzioni ricomprese nel primo comma del presente articolo rientrano in particolare:
a) le attività per la protezione sociale dei fanciulli "illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono", di cui all'art. 144, lett. g), n. 2, del R.D 3 marzo 1984, n. 383, ed al r.d. luogotenenziale 8 maggio 1947, n. 798 e successive modificazioni; b) le attività già esercitate dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, trasferite alle Province ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della l. 23 dicembre 1975, n. 698; c) le altre attività a carattere socio-assistenziale indicate dal r.d. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.
Articolo 18
(Presidi e servizi multizonali)
1. Nel piano regionale socio-assistenziale sono indicati i presidi ed i servizi che possono essere utilizzati anche da cittadini residenti in ambiti territoriali diversi da quello in cui detti presidi sono ubicati.
2. La gestione, in regime diretto o convenzionato, delle strutture a carattere multizonale è affidata all'amministrazione comunale competente per territorio o all'amministrazione provinciale in caso di rinuncia del Comune.
3. Il Comune cui è stata affidata la gestione di presidi o servizi multizonali tiene specifico conto di gestione per ciascun servizio o presidio multizonale; adotta, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri direttivi del piano regionale socio-assistenziale, i piani ed i programmi, nonché tutti gli atti concernenti l'organizzazione generale di detti presidi o servizi.
4. Periodiche e regolari consultazioni debbono essere mantenute fra l'amministrazione responsabile della gestione del servizio multizonale ed il Comune in cui l'utente risiede abitualmente, al fine di individuare le cause del bisogno, gli eventuali interventi di prevenzione e le modalità per il più rapido reinserimento nell'ambiente di provenienza.
TITOLO
III PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE
Articolo 19 (I
soggetti di programmazione)
1.
2. Le Province concorrono all'elaborazione del piano regionale socio- assistenziale.
3. I Comuni, i Consorzi volontari e le Associazioni di Comuni finalizzate all'attuazione degli interventi della presente legge formulano i programmi annuali d'intervento sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale socio-assistenziale.
Articolo 20
(Piano regionale socio-assistenziale)
1.
2. Il piano di cui al comma precedente deve essere annualmente verificato ed aggiornato con le medesime procedure di cui al comma successivo, entro il 30 settembre di ogni anno, al fine di adeguarlo alle nuove eventuali esigenze e di ricostituirne l'estensione temporale.
3. Il piano, predisposto dall'Assessore regionale competente per materia, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 8 del DPR 19 giugno 1979, n. 348, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
4. Il piano regionale deve obbligatoriamente contenere:
a) la specificazione degli obiettivi generali e settoriali che si intendono realizzare nel periodo di riferimento del piano pluriennale, nonché le aree socio assistenziali oggetto di progetti-obiettivo e di azioni programmatiche; b) i riferimenti ai dati di carattere economico e sociale; c) l'analisi delle risorse finanziarie e del personale disponibili; d) l'analisi dei livelli di interazione e di integrazione con i programmi ed i progetti, regionali e locali, di altri settori di intervento; e) i criteri e gli indirizzi ai quali devono riferirsi i Comuni per la formulazione dei programmi annuali di intervento; f) la tipologia di ciascun servizio e la relativa metodologia di intervento; g) gli standard di funzionalità e di organizzazione dei servizi e delle strutture socio-assistenziali; h) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate, a qualsiasi titolo, ad interventi nel settore, determinando le quote destinate al finanziamento dei progetti-obiettivo e delle azioni programmatiche e specificando le quote rispettivamente assegnate ai Comuni ed alle Unità sanitarie locali; i) gli indici e gli standard da assumere per la ripartizione del fondo socio assistenziale individuati in relazione alle caratteristiche del territorio ed all'entità della popolazione residente e finalizzati al riequilibrio nella distribuzione delle risorse.
5. Il piano regionale socio-assistenziale deve altresì specificare le forme e le modalità di coordinamento che si intendono realizzate con i servizi sanitari educativi, culturali, scolastici e con ogni altro servizio operante nel territorio della Regione.
6. Il piano pluriennale e gli aggiornamenti annuali sono predisposti tenendo conto delle indicazioni, delle proposte e delle richieste avanzate dalle Province e dai Comuni, singoli o associati, nonché dalle Unità sanitarie locali, in relazione alle funzioni loro attribuite ai sensi della presente legge. Deve inoltre essere garantita la partecipazione dei soggetti non istituzionali che svolgono la loro attività nel settore socio- assistenziale.
Articolo 21
(Programmi comunali d'intervento)
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni, i Consorzi volontari e le Associazioni di Comuni finalizzate alla attuazione degli interventi della presente legge predispongono programmi annuali di intervento in conformità agli indirizzi ed alle direttive del Piano regionale socio- assistenziale.
2. I programmi si articolano in progetti-obiettivo ed azioni programmatiche e indicano, per ciascuno di essi:
a) dimensione e caratteristiche del bacino di utenza; b) individuazione delle risorse esistenti nel territorio in ordine alle strutture, al personale ed alle disponibilità finanziarie proprie, di altri enti nonché derivanti dalla contribuzione di cui al precedente art. 10; c) individuazione dei servizi e degli interventi che si intendono attivare.
3. Per il coordinato esercizio
delle funzioni regionali di programmazione,
4. Al fine di garantire la continuità di erogazione dei servizi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno ed i termine assegnato alla Giunta ai sensi del precedente comma terzo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio della Regione, è attribuita ai Comuni - con decreto dell'Assessore competente - un'anticipazione dei finanziamenti del fondo socio-assistenziale pari al 40 per cento del finanziamento ottenuto da ciascuno di essi nell'anno precedente. Nel caso in cui il bilancio regionale non venga approvato entro il termine del 31 dicembre e venga attivato l'esercizio provvisorio, l'anticipazione viene garantita con regolare pagamento in dodicesimi.
Articolo 22
(Informazione e ricerca)
1.
2. Le informazioni raccolte sono messe a disposizione della collettività e, in particolare, dei soggetti istituzionali titolari delle funzioni socio-assistenziali, di associazioni e fondazioni private, di associazioni di volontariato e di altri soggetti sociali operanti nel settore.
3.
Articolo 23
(Relazione annuale)
1. Il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge, sulla qualità delle prestazioni erogate, sui risultati acquisiti dagli studi e nelle ricerche effettuate ai sensi del precedente art. 22, sulla diffusione di fattori di rischio e sulla dinamica di fenomeni sociali di particolare rilievo nonché sulle attività di volontariato che si svolgono nel territorio regionale.
Articolo 24 (
1. E' istituita, presso
l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale,
2. La consulta per i servizi socio-assistenziali ha funzioni di consulenza generale in materia socio-assistenziale ed esprime parere sulla proposta del piano regionale, sugli aggiornamenti annuali e sulla proposta di relazione di cui all'art. 23.
3. La consulta può inoltre formulare proposte e suggerimenti al fine di assicurare una maggiore funzionalità ed economicità dei servizi assistenziali.
4.
5. Con distinti decreti del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente per materia, sono chiamati a far parte della Consulta:
a) il coordinatore del servizio competente in materia di assistenza sociale presso l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, ovvero, nelle more della nomina di questi, il responsabile della corrispondente struttura amministrativa; b) tre componenti scelti fra assistenti sociali, educatori e psicologi che operino nelle strutture socio-assistenziali, di cui uno operante in strutture private, nominati dalla Giunta regionale; c) due sanitari, uno geriatra ed una psichiatra, operanti presso strutture pubbliche, nominati dalla Giunta regionale; d) un sociologo ed un medico igienista, nominati dalla Giunta regionale su comune designazione delle Università sarde; e) quattro rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, uno per ogni Provincia, designati dalla delegazione regionale dell'associazione nazionale dei Comuni d'Italia; f) un rappresentante delle Amministrazioni provinciali designato dal dall'Unione Provincie sarde; g) il presidente del Tribunale dei minorenni o un giudice da lui delegato; h) quattro rappresentanti, uno per Provincia, delle istituzioni, enti ed organismi privati iscritti nel registro regionale di cui all'art. 42 da essi designati; i) quattro rappresentanti, uno per Provincia, delle associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale di cui all'art 44 da esse designati; l) quattro rappresentanti delle associazioni mutilati ed invalidi fisici e sensoriali maggiormente rappresentative esistenti in Sardegna, designati dalle stesse associazioni di categoria;
6. I membri della Consulta
rimangono in carica fino al termine della legislatura regionale e continuano;
ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina dei componenti che, con
riferimento alla categoria di appartenenza, subentrano ad essi: in caso di
morte, decadenza o dimissioni si procede entro 60 giorni alla nomina dei
sostituti.
7.
8. La mancata espressione dei
pareri, di cui al secondo comma, entro 30 giorni dalla trasmissione delle
proposte ai componenti
9.
10. Le funzioni di segretario della Consulta, nonché delle Commissioni di cui al comma precedente, sono svolte da un impiegato della VII fascia funzionale, appartenente all'Assessorato regionale competente per materia.
11. Le norme regolamentari che disciplinano la designazione dei rappresentanti di cui alla lettera h) e alla lettera i) del precedente quinto comma entrano in vigore dal 19 gennaio 1992.
11 bis. Fino a tale data la nomina dei rappresentanti è effettuata dall'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale con distinto decreto per ciascuna delle due categorie, sulla base delle domande presentate - alla data di entrata in vigore della presente legge - da istituzioni, enti ed organismi privati, di iscrizione nel Registro regionale di cui all'articolo 42 e da Associazioni di volontariato per l'inserimento nell'Albo di cui al successivo articolo 44, tenuto conto della maggior rappresentatività su scala regionale.
TITOLO
IV TIPOLOGIA
DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI CAPO
I PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE
Articolo 25
(Finalità e contenuti)
1. Allo scopo di prevenire e
rimuovere fenomeni e situazioni di emarginazione di singoli e di gruppi,
Articolo 26
(Asili-nido)
2. Il piano regionale socio-assistenziale stabilisce:
a) i limiti minimi e massimi di ricettività dell'asilo-nido; b) i criteri di accettazione dei bambini; c) le qualifiche professionali e l'entità del personale necessarie per garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica dei bambini.
3. La destinazione delle strutture e dei servizi dell'asilo-nido può essere mutata, con provvedimento motivato, a condizione che il mutamento sia reso necessario dai bassi valori dell'utenza, abbia carattere temporaneo e sia comunque funzionale al soddisfacimento di esigenze concernenti l'infanzia e l'età evolutiva. Il Comune provvede con scadenze regolari alla verifica dell'esistenza delle condizioni che hanno legittimato il mutamerito di destinazione. L'uso originario deve essere ripristinato non appena tali condizioni siano venute meno.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, rientra tra i mutamenti ammissibili la destinazione a micro-nido.
Articolo 27
(Centri di aggregazione sociale)
1. I centri di aggregazione sociale promuovono iniziative ed attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva e di informazione. Essi, in particolare, si configurano come strutture di sostegno e di socializzazione rivolte alla generalità degli utenti ed, in specie, agli anziani, ai minori, agli handicappati ed ai soggetti a rischio di emarginazione e costituiscono i punti d'incontro per la vita della comunità nonché le strutture di riferimento per l'assistenza domiciliare.
2. I centri possono comprendere servizi di attività di ristoro e di segretariato sociale. Possono essere collegati con servizi a carattere culturale, scolastico, formativo e socio-sanitario.
Articolo 28 (Adeguamento dei centri di servizi sociali)
1. Ai Comuni sono delegate le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi agli enti gestori dei centri di servizi sociali disciplinate dalla l. 17 novembre 1978, n. 68.
2. Costituisce condizione di ammissibilità ai contributi previsti dall'art. 2 della legge citata, l'adeguamento strutturale e funzionale dei suddetti centri alle disposizioni del precedente art. 27 sui centri di aggregazione sociale.
Articolo 29
(Forme di socializzazione dell'anziano)
1. Al fine di favorire l'inserimento umano, sociale e culturale del cittadino anziano nella vita di relazione, i Comuni:
a) promuovono intese e convenzioni per facilitare l'accesso a luoghi di ricreazione e di pubblico spettacolo, servizi culturali, servizi di pubblico trasporto ed ogni altro servizio in settori di rilevante partecipazione sociale; b) individuano forme di impiego temporaneo degli anziani nell'ambito di attività socialmente utili, fatte salve le misure a favore dell'occupazione previste dalla legislazione statale e regionale.
Articolo 30
(Forme di promozione dell'inserimento lavorativo)
1.
a) promuovono iniziative destinate all'adeguamento delle capacità professionali in relazione alle potenzialità dei soggetti interessati ed alle esigenze del mondo del lavoro. Tali interventi sono inseriti nel piano regionale di formazione professionale. b) promuovono e favoriscono l'inserimento lavorativo, anche a tempo parziale, erogando contributi alle imprese ed alle cooperative per l'adeguamento degli ambienti e degli strumenti di lavoro ed assumendo, in collaborazione con queste, ogni altra iniziativa di sostegno e di incentivazione, compreso il concorso negli oneri sociali. Le imprese artigiane e le cooperative di produzione di cui almeno il 4% degli addetti o dei soci siano handicappati sono ammesse con priorità alle agevolazioni previste dalle leggi regionali concernenti i rispettivi settori; c) promuovono e favoriscono la costituzione di cooperative tra i soggetti di cui al primo comma; d) assicurano, previe intese con la direzione aziendale, la presenza sul luogo di lavoro, ove si renda necessario e limitatamente al periodo indispensabile all'integrazione del soggetto nel lavoro, di operatori sociali con funzioni di supporto.
3. Per la realizzazione degli
obiettivi indicati nel presente articolo
Articolo 31 (Abolizione delle barriere architettoniche)
1. Per facilitare la vita di relazione dei portatori di handicap, i Comuni promuovono i necessari interventi affinché gli edifici pubblici o aperti al pubblico, i mezzi di trasporto, i percorsi pedonali, le istituzioni prescolastiche, scolastiche e ricreative o comunque di interesse sociale siano costruite in conformità al D.M. 18 dicembre 1975, all'art. 27 della L. 10 marzo 1971, n. 118 e in osservanza della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 16 giugno 1968, concernenti l'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate apportano le possibili conformi varianti negli edifici costruiti o appaltati o in via di edificazione.
3. I piani urbanistici e i regolamenti edilizi in contrasto un quanto previsto dal presente articolo dovranno essere modificati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 32 (Contributi per l'adattamento dei mezzi di
locomozione)
1. Per le medesime finalità di cui all'articolo precedente i comuni possono concedere ai soggetti con permanenti difficoltà di deambulazione contributi per l'acquisto di motoveicoli ed autovetture predisposte per la guida con patente di categoria F, in misura non superiore al 40% della spesa ammissibile.
2. Il regolamento previsto dall'art. 52 della presente legge stabilisce l'elenco delle voci rientranti nella spesa ammissibile ai sensi del comma precedente ed i relativi criteri di valutazione.
3. I contributi non possono essere concessi a coloro i quali risultino appartenere ad un nucleo familiare avente un reddito imponibile, ai fini del computo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a lire 18.000.000. Tale reddito s'intende comprensivo dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, quale risulta dalla stato di famiglia.
4. Il limite di reddito di cui al comma precedente può essere adeguato in correlazione con l'andamento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT mediante l'aggiornamento annuale del piano socio-assistenziale di cui all'art. 20 comma secondo della presente legge.
CAPO
II ATTIVITA'
SOCIO-ASSISTENZIALI
Articolo 33
(Requisiti generali)
1. Gli interventi socio-assistenziali devono dare garanzie di continuità ed essere realizzati, per quanto possibile, all'interno del nucleo familiare, stimolando le risorse e le potenzialità presenti nell'individuo e nel nucleo familiare stesso, nel normale ambiente di vita e con la partecipazione dell'avente diritto, nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, nonché delle sue personali convinzioni.
Articolo 34
(Assistenza economica)
1. Gli interventi socio-assistenziali di natura economica sono diretti ai singoli cittadini o ai nuclei familiari in condizioni economiche tali da non consentire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita al fine di promuovere l'autonomia.
2. Gli interventi possono essere eccezionali e straordinari, o di carattere continuativo, sempre limitatamente al permanere della situazione di bisogno.
3. Con il regolamento di cui al successivo art. 52, si definiscono le fasce di reddito e di disagio cui commisurare l'erogazione dell'assistenza economica.
Articolo 35 (Assistenza domiciliare)
1. Gli interventi di assistenza-domiciliare sono diretti ai cittadini ed ai nuclei familiari che, per particolari contingenze o per non completa autosufficienza, non siano in grado, anche temporaneamente, di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche, al fine di salvaguardare l'autonomia dei cittadini e la loro permanenza all'interno del proprio nucleo familiare o nella propria residenza abituale.
3. Gli orari, l'entità e la natura degli interventi di assistenza domiciliare debbono essere adeguati alle esigenze personali degli utenti.
4. Le prestazioni sanitarie curative e riabilitative, erogate in forma coordinata od integrata, sono assicurate dai competenti servizi della Unità sanitaria locale e i relativi oneri fanno carico al fondo sanitario regionale.
5. Possono inoltre essere previsti interventi di assistenza domiciliare per il supporto o la sostituzione temporanea del nucleo familiare di minori, interdetti ed inabilitati, con il consenso di chi esercita la tutela o la curatela, purché vi sia il parere favorevole della competente autorità giudiziaria.
6. I Comuni si impegnano a favorire, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la possibilità di impiego a tempo parziale del lavoratore dipendente che si occupa dell'assistenza di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti facenti parte del proprio nucleo familiare.
Articolo 36 (Affidamento familiare dei minori)
1. I Comuni esercitano le funzioni relative all'affidamento familiare dei minori previste dagli artt. 1 e seguenti dalla l. 4 maggio 1983, n. 184, mediante:
a) l'emanazione del provvedimento di affidamento nei casi e con le modalità indicate dall'art. 4, commi primo e terzo della legge citata; b) la vigilanza sul rispetto, da parte dell'affidatario, dei doveri previsti dall'art. 5 della medesima legge e delle altre prescrizioni contenute nel provvedimento di affidamento, informando tempestivamente l'autorità giudiziaria dei casi di inosservanza; c) la cura dei rapporti tra la famiglia di origine e gli affidatari, anche in vista di un possibile reinserimento del minore nel nucleo familiare di provenienza; d) l'assistenza agli affidatari, compresa l'assistenza economica necessaria per il mantenimento dell'affidato.
2. Il Comune collabora con l'autorità giudiziaria nella preparazione, selezione e scelta degli affidatari avvalendosi del servizio socio- assistenziale dell'Unità sanitaria locale.
3. Il regolamento di cui al successivo art. 52 stabilisce i criteri generali per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma primo, lett. d) del presente articolo.
Articolo 37 (Affidamento familiare di anziani, tossicodipendenti,
interdetti e inabilitati)
2. Alla fattispecie di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'art. 36 della presente legge.
Articolo 38 (Modalità di cooperazione con gli organi
giurisdizionali nell'assistenza a minori)
1. Il Comune coadiuva la competente autorità giudiziaria, nell'esercizio delle funzioni inerenti alla tutela dei minori mediante:
a) la segnalazione dei casi di abbandono, di maltrattamento di minori o di cattivo esercizio delle potestà parentali sotto l'aspetto materiale e morale, di disadattamento di minori, nonché ogni altra situazione che possa essere di pregiudizio per i diritti e gli interessi dei minori; b) la vigilanza sull'osservanza dell'obbligo, da parte degli enti di assistenza che ricoverano i minori con pernottamento, di trasmettere ogni semestre al giudice tutelare competente per territorio l'elenco dei minori ricoverati od assistiti corredato delle notizie richieste dall'art. 9, comma quarto, della l. 4 maggio 1983, n. 184; c) lo svolgimento - su richiesta dell'autorità giudiziaria - di indagini ed accertamenti di ordine psicologico e sociale ai fini dell'autorizzazione al matrimonio di minori, dell'affidamento della prole nei casi di separazione dei coniugi e di scioglimento o di dichiarazione di nullità del matrimonio, dell'esercizio della potestà dei genitori, della pronuncia di decadenza della potestà o di reintegrazione in essa; d) la collaborazione per accertamenti ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e dell'adozione, ai sensi del titolo II della l. 4 maggio 1983, n. 184.
Articolo 39 (Centri di pronto intervento)
1. I centri di pronto intervento assicurano, in attesa della individuazione degli interventi più adeguati, il soddisfacimento temporaneo dei bisogni di alloggio, nutrimento e di altri bisogni primari a favore di minori o di soggetti non autosufficienti che abbiano lasciato la famiglia o non possano comunque ricevere in essa adeguata assistenza.
2. I centri accolgono gli utenti secondo le indicazioni del piano regionale socio assistenziale, senza limitazioni di età, sesso o condizioni personali.
Articolo 40 (Servizi residenziali tutelari)
1. I servizi residenziali tutelari sono costituiti dalle comunità alloggio e dalle case protette.
2. Le comunità alloggio sono destinate ad ospitare un ristretto numero di soggetti totalmente o parzialmente autosufficienti, i quali non hanno la possibilità di vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare, né possono essere affidati a famiglie, gruppi parafamiliari, persone singole.
3. Le comunità alloggio sono insediate in strutture abitative ubicate in zone che consentano l'inserimento sociale degli utenti ed il razionale accesso ai servizi ricreativi, culturali e socio-sanitari presenti nel territorio. Le comunità alloggio possono inoltre essere insediate - in numero non superiore a quattro - presso strutture destinate a luoghi di incontro e di socializzazione, purché sia comunque garantito il diritto alla riservatezza dei soggetti assistiti.
4. Le case protette sono destinate ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa.
Articolo 41 (Autorizzazioni all'esercizio dei
servizi residenziali e semiresidenziali)
2. Il regolamento di cui all'art. 52 della presente legge stabilisce:
a) i requisiti strutturali atti a garantire le funzionalità dei servizi nonché la sicurezza degli utenti e degli operatori; b) i livelli di prestazione e la qualificazione del personale; c) le procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.
3. Il provvedimento di autorizzazione deve essere comunque emanato entro 90 giorni dalla data della richiesta, previo parere del Comune nel cui territorio ha sede la struttura residenziale o semi-residenziale, da esprimersi nel termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte dell'amministrazione regionale; la mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso.
5.
TITOLO V L'ASSISTENZA PRIVATA ED IL
VOLONTARIATO
Articolo 42 (L'assistenza privata)
1.
2. I soggetti privati che intendono stabilire rapporti di collaborazione con i Comuni, singoli o associati o con le Unità sanitarie locali debbono aver preventivamente ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro regionale, istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia.
3. I richiedenti devono presentare domanda di iscrizione all'Assessorato regionale competente in materia e al Sindaco del Comune di appartenenza dimostrando di possedere i seguenti requisiti:
a) legale rappresentanza nel territorio regionale; b) assenza di fini di lucro; c) livelli di prestazioni e qualificazione del personale rispondenti agli standard individuati nel regolamento di cui al successivo art. 52.
5. Il Comune deve accertare il possesso dei requisiti di cui al terzo comma e trasmettere, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, il relativo parere al Presidente della Giunta regionale; la mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso.
6. Il Presidente della Giunta regionale, con la stessa procedura prescritta per l'iscrizione, può procedere alla cancellazione dal registro nel caso in cui venga a mancare anche uno solo dei requisiti richiesti o vi sia stata grave violazione delle norme di legge od inadempienza agli obblighi assistenziali. Il provvedimento di cancellazione viene adottato previa contestazione dei motivi che lo hanno determinato e dopo la concessione di un congruo periodo di tempo per ripristinare le condizioni in base alle quali era stata concessa l'iscrizione al registro.
7. Le forme di collaborazione fra i soggetti istituzionalmente titolari delle funzioni socio-assistenziali e le associazioni o fondazioni regolarmente iscritte nel registro regionale dovranno essere regolate sulla base di una apposita convenzione predisposta tenendo conto dello schema- tipo previsto dal regolamento di cui al successivo art. 52 della presente legge.
8. La convenzione deve in ogni caso prevedere:
a) livelli di prestazioni e servizi conformi alle norme vigenti in materia ed ai parametri ed agli standard indicati nel piano regionale socio-assistenziale; b) rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali in materia, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie o di prestazioni derivanti da convenzioni stipulate dalle associazioni o dalle fondazioni di cui al primo comma del presente articolo con congregazioni della Chiesa cattolica od organi rappresentativi delle altre confessioni religiose; c) durata della convenzione, cause e modalità di risoluzione.
Articolo 43 (Associazione di volontariato)
1.
2. All'interno
dell'organizzazione dei servizi socio-assistenziali
3. Ai fini della presente legge, le attività di volontariato consistono in prestazioni libere, gratuite e senza alcun fine di lucro che, all'interno delle strutture pubbliche o mediante strutture proprie, concorrono a prevenire, rimuovere od alleviare stati di bisogno, situazioni di emarginazione e carenze fisiche, o di altro genere, attraverso adeguati interventi nell'ambito socio-assistenziale.
4. Ai fini della presente legge per organizzazione di volontariato si intende ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui al comma precedente, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.
4 bis. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
5. Le associazioni di volontariato si fondano, a norma di statuto, sul precipuo apporto volontario, gratuito e personale dei soci. Di norma, le prestazioni fornite non debbono configurare rapporti di dipendenza contrattuale di chi le presta, né comportare un impegno a tempo pieno.
6. Le cariche dirigenziali delle associazioni debbono comunque essere ricoperte a titolo gratuito.
7. Le attività di volontariato possono concorrere all'attivazione della politica socio-assistenziale nel territorio della regione attraverso interventi integrativi rispetto a quelli attribuiti ai soggetti istituzionalmente titolari delle funzioni.
8. Qualunque prestazione di lavoro volontario, sia continuativo che discontinuo, non può costituire titolo ai fini di eventuali inserimenti lavorativi o di avanzamenti di carriera.
Articolo 44
(Disciplina del volontariato)
1. La partecipazione delle associazioni di volontariato alla programmazione e a tutte le altre attività concernenti il settore dei servizi socio-assistenziali si attua nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.
2. (1)
3. (1)
4. (1)
5. (1)
6. (1)
7. (1)
8. I rapporti dei comuni, singoli o associati, nonché delle Unità sanitarie locali con le associazioni iscritte nella sezione socio- assistenziale del registro regionale del volontariato sono regolati da convenzioni stipulate nel rispetto di quanto prescritto nel successivo comma.
9. Le convenzioni debbono prevedere:
a) il numero degli aderenti all'organizzazione stipulante impegnati nell'attività che si intende svolgere; b) il tipo di polizza assicurativa da stipularsi a favore degli aderenti di cui al punto a), per la copertura di tutti i rischi, anche di terzi, derivanti dalla partecipazione all'attività; c) le modalità di notificazione delle variazioni dell'elenco di cui al punto a), nonché gli eventuali limiti numerici entro i quali le variazioni possono verificarsi; d) il nominativo dei responsabili operativi dei volontari; e) le norme concernenti le modalità di redazione della relazione annuale sulle attività svolte dai volontari, nonché quelle concernenti Ia redazione e la trasmissione dei rendiconti relativi alle spese per l'assicurazione il trasporto, il vitto ed eventualmente l'alloggio dei volontari e la relativa documentazione probatoria; f) le somme minime e massime entro cui deve contenersi ciascuna delle voci di spesa indicate alla precedente lett. e) ed un criterio per il loro aggiornamento; g) gli impegni di spesa assunti dai contraenti per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione.
10. I soggetti titolari delle funzioni socio-assistenziali possono rimborsare, su richiesta delle associazioni di volontariato, le spese vive sostenute per l'esercizio dell'attività prestata.
11. Le erogazioni finanziarie da parte dei soggetti istituzionalmente titolari delle funzioni oggetto della convenzione avvengono dietro presentazione di rendiconto. Il ricorso ad anticipazioni non può superare il 20% dell'onere previsto.
12. Le convenzioni debbono altresì prevedere le norme che fissano la metodologia degli interventi e regolano i rapporti operativi fra il servizio pubblico ed il volontariato, definendo fra l'altro:
- le modalità, per i volontari, di accesso e di uso del materiale, delle sedi e della documentazione dei servizi interessati agli interventi; - le attrezzature date in comodato alle associazioni di volontariato; - le procedure per la convocazione di assemblee congiunte degli operatori volontari e dei soggetti istituzionalmente titolari delle funzioni socio-assistenziali per la valutazione delle iniziative in corso.
13. Le convenzioni dovranno essere predisposte tenendo conto dello schema-tipo previsto dal regolamento di attuazione di cui all'art. 52 della presente legge.
14. Le associazioni di volontariato che ricevono rimborsi o contributi pubblici ai sensi dei precedenti commi sono tenute ad assicurare, per la durata della convenzione, la pubblicità dei propri bilanci ed il riscontro dei risultati ottenuti in relazione alle risorse impiegate.
15. I Comuni, singoli a associati, e le Unità sanitarie locali sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione in merito all'incidenza delle attività di volontariato nell'attuazione dei loro programmi, nonché i dati concernenti il censimento delle risorse di volontariato presenti nei rispettivi ambiti territoriali ed una valutazione sull'attività svolta e sulla qualità delle prestazioni erogate.
(1) Commi abrogati dalla Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 3, articolo 22
Articolo 45
(Ricorsi)
1. Contro il diniego dell'autorizzazione di cui all'articolo 41, comma 3, o il diniego dell'iscrizione al Registro di cui all'articolo 42, comma 3, è esperibile ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini previsti per l'emanazione dei provvedimenti.
2. Nel caso di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 41 comma quarto, il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
3. Sul ricorso
TITOLO VI IL FONDO REGIONALE PER I
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Articolo 46 (Fondo
regionale)
1.
2. Il fondo opera a decorrere dal termine previsto dal successivo art. 54.
1) i fondi, già destinati agli enti nazionali soppressi operanti in materia socio-assistenziale, attribuiti alla Regione Sardegna ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 19 giugno 1979, n. 348, dell'art. 1 del DPR 13 aprile 1984, n. 92, nonché dell'art. 1, sexies e duodecies, del d.l. 18 agosto 1978, n. 481, convertito con l. 21 ottobre 1978, n. 641; 2) le somme attribuite alle amministrazioni comunali per la gestione dei servizi socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della l. 13 aprile 1983, n. 122; 3) gli stanziamenti previsti per il finanziamento concernente l'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni socio-assistenziali loro attribuite ai sensi del DPR 19 giugno 1979, n. 348, e delle disposizioni della presente legge, precedentemente esercitate dall'Amministrazione regionale; 4) le somme assegnate alla Regione Sardegna ai sensi delle ll. 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194; 5) le somme di cui all'art. 10 della l. 23 dicembre 1975, n. 698, attribuite alla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 3 del DPR 7 giugno 1979, n. 261; 6) le somme assegnate alla Regione e destinate all'espletamento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, in attuazione della l. 22 dicembre 1975, n. 685; 7) le somme assegnate alla Regione ai sensi delle ll. 6 dicembre 1971, n. 1044, e 29 novembre 1977, n. 891; 8) le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi nel settore dei servizi socio-assistenziali; 9) le ulteriori risorse integrative regionali, da determinarsi in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.
Articolo 47 (Ripartizione del Fondo
regionale per i servizi socio- assistenziali)
1. Il Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali viene ripartito annualmente fra i soggetti titolari delle funzioni socio- assistenziali con decreto dell'Assessore regionale competente per materia, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, tenuto conto delle indicazioni e dei criteri stabiliti nel piano regionale.
2. Il piano di ripartizione. annuale indica specificamente le quote destinate a spese di parte corrente, a spese in conto capitale nonché le quote destinate al finanziamento dei progetti obiettivo.
TITOLO VII BENI E PERSONALE DESTINATI
Al SERVIZI
Articolo 48 (Beni
destinati ai servizi socio-assistenziali)
1. I beni mobili ed immobili, nonché le relative attrezzature, destinati ai servizi socio-assistenziali, ivi compresi quelli già appartenenti agli enti nazionali trasferiti alla Regione Sardegna ai sensi degli artt. 75 e 79 del DPR 19 giugno 1979, n. 348, e dell'art. 1 del DPR 13 aprile 1984, n. 92, sono attribuiti in proprietà ai Comuni in cui gli stessi si trovano ubicati.
2. Agli adempimenti previsti dal primo comma del presente articolo si da attuazione con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.
3. Con lo stesso provvedimento dovrà altresì essere determinato l'elenco completo dei beni, mobili ed immobili, non suscettibili, per comprovati motivi, di una diretta utilizzazione nel settore dei servizi socio-assistenziali, nonché l'esatta indicazione della loro destinazione ed attribuzione.
4. I beni mobili ed immobili attribuiti ai Comuni in base alle disposizioni del presente articolo mantengono la originaria destinazione anche nel caso di trasformazione patrimoniale. Eventuali deroghe potranno eccezionalmente essere autorizzate dalla Giunta regionale, dietro richiesta motivata delle amministrazioni comunali interessate. Debbono in ogni caso essere preventivamente soddisfatte le esigenze di strutture socio- assistenziali delle zone in cui hanno sede i Comuni richiedenti.
Articolo 49 (Il personale per la gestione
dei servizi socio- assistenziali)
a) personale assunto direttamente dai Comuni, singoli o associati; b) personale proveniente dagli enti nazionali soppressi e depubblicizzati, ai sensi e con le modalità indicate al successivo articolo; c) personale proveniente dagli enti comunali di assistenza (ECA) e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, trasferito alle amministrazioni comunali ai sensi e con le modalità prescritte dalle relative leggi regionali; d) personale comandato da province, comunità montane, Unità sanitarie locali e Regione.
2. Il personale di cui alla lett. d) del precedente comma mantiene il rapporto di pubblico impiego con l'ente o l'unità sanitaria locale di appartenenza ed è assegnato solo funzionalmente ai servizi socio- assistenziali, avvalendosi prioritariamente delle strutture universitarie.
2 bis. Ai fini previsti dal primo comma può essere altresì destinato personale di ruolo, anche speciale ad esaurimento, dell'Amministrazione regionale, da distaccarsi, sentito il dipendente, presso gli enti interessati ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Articolo 50 (Modalità per la definitiva
assegnazione del personale a disposizione della Regione)
2. La disposizione del primo comma non si applica al personale già appartenente al soppresso ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI), nonché ad un contingente del personale di cui al comma precedente, destinato a garantire l'espletamento delle funzioni riservate dalla presente legge alla competenza della Regione.
3. Il contingente assegnato alla Regione è composto complessivamente da n. 55 unità di personale ed è articolato in relazione alle specifiche qualifiche possedute dal personale medesimo così come previste nella tabella della dotazione organica del personale di ruolo allegate alla predetta L.R. n. 12 del 1986 nel modo seguente: - n. 28 unità di personale avente le qualifiche di assistente coordinatore, collaboratore e collaboratore tecnico del 7º livello retributivo e le qualifiche dei superiori livelli retributivi, nonché, se in possesso del diploma di laurea, le qualifiche di assistente e assistente tecnico di 6º livello retributivo; - n. 12 unità di personale avente la qualifica di assistente del 6º livello retributivo; - n. 15 unità di personale avente la qualifica di archivista dattilografo del 4º e 5º livello retributivo.
4. Il personale inquadrato nel ruolo speciale provvisorio in possesso dei requisiti indicati nel precedente terzo comma, che intenda essere inserito nel contingente assegnato alla Regione, è tenuto a presentare apposita domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei trenta giorni successivi l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione provvede all'inserimento degli aventi titolo entro i limiti numerici previsti per ciascuna articolazione del comma precedente.
6. Il personale già appartenente al soppresso ENAPI, nonché quello inserito nel contingente regionale ai sensi del 5º comma, è inquadrato nel ruolo unico regionale, con effetto dal 1º gennaio 1988. Al personale medesimo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2 della L.R. 22 aprile 1987, n. 23, assumendo a riferimento, per la collocazione nelle qualifiche funzionali previste dalla L.R. 15 gennaio 1986, n. 6, il criterio determinato dalla tabella di corrispondenza allegata alla predetta L.R. n. 23.
7. Il personale indicato al sesto comma, escluso quello già assegnato al soppresso ENAPI, è assegnato all'Assessorato regionale competente in materia di servizi socio-assistenziali. Tale personale non può essere trasferito o comandato per cinque anni dalla data dell'assegnazione.
8. Ai fini degli inquadramenti previsti nel comma sesto, alla dotazione organica del ruolo unico del personale regionale di cui alla tabella A allegata alla L.R. 15 gennaio 1986, n. 6, sono apportate le seguenti variazioni in aumento: VII qualifica funzionale: 28 posti VI qualifica funzionale: 13 posti V qualifica funzionale: 5 posti IV qualifica funzionale: 11 posti I posti delle singole qualifiche funzionali che a conclusione di tali inquadramenti risultino ancora vacanti sono coperti mediante pubblico concorso.
9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore delLa presente legge, l'Amministrazione regionale provvede all'assegnazione del personale ai Comuni in cui sono ubicate le strutture e le sedi di servizio degli ex enti disciolti e depubblicizzati, ovvero su richiesta del personale, ad altro comune, previa intesa del Comune interessato. I provvedimenti di assegnazione sono disposti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia regionale e comunicati, oltre che ai dipendenti interessati, ai Comuni interessati ed alle organizzazioni sindacali.
9 bis. L'assegnazione del personale ai comuni ha decorrenza dal 1º gennaio 1989.
10. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti di cui al precedente comma, i Comuni, ai sensi dell'art. 78, ultimo comma, del DPR 19 giugno 1979, n. 348, provvedono all'inquadramento del personale assegnato nei propri ruoli disponendone, ove occorra, l'ampliamento secondo la normativa vigente. L'inquadramento è disposto nel livello retributivo funzionale corrispondente a quello rivestito nel ruolo speciale provvisorio ai sensi delle LL.RR.8 maggio 1984, n. 18 e 17 gennaio 1986, n. 12 nell'Amministrazione regionale, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche già acquisite dal personale medesimo.
11. Per il personale non di ruolo i Comuni cui detto personale è assegnato subentrano nei relativi rapporti di lavoro, ferma restando la natura e le condizioni degli stessi.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
Articolo 51 (Contabilizzazioni
dei fondi destinati ai servizi socio- assistenziali)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, ultimo comma, del DPR 19 giugno 1979, n. 348, te amministrazioni comunali hanno l'obbligo di contabilizzare separatamente, fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività socio- assistenziali ad esse attribuite.
Articolo 52
(Regolamento di attuazione)
1. Entro 90 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge
* i criteri generali per la determinazione della misura della partecipazione al costo delle prestazioni di cui all'art. 8; * l'elenco delle voci rientranti nella spesa ammissibile ai sensi dell'art. 32; * le fasce di reddito e di disagio cui commisurare la erogazione dell'assistenza economica di cui all'art. 34; * i criteri generali per la determinazione della misura del contributo previsto dell'art. 36; * i requisiti strutturali, i livelli di prestazione e le procedure indicati dall'art. 41, secondo comma; * lo schema delle convenzioni di cui agli artt. 17, 42, 44; * i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 41, nonché le procedure per la revoca del medesimo provvedimento; * gli standard indicati dall'art. 42, comma terzo, lett. e); * quanto altro previsto dalla presente legge.
Articolo 53 (Competenza)
1. Ai sensi della presente legge, per Assessorato competente s'intende l'Assessorato regionale all'igiene e sanità.
Articolo 54 (Disposizioni relative alla
prima applicazione delle norme della presente legge)
1. Entro il 31 ottobre 1988
3. La predisposizione del primo piano regionale socio-assistenziale è di competenza dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, che provvede altresì alla formulazione del regolamento di cui al precedente art. 52.
Articolo 55
(Contributi ai Comuni per l'esercizio delle funzioni)
2. Per tali convenzioni
3. (omissis)
4. Possono essere convenzionati soggetti in possesso del titolo di laurea in pedagogia, psicologia, sociologia o del diploma di assistente sociale o di altro titolo di studio attinente ai servizi socio- assistenziali, nonché coloro che abbiano conseguito un attestato per la frequenza di corsi di formazione professionale nel settore socio- assistenziale previsti dai piani formativi regionali.
6. Le convenzioni possono essere stipulate anche nelle more di approvazione dei programmi comunali d'intervento.
7. Nei limiti degli
stanziamenti di bilancio del fondo socio- assistenziale,
Articolo 56 (Abrogazione di norme)
1) L.R. 9 agosto 1950, n. 45; 2) L.R. 31 marzo 1965, n. 5; 3) L.R. 1 agosto 1973, n. 17; 4) L.R. 10 settembre 1975, n. 52; 5) L.R. 7 luglio 1978, n. 45.
2. Sono inoltre abrogati l'art. 95 della L.R. 27 giugno 1986, n. 44 e gli artt. 8 e 11 della L.R. 22 ottobre 1987, n. 44.
Articolo 57 (Spese per la predisposizione
del primo piano regionale socio-assistenziale)
1. Le spese connesse con la predisposizione del primo piano regionale socio-assistenziale, fanno carico al capitolo 02015 del bilancio della Regione.
3. La denominazione del capitolo 02015 è così modificata:
"Compensi ad estranei
all'Amministrazione regionale, incaricati dello studio e della soluzione di
particolari problemi (art. 380, T.U. approvato con DPR 10 gennaio 1957, n.
3), o chiamati ad integrare i gruppi di lavoro o a dare consulenza nelle
materie attribuite alla competenza del Comitato per l'organizzazione ed il
personale (artt. 12 e
Articolo 58 (Norma
finanziaria)
(omissis) |