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NAVIGAZIONE

 

 

SEZIONI PROVINCIALI

 

 

 

 

Prot. n°12/V/2/C                                              Cagliari lì,  19 Gennaio 2017

CIRCOLARE N. 1

EG/eg

Questa circolare è presente in forma digitale su Sito internet: http://www.uiciechi.it/sardegna

 

Ai Presidenti delle Sezioni Provinciali Sarde

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti– ONLUS

Ai componenti del Consiglio Regionale Sardo

Al consigliere nazionale Ermelinda Salis

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti – ONLUS

Alla Presidenza Nazionale

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti – ONLUS

LORO SEDI

 

OGGETTO: Nuovo Statuto e Regolamento UICI - alcune precisazioni.

 

Tutte le strutture hanno ricevuto con comunicato n.5/2017 della nostra Sede Centrale i nuovi regolamenti in vigore. Ora, in ragione delle imminenti Assemblee delle Sezioni provinciali, invito ad una scrupolosa lettura ed osservanza dell’art.19 dello Statuto e del Regolamento. In premessa rammento che ai sensi dell’art.19 comma 4  del Regolamento Generale le date dell’Assemblee sezionali dovranno essere coordinate con il Presidente Regionale……. Nel caso in cui l’Assemblea debba procedere a elezioni di cariche associative, dovrà esserne diramata comunicazione con mezzi idonei, almeno quaranta giorni prima della data di svolgimento, salva successiva convocazione formale nei tempi previsti ……..

5. Con atti separati saranno resi disponibili prima dell’Assemblea la relazione sull’attività svolta e una descrizione sintetica delle entrate e delle uscite relative al Bilancio consuntivo, nonché la relazione programmatica e una descrizione sintetica delle entrate e delle uscite relative al bilancio preventivo. 

6. Tutta la documentazione inerente l’ordine del giorno dell’Assemblea, ivi compresa quella di natura amministrativo-contabile e la relazione sull’attività svolta o in programma, sarà pubblicata sul sito web sezionale in formato accessibile e sarà resa disponibile a tutti i soci presso la Sezione con modalità e in orari stabiliti dalla Presidenza Sezionale.

7. La data dell’Assemblea Sezionale ordinaria è stabilita dal Consiglio Sezionale o dall’Ufficio di Presidenza, su delega del Consiglio stesso.

8. Partecipano all’Assemblea, con i diritti di cui all’art. 3 dello Statuto, i soci effettivi e tutori che siano in regola con il tesseramento in ottemperanza a quanto previsto nell’art. 3 del presente Regolamento, nonché i nuovi soci che risultino regolarmente iscritti alla data di svolgimento dell’Assemblea stessa. Possono, altresì, presenziare ai lavori assembleari i soci sostenitori e onorari, ai quali viene esteso l’avviso di convocazione dell’Assemblea. Hanno facoltà di presenziare, senza diritto di voto e di parola, anche i soci non in regola con il pagamento della quota associativa.

9. Il Presidente Nazionale, o un suo delegato, il Presidente Regionale, o un suo delegato, hanno facoltà di intervenire all’Assemblea e di prendere la parola.

10. La Sezione, nei limiti del proprio bilancio, facilita la partecipazione dei soci all’Assemblea.

11. Qualora non sia possibile procedere all’approvazione della relazione programmatica e del bilancio preventivo per l’esercizio successivo entro il 30 aprile, l’Assemblea potrà essere convocata, ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. c) dello Statuto, entro il 30 novembre.

12. Il Presidente Sezionale apre i lavori assembleari, certificando, sotto la propria responsabilità, l’elenco degli aventi diritto al voto in base alla documentazione agli atti della Sezione.”. A tal proposito si rammenta che l’art. 3  comma 9 del Regolamento generale così recita:. “Nella prima seduta di ogni anno il Consiglio Sezionale procede a una verifica della situazione dei soci e provvede, mediante l’adozione di formale e documentata deliberazione, agli adempimenti previsti dalle norme statutarie e regolamentari in caso di morosità, decadenza, decessi, nuove iscrizioni e trasferimenti. Nella stessa sede potrà essere decisa ogni altra opportuna azione di sollecito nei confronti degli associati morosi, come previsto anche dal successivo comma 19”. Per i casi di morosità ci si rifà al successivo comma 17 e seguenti dello stesso articolo 17. In caso di morosità, determinata dal mancato pagamento della quota associativa nell’anno in corso, il socio è sospeso dall’attività associativa secondo quanto previsto dai commi seguenti. Al socio effettivo o tutore moroso sospeso dall’attività associativa è comunque inviato l’avviso di convocazione alle Assemblee e alle riunioni degli organi di appartenenza, ma lo stesso potrà esercitare i diritti di socio solo se in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso e di eventuali altre annualità pregresse non pagate.

18. Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione da parte del socio. Qualora il socio intenda recedere dal rapporto associativo con l’Unione, egli/ella dovrà presentare apposita domanda di cancellazione indirizzata al Presidente della Sezione territorialmente competente. La cancellazione decorrerà dalla data della deliberazione del Consiglio Sezionale.

19. La qualità di socio si perde per persistente morosità deliberata dal Consiglio della Sezione territorialmente competente. La persistente morosità consiste nel mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, escluso l’anno in corso. La Segreteria Sezionale redige l’elenco completo degli iscritti morosi e lo rende disponibile per il Consiglio Sezionale in tempo utile per la prima seduta di ogni anno, al fine di procedere alle opportune azioni di sollecito o cancellazione ai sensi del precedente comma 9.

20. In caso di morosità il Consiglio Sezionale, nella medesima seduta di cui al comma 9, dovrà dare inizio automaticamente al procedimento di sospensione, informandone il socio e prevedendo una sua eventuale audizione, oltre a ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per valutare la situazione. Il procedimento di sospensione dovrà concludersi entro tre mesi e, comunque, non prima del 30 aprile dell’anno in corso.

21. Per evitare o interrompere il procedimento di sospensione, il socio interessato dovrà farne esplicita richiesta al Consiglio con nota protocollata in Segreteria, alla quale dovrà essere allegata ricevuta di versamento della quota associativa.

22. La reintegrazione del socio sospeso, in applicazione delle norme precedenti, avverrà dopo esplicita richiesta dello stesso al Consiglio con nota protocollata in Segreteria e dovrà essere espressamente indicata nel verbale di seduta, al quale dovrà essere allegata la prova dell’avvenuto versamento della quota.

23. In deroga a quanto prescritto nel presente Regolamento, il Consiglio, con motivata deliberazione, potrà non dar corso all’applicazione del procedimento di sospensione, per gravi e giustificate ragioni provate dall’iscritto”…

         

Riportando i riferimenti statutari e regolamentari non vorrei togliervi il piacere e il dovere  della lettura completa dei nuovi statuto e regolamento; intendo solamente prevenire eventuali defezioni che potrebbero avere conseguenze spiacevoli.

 

                     

                     Cordiali Saluti

 

Il Presidente

(Raimondo Piras)

 

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