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NAVIGAZIONE
SEZIONI PROVINCIALI
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LEGISLAZIONE Leggi Regionali
Legge Regionale n. 20 del 28/10/2002 Istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili
1.
2. Per i fini di cui al comma 1, e in attesa di un’organica legge di settore, è istituito, ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, il Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili, di seguito denominato “Fondo”, destinato al finanziamento di un programma regionale di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
a) i soggetti pubblici e privati, comprese le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale e/o regionale presenti con proprie sedi operative in almeno la metà delle province della Sardegna, idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei diversamente abili;
b) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei diversamente abili di cui al comma 1 dell’articolo 1 della Legge 68 del 1999 o per 1’apprestamento di tecnologie di tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa del diversamente abile;
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità previste dalla presente legge.
4. Presso l’Assessorato regionale del lavoro, cooperazione e sicurezza sociale è istituito l’Albo regionale di cui all’articolo 18, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5. L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all’articolo 38 della Legge n.104 del 1992; può essere altresì utilizzata per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11 della Legge n. 68 del 1999.
6. Ai soggetti portatori di handicap partecipanti ad attività di tirocinio o formazione per l’inserimento lavorativo sono riconosciute le indennità previste dalle norme sulla formazione professionale e il rimborso per il trasporto.
7.
8. E’ istituito il Comitato regionale del Fondo che, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, esprime proposte in ordine alla destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo stesso, alle modalità di gestione e di verifica dei risultati.
9. Il Comitato regionale del Fondo è costituito da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
c) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
d) due componenti designati dalle associazioni dei diversamente abili comparativamente più rappresentative a livello regionale.
10. La designazione dei componenti di cui ai punti b) e c) del comma 9 è effettuata dall’Assessore del lavoro previa consultazione delle organizzazioni interessate.
11. Alla seduta del Comitato partecipa, altresì, a titolo consultivo, il direttore del Servizio Lavoro dell’Assessorato del lavoro o un suo delegato. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.
12. I criteri per la determinazione della rappresentatività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 9 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro.
13. Il Comitato regionale del Fondo è nominato, su conforme deliberazione di Giunta proposta dall’Assessore del lavoro, con decreto del medesimo Assessore e dura in carica per l’intera legislatura.
14. Le funzioni di assistenza amministrativa al Comitato sono esercitate dal Servizio Lavoro dell’Assessorato del lavoro.
15. Il Comitato regionale del Fondo disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.
16. Nel Fondo confluiscono le entrate assegnate alla Regione, ai sensi dell’articolo 13 della Legge n. 68 del 1999, le entrate derivanti dall’irrogazione di sanzioni e dalla riscossione dei contributi, come previsto dall’articolo 14, comma 3, della Legge n. 68 del 1999, i contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati e contributi della Regione.
Art.2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati in euro 516.000 per l’anno 2002, si fa fronte a’ termini dell’articolo 30, comma 6, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni e fanno carico all’UPB S10.023 del bilancio della Regione per lo stesso anno. Agli oneri per gli anni successivi al 2002 si fa fronte con le risorse annualmente assegnate dallo Stato a’ termini dell’articolo 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, con le risorse derivanti dai versamenti obbligatori effettuati dalle aziende e con quelle derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall’articolo 15 della Legge n. 68 del 1999.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 28 ottobre 2002 Pili
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