|
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti –
Onlus
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAVIGAZIONE
SEZIONI PROVINCIALI
|
LEGISLAZIONE Leggi Regionali Decreto
dell'Assessore dei Trasporti n. 32 del 04/02/1999 ARTICOLO
1 Il decreto Assessore Trasporti n.11 in data 26.01.1999 è
sostituito dal presente decreto. ARTICOLO
2 Con effetto dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURAS
entrano in vigore tutte le agevolazioni tariffarie sui trasporti urbani ed
extraurbani della Sardegna, di competenza della Regione. ARTICOLO
3 In virtù del presente decreto sono ammessi alle agevolzaioni
tariffarie nel trasporto pubblico locale i cittadini residenti in Sardegna
compresi nelle seguenti categorie: ·
Invalidi (persone affette da
mutilazioni o minorazioni siano esse fisiche, psichiche o sensoriali a
qualsiasi causa dovute) con percentuale di invalidità minima del 34%; ·
Reduci della 1^ e 2^ guerra
mondiale. ARTICOLO
4 Le agevolazioni di viaggio rilasciate alle categorie indicate
all'art. 3 sono differenziate in rapporto: ·
alla percentuale di
invalidità; ·
al reddito individuale; ·
al percorso con riferimento
all'ambito urbano o extraurbano; ·
alla residenza con
riferimento a comuni serviti o non serviti da trasporto pubblico urbano; ·
ad una quota da
corrispondere da parte dei beneficiari delle agevolazioni all'atto del
rilascio dei titoli prescelti. La misura delle agevolazioni è comunque stabilita dalle tabelle
A, B1, B2 unite al presente Decreto per farne per farne parte integrante e
necessaria (Allegati N.1, 2, 3). ARTICOLO
5 Dalla stessa data di cui al precedente Art. 2 sono abrogati
tutti i provvedimenti concessori di agevolazioni tariffarie, decreti
precedenti, relative norme di attuazione e, comunque, qualsiasi atto,
disposizione o direttiva non compatibile col presente decreto. ARTICOLO
6 L'Assessore dei Trasporti provvederà ad indicare con apposita
direttiva le procedure applicative. ARTICOLO
7 Le spese faranno carico al Cap.13043/00 del Bilancio annuale e
pluriennale della Regione. Il presente Decreto sarà trasmesso alla corte dei contiper il
controllo sucessivo ai sensi della L.R. 14.01.1994, n. 20. TABELLA:
|