Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus
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Prot. n°279/V/2/C                                                      Cagliari lì, 21 Settembre 2015

 

CIRCOLARE N. 13

EG/eg

Questa circolare è presente in forma digitale su Sito internet: http://www.uiciechi.it/sardegna

 

OGGETTO: Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) DPR 151 del 30 luglio

                     2012).

 

Ai Presidenti delle Sezioni Provinciali Sarde

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti– ONLUS

                                                                             

Ai componenti del Consiglio Regionale Sardo

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti – ONLUS

 

Alla Presidenza Nazionale

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti – ONLUS

                                               LORO SEDI

 

Si rammenta che dal 15 settembre 2015 non potranno più essere utilizzati i pass auto per i disabili di colore arancione, sarà invece obbligatorio il nuovo contrassegno azzurro di parcheggio per disabili "europeo" (CUDE).

Il nuovo contrassegno viene rilasciato dal 15/9/2012 ed è stato introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, in conformità al "contrassegno unificato disabili europeo" (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE.

Il contrassegno europeo (CUDE) vale 5 anni ed è valido anche negli altri ventisette paesi aderenti all'UE. Rispetto al precedente contrassegno arancione è più difficile da contraffare.

Chi è in possesso del vecchio certificato deve quindi affrettarsi a richiedere presso il proprio comune la sostituzione dello stesso con il nuovo CUDE. Da 16 settembre, infatti, l'esposizione del vecchio contrassegno disabili non è più valida per usufruire del parcheggio riservato e si rischia quindi la multa per divieto di sosta.

Come previsto dall'articolo 188 del Codice della Strada, i pass vengono rilasciati dalle autorità comunali per la "circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide" e permettono ai detentori del contrassegno di posteggiare nelle aree riservate ai portatori di handicap, oltre che di accedere alle zone a traffico limitato (a condizione ovviamente che a bordo vi sia il disabile).

Il contrassegno invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità del disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo.

Deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo.

In caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il contrassegno deve essere restituito all’ufficio che lo ha rilasciato.

I documenti necessari per il primo rilascio del contrassegno sono:

  • I documento d’identità in corso di validità
  • n. 2 fototessera recenti
  • certificato rilasciato, in data recente, dall’Ufficio medico legale dell’Azienda Sanitaria Locale, che attesti la capacità sensibilmente ridotta di deambulazione, oppure la cecità totale o la condizione di non vedente (con residuo visivo non superiore a 1/10), ai sensi dell’art. 381 commi 2 e 3 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada (DPR 16/12/1992 n. 495) in combinato disposto con il DPR 503 del 24/7/1996, come modificato dal DPR 30/07/2012 n. 151.

Per il rinnovo oltre due fotografie e fotocopia del documento d’identità sarà sufficiente la presentazione di certificazione medica, anche del semplice medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

I dati del titolare del contrassegno, che prima erano limitati all’apposizione del nome e del cognome, ora vengono ampliati con l’aggiunta della foto e della firma del titolare medesimo. Bisogna però tenere ben presente che questi dati sensibili, tutelati dalla privacy, sono apposti sul retro (verso) del contrassegno e quindi sono sottratti alla vista, all’atto della sua esposizione sul parabrezza anteriore del veicolo. Infatti il contrassegno deve essere esposto in modo tale che sia ben visibile solo il recto (fronte) che contiene il numero di identificazione, la data di scadenza del contrassegno e i dati relativi all’Ente di rilascio.

 

                         Cordiali saluti.

           

                                                   Il   Presidente                      

                                               (Raimondo PIRAS)

 

 

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