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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti –
Onlus
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NAVIGAZIONE
SEZIONI PROVINCIALI
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LEGISLAZIONE Leggi Regionali
Legge Regionale n. 12 del 12/12/2003
Provvidenze a favore degli invalidi civili
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. E’ di competenza della Regione autonoma della Sardegna la funzione amministrativa di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come recepito dal decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234.
2. Per la concessione dei
benefici aggiuntivi di cui al comma 2 dell’articolo 130 del decreto legislativo
n. 112 del 1998,
3. L’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale, entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone un’apposita disciplina per l’individuazione e la definizione dei benefici aggiuntivi di cui al comma 2.
4.
5. Nella convenzione sono indicate le modalità di svolgimento delle attività, le sedi, le risorse finanziarie strumentali e organizzative da trasferire al soggetto convenzionato.
6. Nella convenzione sono altresì indicati i termini temporali assegnati a ciascuna fase dell’attività istruttoria, nonché le sanzioni pecuniarie per il loro mancato rispetto che il soggetto convenzionato si impegna a versare direttamene al cittadino richiedente il trattamento. L’istruttoria non potrà superare, nel suo complesso, un periodo temporale di sei mesi non includendo nello stesso il periodo temporale necessario per gli accertamenti di cui agli articoli 2 e 3.
7. E’ attribuita ai soggetti convenzionati la legittimazione passiva di cui al comma 3 dell’articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art. 2
Accertamenti sanitari
1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli accertamenti sanitari dell’invalidità civile, della cecità e del sordomutismo, nonché dell’handicap derivante dall’invalidità ai sensi dell’articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono svolti dalle Aziende sanitarie locali competenti per territorio tramite le Commissioni sanitarie presso le stesse operanti, composte come previsto dalla Legge 15 ottobre 1990, n. 295 e come integrate ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 104 del 1992.
Art. 3
Termini
l. Gli accertamenti sanitari di cui all’articolo 2 devono essere effettuati entro i tre mesi dalla trasmissione alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio della relativa pratica.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Le spese previste per l’attuazione della presente legge sono valutate in euro 2.099.000 annui in ragione di euro 2.000.000 quale integrazione di risorse regionali di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge e di euro 99.000 di assegnazioni dello Stato a termini del D.P.C.M. 13 novembre 2000.
2. L’Assessore della
programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, al fine di dare
concreto e immediato avvio agli interventi di cui alla presente legge e nelle
more dei trasferimenti delle risorse finanziarie da parte dello Stato, è
autorizzato, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata di
concerto con gli Assessori interessati, ad operare le opportune
anticipazioni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2003-2005 sono apportate le seguenti variazioni:
In aumento
Entrate
12 - SANITA UPB E12.041
Servizi socio-assistenziali (AS)
2003 euro 99.000 2004 euro 99.000 2005 euro 99.000
Spesa
In diminuzione
UPB S03.007
FNOL - Spese di investimento
2003 euro 2.000.000 2004 euro 2.000.000 2005 euro 2.000.000
mediante riduzione della voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria
In aumento
12 - SANITA UPB S12.066
Servizi socio-assistenziali (FR - AS)
2003 euro 2.099.000 2004 euro 2.099.000 2005 euro 2.099.000
4. Le spese per l’attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2003-2005 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 234 del 2001, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 12 dicembre 2003
Masala
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