Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus
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NAVIGAZIONE
SEZIONI PROVINCIALI |
Prot. n°279/V/2/C Cagliari lì, 21
Settembre 2015 CIRCOLARE
N. 13
EG/eg
Questa
circolare è presente in forma digitale su Sito internet: http://www.uiciechi.it/sardegna
OGGETTO: Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) DPR 151 del 30
luglio 2012). Ai Presidenti delle
Sezioni Provinciali Sarde Unione Italiana Ciechi ed
Ipovedenti– ONLUS Ai componenti del Consiglio
Regionale Sardo Unione Italiana Ciechi ed
Ipovedenti – ONLUS Alla Presidenza Nazionale Unione Italiana Ciechi ed
Ipovedenti – ONLUS LORO SEDI Si
rammenta che dal 15 settembre 2015 non potranno più essere utilizzati i pass
auto per i disabili di colore arancione, sarà invece obbligatorio il nuovo
contrassegno azzurro di parcheggio per disabili "europeo" (CUDE). Il
nuovo contrassegno viene rilasciato dal 15/9/2012 ed è stato introdotto con
il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, in conformità
al "contrassegno
unificato disabili europeo" (CUDE) previsto dalla
Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE. Il
contrassegno europeo (CUDE) vale 5 anni ed è valido anche negli altri
ventisette paesi aderenti all'UE. Rispetto al precedente contrassegno
arancione è più difficile da contraffare. Chi
è in possesso del vecchio certificato deve quindi affrettarsi a richiedere
presso il proprio comune la sostituzione dello stesso con il nuovo CUDE. Da
16 settembre, infatti, l'esposizione del vecchio contrassegno disabili non è
più valida per usufruire del parcheggio riservato e si rischia quindi la
multa per divieto di sosta. Come
previsto dall'articolo 188 del Codice della Strada, i pass vengono rilasciati
dalle autorità comunali per la "circolazione e sosta dei veicoli al
servizio di persone invalide" e permettono ai detentori del contrassegno
di posteggiare nelle aree riservate ai portatori di handicap, oltre che di
accedere alle zone a traffico limitato (a condizione ovviamente che a bordo
vi sia il disabile). Il
contrassegno invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha
natura strettamente personale, quindi può essere utilizzato su qualunque
mezzo destinato alla mobilità del disabile, a prescindere dalla titolarità di
una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo. Deve
essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a
bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in
originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo. In
caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del
termine di validità, il contrassegno deve essere restituito all’ufficio che
lo ha rilasciato. I
documenti necessari per il primo rilascio del contrassegno sono:
Per
il rinnovo oltre due fotografie e fotocopia del documento d’identità sarà
sufficiente la presentazione di certificazione medica, anche del semplice
medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che
hanno dato luogo al rilascio. I dati del titolare del contrassegno, che
prima erano limitati all’apposizione del nome e del cognome, ora vengono
ampliati con l’aggiunta della foto e della firma del titolare
medesimo. Bisogna però tenere ben presente che questi dati sensibili,
tutelati dalla privacy, sono apposti sul retro (verso) del contrassegno e
quindi sono sottratti alla vista, all’atto della sua esposizione sul
parabrezza anteriore del veicolo. Infatti il contrassegno deve essere esposto
in modo tale che sia ben visibile solo il recto (fronte) che contiene il numero
di identificazione, la data di scadenza del contrassegno e i dati relativi
all’Ente di rilascio.
Cordiali saluti.
Il Presidente (Raimondo
PIRAS) |