Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus
Consiglio Regionale della Sardegna

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NAVIGAZIONE

 

 

SEZIONI PROVINCIALI

 

 

 

 

 

LEGISLAZIONE

 

Leggi Regionali

 

Legge Regionale n. 14 del 23/02/1968

 

Contributo alle sezioni sarde dell'Unione Italiana Ciechi

per funzionamento e organizzazione.

(B.U.R.A.S. n. 8 del 29/02/1968)

 

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1

 

L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore delle sezioni provinciali dell' Unione italiana ciechi riconosciute o di fatto operanti in Sardegna, un contributo annuo non inferiore a lire 15.000.000, per il conseguimento degli scopi previsti dallo statuto speciale dell'Unione italiana ciechi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1950 e successive modificazioni.

 

ARTICOLO 2

 

Il contributo sarà ripartito in proporzione al numero degli associati a ciascuna delle sezioni provinciali dell' Unione italiana ciechi riconosciute o di fatto operanti in Sardegna e concessa a favore delle stesse con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali.

 

ARTICOLO 3

 

Ciascuna sezione dovrà presentare, entro il 15 settembre di ciascun anno, all' Assessorato regionale agli enti locali il programma di attività che intende svolgere nell'anno successivo ed entro il 31 marzo di ciascun anno il resoconto dell' attività svolta nell' anno precedente.

Per l' anno 1968 il programma di cui al comma precedente dovrà essere presentato entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

ARTICOLO 4

 

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1968 sarà istituito il seguente capitolo: << Contributi alle sezioni sarde dell' Unione italiana ciechi per funzionamento e organizzazione >>, con lo stanziamento di lire 15.000.000.

Le spese per l' attuazione della presente legge faranno capo al suddetto capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

ARTICOLO 5

 

La presente legge ha efficacia dal 1º gennaio 1968.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Data a Cagliari, li 23 febbraio 1968.