Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus
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NAVIGAZIONE
SEZIONI PROVINCIALI |
Prot. n°12/V/2/C Cagliari lì, 19 Gennaio 2017 CIRCOLARE
N. 1
EG/eg
Questa
circolare è presente in forma digitale su Sito internet: http://www.uiciechi.it/sardegna
Ai Presidenti delle
Sezioni Provinciali Sarde Unione
Italiana Ciechi ed Ipovedenti– ONLUS Ai
componenti del Consiglio Regionale Sardo Al consigliere nazionale Ermelinda Salis Unione
Italiana Ciechi ed Ipovedenti – ONLUS Alla
Presidenza Nazionale Unione
Italiana Ciechi ed Ipovedenti – ONLUS LORO SEDI OGGETTO: Nuovo Statuto e Regolamento UICI -
alcune precisazioni. Tutte
le strutture hanno ricevuto con comunicato n.5/2017 della nostra Sede
Centrale i nuovi regolamenti in vigore. Ora, in ragione delle imminenti
Assemblee delle Sezioni provinciali, invito ad una scrupolosa lettura ed
osservanza dell’art.19 dello Statuto e del Regolamento. In premessa rammento
che ai sensi dell’art.19 comma 4 del Regolamento Generale “le date dell’Assemblee sezionali dovranno essere
coordinate con il Presidente Regionale…….
Nel caso in cui l’Assemblea debba procedere a elezioni di cariche
associative, dovrà esserne diramata comunicazione con mezzi idonei, almeno
quaranta giorni prima della data di svolgimento, salva successiva
convocazione formale nei tempi previsti …….. 5. Con atti separati saranno resi
disponibili prima dell’Assemblea la relazione sull’attività svolta e una
descrizione sintetica delle entrate e delle uscite relative al Bilancio
consuntivo, nonché la relazione programmatica e una descrizione sintetica
delle entrate e delle uscite relative al bilancio preventivo. 6. Tutta la documentazione inerente
l’ordine del giorno dell’Assemblea, ivi compresa quella di natura
amministrativo-contabile e la relazione sull’attività svolta o in programma,
sarà pubblicata sul sito web sezionale in formato accessibile e sarà resa
disponibile a tutti i soci presso la Sezione con modalità e in orari
stabiliti dalla Presidenza Sezionale. 7. La data dell’Assemblea Sezionale
ordinaria è stabilita dal Consiglio Sezionale o dall’Ufficio di Presidenza,
su delega del Consiglio stesso. 8. Partecipano all’Assemblea, con i
diritti di cui all’art. 3 dello Statuto, i soci effettivi e tutori che siano
in regola con il tesseramento in ottemperanza a quanto previsto nell’art. 3
del presente Regolamento, nonché i nuovi soci che risultino regolarmente
iscritti alla data di svolgimento dell’Assemblea stessa. Possono, altresì,
presenziare ai lavori assembleari i soci sostenitori e onorari, ai quali viene
esteso l’avviso di convocazione dell’Assemblea. Hanno facoltà di presenziare,
senza diritto di voto e di parola, anche i soci non in regola con il
pagamento della quota associativa. 9. Il Presidente Nazionale, o un suo
delegato, il Presidente Regionale, o un suo delegato, hanno facoltà di
intervenire all’Assemblea e di prendere la parola. 10. La Sezione, nei limiti del proprio
bilancio, facilita la partecipazione dei soci all’Assemblea. 11. Qualora non sia possibile procedere
all’approvazione della relazione programmatica e del bilancio preventivo per
l’esercizio successivo entro il 30 aprile, l’Assemblea potrà essere
convocata, ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. c)
dello Statuto, entro il 30 novembre. 12. Il Presidente Sezionale apre i
lavori assembleari, certificando, sotto la propria responsabilità, l’elenco
degli aventi diritto al voto in base alla documentazione agli atti della
Sezione.”. A tal proposito si
rammenta che l’art. 3
comma 9 del Regolamento generale così recita:. “Nella
prima seduta di ogni anno il Consiglio Sezionale procede a una verifica della
situazione dei soci e provvede, mediante l’adozione di formale e documentata
deliberazione, agli adempimenti previsti dalle norme statutarie e
regolamentari in caso di morosità, decadenza, decessi, nuove iscrizioni e
trasferimenti. Nella stessa sede potrà essere decisa ogni altra opportuna
azione di sollecito nei confronti degli associati morosi, come previsto anche
dal successivo comma 19”. Per i casi di morosità ci si rifà al
successivo comma 17 e seguenti dello stesso articolo “17. In caso di morosità, determinata dal mancato
pagamento della quota associativa nell’anno in corso, il socio è sospeso
dall’attività associativa secondo quanto previsto dai commi seguenti. Al
socio effettivo o tutore moroso sospeso dall’attività associativa è comunque
inviato l’avviso di convocazione alle Assemblee e alle riunioni degli organi
di appartenenza, ma lo stesso potrà esercitare i diritti di socio solo se in
regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso e di
eventuali altre annualità pregresse non pagate. 18. Il mancato pagamento della quota e
degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione
da parte del socio. Qualora il socio intenda recedere dal rapporto associativo
con l’Unione, egli/ella dovrà presentare apposita domanda di cancellazione
indirizzata al Presidente della Sezione territorialmente competente. La
cancellazione decorrerà dalla data della deliberazione del Consiglio
Sezionale. 19. La qualità di socio si perde per
persistente morosità deliberata dal Consiglio della Sezione territorialmente
competente. La persistente morosità consiste nel mancato pagamento della
quota associativa per due anni consecutivi, escluso l’anno in corso. La
Segreteria Sezionale redige l’elenco completo degli iscritti morosi e lo
rende disponibile per il Consiglio Sezionale in tempo utile per la prima
seduta di ogni anno, al fine di procedere alle opportune azioni di sollecito
o cancellazione ai sensi del precedente comma 9. 20. In caso di morosità il Consiglio
Sezionale, nella medesima seduta di cui al comma 9, dovrà dare inizio
automaticamente al procedimento di sospensione, informandone il socio e
prevedendo una sua eventuale audizione, oltre a ogni altra iniziativa ritenuta
opportuna per valutare la situazione. Il procedimento di sospensione dovrà
concludersi entro tre mesi e, comunque, non prima del 30 aprile dell’anno in
corso. 21. Per evitare o interrompere il
procedimento di sospensione, il socio interessato dovrà farne esplicita
richiesta al Consiglio con nota protocollata in Segreteria, alla quale dovrà
essere allegata ricevuta di versamento della quota associativa. 22. La reintegrazione del socio sospeso,
in applicazione delle norme precedenti, avverrà dopo esplicita richiesta
dello stesso al Consiglio con nota protocollata in Segreteria e dovrà essere
espressamente indicata nel verbale di seduta, al quale dovrà essere allegata
la prova dell’avvenuto versamento della quota. 23. In deroga a quanto prescritto nel
presente Regolamento, il Consiglio, con motivata deliberazione, potrà non dar
corso all’applicazione del procedimento di sospensione, per gravi e
giustificate ragioni provate dall’iscritto”… Riportando i
riferimenti statutari e regolamentari non vorrei togliervi il piacere e il dovere della
lettura completa dei nuovi statuto e regolamento; intendo solamente prevenire
eventuali defezioni che potrebbero avere conseguenze spiacevoli. Cordiali
Saluti Il
Presidente (Raimondo
Piras) |
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